Filomena Gallo: “Tornerà alla Consulta la legge dei paradossi”

il Manifesto

Se sei in menopausa precoce o hai eseguito cure chemioterapiche o per altri motivi sei sterile, in Italia puoi accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita con gameti interni perché la legge prevede che per poter avere accesso a queste tecniche le coppie debbano possedere il requisito dell’infertilità o sterilità. Paradosso numero uno: la medesima legge, dopo aver riconosciuto un diritto ad accedere a tecniche mediche a queste coppie per poter provare ad avere una gravidanza, vieta loro l’applicazione dell’unica tecnica, quella eterologa ovvero con donazione di gameti, che potrebbe consentire loro di avere una gravidanza. CO Paradosso numero due: la stessa legge chiarisce che non è punibile la coppia che viola il divieto di eterologa, e i nati in violazione del divieto sono figli legittimi della coppia e non acquisiscono alcun rapporto giuridico con i donatori di gameti. Paradosso numero tre: il legislatore della legge 40/2004, consapevole della mancanza di fondamento del divieto posto, ha previsto dei rimedi alla violazione dello stesso. Di fatto però i problemi determinati da questo modo a dir poco bizzarro di legiferare, che impone divieti in violazione dei diritti costituzionalmente rilevanti come quello fondamentale alla salute, ricadono sulle coppie che sono costrette a recarsi in centri di procreazione medicalmente assistita (Pma) all’estero per provare ad avere un figlio, e non hanno, spesso, la possibilità di pagare dai 5000 ai 9000 euro per accedere a queste tecniche. Il che significa rinunciare ad avere figli. La Corte Europea dei diritti dell’Uomo (Cedu) il I aprile 2010, a seguito del ricorso di tre coppie che in epoca precedente al 2000 avevano intrapreso una battaglia per accedere alla Pma in vitro eterologa, aveva condannato l’Austria, per violazione dell’art. 14 in combinato disposto con l’art. 8 della Cedu. La Corte aveva riconosciuto che l’impossibilità totale di ricorrere alla fecondazione eterologa infrangeva il diritto alla vita familiare e il divieto di discriminazione. A seguito di questa decisione il Tribunale di Firenze, per una coppia che chiedeva l’accesso all’eterologa, sollevava il dubbio di legittimità costituzionale sul divieto di eterologa in relazione all’ari 4, comma 3, della legge 40/2004. A questa ordinanza del Tribunale di Firenze del 6 settembre 2010, sono seguite le ordinanze di Catania il 21 ottobre 2010 e Milano 2 febbraio 2011. Nel contempo l’Austria ha fatto appello alla sentenza del 2010, e la Grande Camera della Cedu, nel novembre 201], ha annullato la decisione precedente, ritenendo compatibili con l’art. 8 della Convenzione le restrizioni alla donazione di gameti previste dalla legislazione austriaca. Tornando al caso Italia e alla decisione di martedì scorso della Corte Costituzionale di rimettere gli atti ai tribunali di Firenze, Milano e Catania, i giudici della Corte pur confermando la norma austriaca che prevede un divieto parziale sulla eterologa, prendono atto anche della decisione della Grande Camera la quale ha invocato il principio per cui gli Stati membri devono attenersi nel legiferare all’evoluzione sociale e scientifica delle norme e delle tecniche mediche, tenendo particolare considerazione del principio di uguaglianza, di quello alla non discriminazione e del diritto alla salute. Proprio questi ultimi punti sono stati evocati dai colleghi avvocati Caiazza e Baldini con me comparsi davanti alla Corte Costituzionale che ha accolto questi nuovi parametri in giudizio. Martedì la Corte non ha confermato il divieto di applicazione di tecniche eterologhe ma ha aperto la strada ad un ampliamento dell’incidente di costituzionalità mentre il Parlamento resta inattivo e inefficace su temi così rilevanti conferendo ai giudici costituzionali un ruolo di maggiore verifica del merito delle norme. Intanto i cittadini italiani devono subire ingiustamente una discriminazione nell’accesso a queste tecniche mediche e continuare a fare biglietti per l’estero.