La mia proposta per la predisposizione di un disegno di legge sull’assistenza a morire

Proposta indirizzata a Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Azione, Italia Viva, +Europa e Alleanza Verdi e Sinistra

La proposta che segue è basata su una profonda conoscenza del tema a livello mondiale, che più di una persona, impegnata nella promozione di una legge nazionale sull’assistenza a morire, ha definito quasi unica in Italia. 

Studi hanno dimostrato che la possibilità di avere una via d’uscita nel caso di sofferenze infernali, porta serenità a migliaia di malati, anche se non sempre chiedono di accedere all’assistenza a morire.

Uso la definizione “assistenza a morire” perché, in base al sondaggio della Federazione Mondiale delle Associazioni per il Diritto a Morire (World Federation Right to Die Societies), le parole eutanasia e suicidio che in molti paesi hanno un significato negativo. Quindi nel seguito di questo documento, l’Assistenza a Morire (AaM) riguarda l’eutanasia e l’assistenza al suicidio.

Considerando l’orientamento del governo in carica riguardo l’AaM, non favorevole ad una legislazione, ritengo che il disegno di legge “Bazoli” (DDL 104 a.), eventualmente integrato con gli sviluppi della giurisprudenza successiva sia il “superminimo”, ossia sia come un pugile che si mette nell’angolo del ring ricevendo solo cazzotti senza potersi difendere adeguatamente (vedi DDL 1083 b.). Nonostante questa critica, ritengo importante che i due DDL proseguano l’iter parlamentare come primo passo per legiferare sul fine-vita volontario, rispettando la sentenza 242/19 della Corte costituzionale.

A mio avviso sarebbe preferibile la presentazione di una proposta di legge che comprende tutti gli aspetti dell’AaM (il “supermassimo”) come spiegherò in seguito. Certamente detta proposta richiede tempo per lo studio della tanta informazione disponibile 

Dall’analisi delle leggi in vigore nel mondo si possono distinguere due modelli, con lievi sfumature e adeguamenti alla situazione locale:

  • Il modello olandese, che costituisce la base legislativa delle norme di Belgio, Lussemburgo, Spagna, Portogallo, Nuova Zelanda e Canada;
  • Il modello dell’Oregon applicato in 11 stati americani (e in discussione in altri 5), negli stati Australiani ed in Canada (con modifiche basate sul modello olandese).

Tra i due, è preferibile il modello olandese come applicato dal Parlamento spagnolo con le opportune modifiche. Il modello “Oregon” prevede, che la prescrizione di un medico per la medicina letale è consegnata al malato che decide successivamente quando somministrarla (circa 35% dei malati rinuncia), che la malattia deve essere terminale, cioè, si prevede il decesso entro 6 mesi, quindi, discrimina i malati cronici con sofferenze infernali ma non è previsto il decesso entro tale termine e malati psichiatrici.

In base a detta analisi che la soluzione preferibile sarebbe:

  1. Una legge che contiene i criteri di principio per accedere all’AaM.
  2. Una memoria che approfondisce detti criteri per l’applicazione dell’AaM. Detta memoria, dopo l’approvazione della legge, deve essere trasformata in una “Linee Guida per l’assistenza a morire”, pubblicata e aggiornata dal Ministro della Salute.

Il vantaggio di questo metodo è, che gli aggiornamenti e gli sviluppi della medicina possono essere recepite nelle Linee Guida senza dover passare per il Parlamento.

Un esempio di una legge sull’AaM troppo dettagliata è quella in vigore nello stato australiano di Victoria che prevede ben 62 paletti che, di fatto, rende inapplicabile detta legge. Senza pretese di essere completo, segue una rassegna della documentazione che meglio serve per la stesura della proposta di legge e la memoria.

  • La legge sul fine-vita volontario spagnolo del 4 marzo 2021.
  • Le linee guida per i medici, in lingua spagnola, per l’applicazione dell’AaM: Manuel de buenas pràticas en Eutanasia – Ley Organica 3/2021 la regulacion  de la eutanasia Goberno de Espana Ministero de Sanidad;
  • L’interpretazione dei criteri di accuratezza della legge olandese del 2002 da parte della Commissione di Controllo Eutanasia nei Paesi Bassi. Una versione in italiano è disponibile anche nel mio libro Libertà di scegliere. Fine-vita volontario in Olanda 
  • Stato Australiano di Victoria (AU): Ministerial Advisory Panel Assisted Dying del luglio 2017. Il documento è stato il punto di partenza per la stesura della legge sull’assistenza a morire. Il rapporto prevede 68 paletti che nella pratica hanno causato grosse difficoltò nella sua applicazione. Infatti, attualmente sono in discussione nel Parlamento proposte per allentare le restrizioni previste senza intaccare la sostanza della legge. A mio avviso non è l’esempio di copiarla tout court. Interessante è l’appendice 3: Safeguards and jurisdiction comparison. Si tratta del confronto tra le proposte della commissione e le leggi in vigore in 5 stati americani, Canada, Belgio e Olanda.
  • Linee guida olandesi per l’applicazione dell’eutanasia e dell’assistenza medica al suicidio. Una versione italiana è disponibile nel mio libro Fine-vita volontario in Olanda: Linee Guida per l’Applicazione dell’Eutanasia e dell’Assistenza Medica al Suicidio.
  • Model Practice Standard for Medical Assistance in Dying (MAID), pubblicate nel 2023 in Canada.
  • The Oregon Death with Dignity Act (DWDA; Oregon Revised Statutes 127.800–127.995) del 1997. 
  • Assisted Dying in Oregon; Twenty years of safe and effective law pubblicato a marzo 2018.
  • Oregon Death with Dignity Act Access: 25 years of analysis pubblicato ad ottobre 2023 sul BMJ Journal – Supportive & Palliative Care.
  • Paesi Bassi – quarta valutazione della legge del 2002 “Interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio”, un mio lavoro presto in pubblicazione sulla Rivista di Bioetica.
  • Regno Unito:  Health and Social Care Committee – Assisted Dying/Assisted Suicide.
  • Clinical criteria for physician aid in dying, pubblicato a marzo 2017 sul Journal of Palliative Care 1° marzo 2017.
  • L’esperienza acquisita durante i primi casi di suicidio assistito in Italia e i protocolli redatti da alcune regioni;

Non spetta a me indicare la strategia politica per la presentazione del disegno di legge, comunque, mi prendo la libertà di dare qualche suggerimento:

  • Nelle leggi in vigore nei vari paesi/stati si prevede che la valutazione della prima richiesta di AaM spetti al medico curante. Detto medico conosce la storia biologica del paziente e/o le sofferenze infernali che la malattia può causare. È obbligatoria la valutazione di un secondo medico specializzato nella valutazione delle richieste e preferibilmente specialista nella natura della malattia del richiedente. In Olanda e Nuova Zelanda esistono registri di medici chiamati medici SCE (Supporto e Consultazione Eutanasia. SCE) che hanno avuto una formazione specifica. Il medico curante chiede il loro intervento per detta valutazione. Non dover ricorrere ai Comitati snellisce la procedura e il tempo per accogliere la richiesta può ridursi persino ad alcuni giorni. È preferibile includere nella legge un periodo di implementazione per poter informare i cittadini e formare i medici prima dell’entrata in vigore della legge.
  • Né nella legge 219/17 né nella sentenza 242/2019 è prevista l’obiezione di coscienza. A mio avviso non conviene inserirla nel disegno di legge o concederla in seguito a richieste durante la discussione parlamentare. Per esempio, in Spagna è prevista ma il medico deve dichiarare la sua obiezione che poi è registrata in un registro aperto al pubblico. In altri paesi è prevista la raccomandazione dagli Organi Professionali Sanitari per indirizzare il paziente ad un collega medico. A mio avviso, il medico curante che rifiuta la valutazione di una richiesta di AaM dovrà essere obbligato a indicare un suo collega disponibile, fornendolo tutte le informazioni per facilitare detta valutazione. In tal modo si evita lo shopping per trovare un medico disponibile.
  • Prevedere una Commissione di Controllo Eutanasia che giudica a posteriori le segnalazioni da inviare, obbligatoriamente, dal medico che ha applicato l’AaM. Detta Commissione (prevista in tutti i paesi dove è legalizzata l’AaM) dovrebbe pubblicare un rapporto annuale sui risultati delle segnalazioni ricevute entro un determinato numero mesi trascorsi nell’anno in esame. Altresì è importante indicare nella memoria la procedura da seguire nel caso che un medico non abbia operato secondo i criteri fissati dalla legge/linee guida come la segnalazione al Pubblico Ministero e il comitato disciplinare dell’Ordine Nazionale dei Medici.
  • Durante la mia ricerca dell’AaM in Olanda, mi sono stati molto utili gli esiti di interviste e incontri con medici, famigliari di malati deceduti in seguito all’AaM, politici, attivisti e non per ultimo con il Presidente della Commissione per il Controllo Eutanasia nei Paesi Bassi.

Per realizzare quanto detto sopra, propongo di creare un gruppo di lavoro a “campo largo” composto da esperti nella tematica di fine-vita come politici, giuristi, etici, medici ed altri con il compito di preparare un disegno di legge insieme con una memoria che comprende tutti gli aspetti dell’AaM.

Una Memoria dettagliata sarà la base per le Linee Guida chiare perché si eviti l’insicurezza sull’interpretazione nell’applicazione dell’AaM. Si evita inoltre la valanga di battaglie legali ed i ricorsi che indubbiamente sorgeranno con una legge alla “Bazoli”.

In base alla mia esperienza consiglio di fare intervenire rappresentanti di paesi dove sono in vigore leggi che consentono l’AaM. Poi in base al risultato di questa indagine si potrebbe decidere di visitare alcuni paesi per prendere atto concretamente del funzionamento dell’AaM e dialogare con gli organi istituzionali incaricati del controllo della corretta applicazione della legge tra l’altro per prendere atto delle colle di bottiglie che si sono verificate in pratica nel corso degli anni.

In tutti i paesi dove sono state adottate leggi che permettono l’AaM, prima della loro discussione nel Parlamento, i sondaggi mostravano che la (larga) maggioranza dei cittadini era a favore di una legislazione dell’AaM.

Secondo il 57° Rapporto del Censis capitolo II “La società italiana al 2023”, il 74% dei cittadini è a favore di una legge che regoli il fine vita, con l’82% degli abitanti del Nord-Est che si dicono favorevoli.

È implicito che detta grande maggioranza sia un supporto importante per proporre una legge sull’AaM. Consiglio quindi, contemporaneamente alla stesura del disegno di legge e la memoria, di promuovere un sondaggio statisticamente valido e articolato (età, etnia, gender, religione, educazione, formazione scolastica ecc.). Sulla rete si trovano molteplici esempi di un tale sondaggio come quello effettuato in Uruguay, sondaggio diviso tra cittadini e medici. 

L’argomentazione usata da chi è contrario alla legislazione non è altro che una fake news per le ragioni seguenti:

  • Le stesse associazioni pro-AaM sono molto attente al fatto che la legge sia applicata dai medici correttamente;
  • Non vi sono state alcune segnalazioni di AaM applicate per motivi economici;
  • È falsa l’affermazione che i malati che chiedono l’AaM siano scarti e/o abbandonati. Una prova è che in Belgio e Olanda quasi 100% dei malati deceduti in seguito all’AaM ricevevano le cure palliative, 92% in California, 90% in Oregon e 80% in Canada;
  • È immatura la strategia di non legiferare per il rischio di abusi. È come dire “aboliamo i semafori perché qualcuno passa con il rosso”. In presenza di oltre 250.000 casi di AaM nel mondo dopo l’introduzione di leggi che permettono l’AaM nei vari paesi, non è escluso che si sia verificato qualche abuso, ma vi sono tracce di denunce che hanno avuto come conseguenza la condanna di un medico per tale reato. È chiaro che la legislazione dell’AaM previene un tale reato e protegge i medici dalla incriminazione per il reato di omicidio, come altri collaboratori sociosanitari italiani che attualmente commettono “il reato di omicidio” per motivi compassionevoli per terminare le sofferenze infernali di un malato su sua richiesta, spesso con l’approvazione dei familiari.

Per maggiore dettagli si consiglia di leggere La morte medicalmente assistita ci mette davvero su un pendio scivoloso che ci fa finire nel baratro? Johannes Agterberg, Rivista di Bioetica 1/2021

Concludo informandovi che l’AaM è legalizzata, anche se con modalità diverse, in Olanda, Belgio, Lussemburgo, Germania, Austria, Italia, Spagna, Portogallo. Insieme, questi Stati rappresentano più della metà della popolazione dell’UE.

➡ Note sui riferimenti legislativi italiani

  1. Senato della Repubblica – DDL S. 104 del 24 marzo 2024 Disposizione in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Primo firmatario il senatore Bazoli
  2. Senato della Repubblica – DDL S. 1083 del 31 marzo 2024. Modifiche all’articolo 580 del Codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017 n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative.

Si rimanda anche alla nota breve n. 51 del marzo 2024 del Ufficio studio del Senato; Disegni di legge in materia di morte volontaria medicalmente assistita e sul reato di istigazione o aiuto al suicidio (AA.SS. non. 65,104, 124,e 570)