E’ una «deroga al principio generale di divieto di crioconservazione degli embrioni» quella che la Corte Costituzionale aveva affermato con la sentenza 151 del 2009 e che ha ora richiamato con la recente ordinanza 97 del 2010. Con quest’ultima pronuncia sulla procreazione assistita la Consulta ha ritenuto manifestamente inammissibili le questioni sollevate da due giudici di Milano, lasciando così inalterata la disciplina. E lo ha fatto richiamando la sua precedente sentenza sul tema, quella che aveva modificato la legge 40 eliminando il numero massimo di tre embrioni generabili per ciclo, da impiantare contemporaneamente. Per Fernando Santosuosso, vice presidente emerito della Corte Costituzionale, si tratta di «una breccia aperta» nella normativa, sebbene molte delle prescrizioni poste a garanzia di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito, come recita l’articolo 1 della legge 40, anche dopo questa seconda pronuncia siano tuttora in vigore.
Come giudica la recente ordinanza della Corte?
«Con l’ultima ordinanza sul tema della procreazione medicalmente assistita, la 97/10, non mi pare si siano introdotte novità, perché la Corte si è limitata a riprendere quanto già affermato nella precedente sentenza 151/09, che aveva dichiarato illegittima la seconda parte del comma 2 dell’articolo 14 della legge».
Qual è il quadro generale delle garanzie a tutela dell’embrione che emerge dopo queste due pronunce della Corte costituzionale?
«Innanzitutto occorre ricordare il contenuto del comma giudicato incostituzionale con la sentenza della Corte dell’anno scorso. Esso prevedeva la creazione di massimo tre embrioni per ciclo e un unico e contemporaneo impianto degli stessi. La Corte ha eliminato questo limite, affermando che in via eccezionale è possibile creare anche più di tre embrioni alla volta e non è più necessario impiantarli tutti insieme. Sebbene si tratti di una modifica rilevante, dobbiamo ricordarci che la Consulta ha giudicato incostituzionale solo ed esclusivamente questo punto, il resto della disciplina resta invariata».
A cosa si riferisce?
«Innanzitutto penso all’articolo 13, che vieta la selezione eugenetica, la sperimentazione sull’embrione e afferma chiaramente che la ricerca su di esso è consentita solo qualora si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della sua salute e al suo sviluppo. Il divieto di diagnosi preimpianto persiste, anche se la sentenza della Corte Costituzionale ha scalfito il rigore della legge 40».
In che senso?
«Mi riferisco al rischio di pratiche eugenetiche. Questa pratica, come ho detto, è contraria alla legge 40 anche dopo le pronunce della Corte. Infatti, in nessuna delle due pronunce si parla in modo esplicito della pratica della selezione, né si afferma un diritto in tal senso. Inoltre l’articolo 13, che la vieta, come abbiamo detto resta invariato. Tuttavia l’abbattimento del limite dei tre embrioni e dell’impianto unico rende la deriva eugenetica più vicina».
Quali rischi vede con la disciplina attuale?
«La possibilità di creare più di tre embrioni nella prassi potrebbe indurre i medici a operare dei criteri di scelta tra gli embrioni e quindi, di fatto, ad applicare un criterio di selezione eugenetica. Ma la legge 40 vieta questo tipo di pratiche. Nella sua ratio questa legge prevede che il figlio non possa essere prodotto o fabbricato secondo caratteristiche predefinite».
E poi?
«La legge 40 all`articolo 14 sancisce il divieto di soppressione e di crioconservazione degli embrioni; questo comma è stato impugnato davanti alla Consulta ma non è stato modificato. Tuttavia la novità introdotta dalla Corte con la sentenza 151 ha eliminato il limite rigoroso sul numero massimo di embrioni da creare per ciclo. Questo potrebbe favorire il fatto che nella pratica molti embrioni poi non vengano mai impiantati e siano destinati alla crioconservazione, e alla lunga, alla morte. Ma anche questo è contro la legge».
Un altro fronte sotto attacco è il divieto della fecondazione eterologa. Cosa ne pensa?
«Personalmente sono assolutamente contrario all’eterologa. A mio parere si tratta di una sorta di adulterio medico. Quindi condivido pienamente il divieto contenuto nell’articolo 4 della normativa. Ma a parte queste mie considerazioni di carattere valoriale, penso che tale pratica sia riprovevole anche dal punto di vista giuridico, sia perché è contro l’idea di famiglia proposta dalla Costituzione, sia perché il figlio non avrebbe un’identità genetica certa, dal momento che in quasi tutti gli ordinamenti in cui l’eterologa è permessa il cosiddetto donatore resta anonimo. E questo potrebbe precludere anche il diritto alla salute tutelato dall`articolo 32 della Costituzione».
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