Condotta discriminatoria nei confronti di persona disabile a causa della inaccessibilità delle stazioni della metropolitana

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Alessandro Gerardi

Nonostante la molteplicità delle normative approvate nel corso degli anni al fine di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, continuano a permanere per costoro tante situazioni di disagio e di difficoltà.

La vicenda che dà luogo alla pronuncia in commento ha visto coinvolto un ragazzo quattordicenne costretto a muoversi su di una sedia a rotelle, il quale è rimasto intrappolato per circa un’ora all’interno della stazione della metro in quanto gli ascensori e i montascale (cosiddetti “impianti di traslazione”) erano stati disattivati per mancanza di personale. Su delega dell’interessato, un’associazione che si batte da anni sul fronte della tutela dei diritti delle persone disabili, promuoveva – nei confronti dell’ente comunale e dell’azienda di trasporto locale – l’azione di tutela contro la discriminazione sulla base della legge n. 67/2006 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime delle discriminazioni). Nel ricorso, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale patito dal disabile, si chiedeva che fosse accertata la condotta discriminatoria dell’ente territoriale e dell’azienda di trasporto locale e che in concreto venissero adottate tutte le misure necessarie per assicurare a norma di legge il funzionamento degli impianti di traslazione installati presso le stazioni della metropolitana.

Il Tribunale di Roma (II sez. civile), una volta rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla pubblica amministrazione, riteneva fondata la domanda del ricorrente e, con ordinanza del 04/06/2014, ordinava – ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge citata – la cessazione immediata del comportamento discriminatorio posto in essere (in concorso) dai convenuti mediante la predisposizione “di tutte le misure necessarie tali da consentire alla persona disabile di accedere alle stazioni della metropolitana e di fruire del servizio di trasporto pubblico in condizioni adeguate alla disabilità motoria di cui è affetto”.

I resistenti, inoltre, venivano condannati a risarcire il danno non patrimoniale cagionato alla persona disabile in conseguenza dell’impedimento oggettivo alla libertà di circolazione, nonché a pubblicare, a loro spese, il provvedimento di condanna su uno dei quotidiani di maggiore diffusione sul territorio (art. 3, comma 4, legge n. 67/2006). Secondo il Tribunale di Roma, in sostanza, l’azienda di trasporto pubblico è responsabile di aver tenuto una condotta discriminatoria nei confronti della persona disabile sulla base dell’art. 2 comma 3 della legge n. 67/2006 dal momento che la stessa ha omesso di allestire gli strumenti tecnici e il personale operativo di stazione atti a consentire il funzionamento degli impianti installati nelle stazioni della metropolitana, così impedendo al ricorrente di prendere il mezzo di trasporto pubblico in condizioni di parità rispetto a tutti gli altri cittadini normodotati; mentre l’ente pubblico territoriale è stato condannato per omesso controllo e omessa vigilanza negli atti concreti di amministrazione adottati dall’azienda di trasporto, di cui il Comune risulta essere azionista esclusivo di riferimento.

La decisione, stante il suo contenuto, assume pertanto un particolare rilievo e dimostra quanto siano utili e indispensabili le disposizioni contenute nella legge n. 67/2006 al fine di attuare la legislazione speciale in tema di disabilità. Le sempre più numerose pronunce della giurisprudenza di merito sul fronte della lotta alle condotte discriminatorie nei confronti delle persone disabili dimostrano che esiste effettivamente nel nostro ordinamento un nuova azione civile con la quale poter dare concreta attuazione ai principi di libertà, uguaglianza e pari opportunità in favore di chi viene quotidianamente discriminato a cagione della sua disabilità fisica.

L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.