Aiutare, non uccidere

Noi siamo favorevoli al testamento biologico, al principio secondo il quale l’individuo e il malato cosciente possono manifestare e ottenere il rispetto della propria volontà contraria a forme di accanimento terapeutico. E’ un principio pienamente coerente con la logica liberale del rispetto dell’individuo, nonché compatibile con la dottrina della Chiesa. Basti ricordare a come Giovanni Paolo II manifestò egli per primo, il proposi¬to che i medici che lo seguivano si astenessero dal protrarre un’agonia che avrebbe potuto solo essere volta a mantenere funzioni vitali attraverso la necessaria cooperazione di macchine extracorporee. Detto questo, naturalmente, è un atto delicato la precisa definizione di quali siano i protocolli clinici tali da poter essere specificamente compresi nella serie di quelli che il malato può ricusare ex ante.
La decisione adottata a maggioranza dal Comitato nazionale di bioetica -escludere dalla serie di trattamen¬ti ricusabili l’alimentazione forzata – è secondo noi com¬prensibile e persuasiva. L’alimentazione forzata tramite sondino, assimilabile al dirit¬to a nutrirsi, non può essere accostata al diritto a digiunare di un sano. Per il semplice fatto che una piena assimila¬zione delle due fattispecie porta alla conclusione di accogliere l’ipotesi del diritto al suicidio per fame. Mentre il no all’accanimento terapeutico ha a che vedere con il rispetto della dignità e della libertà del malato, ma non ha niente a che vedere con il diritto al suicidio, che è difficile comprendere nel novero de diritti incoercibili dell’uomo.
A questa impostazione s può obiettare che nella pratica clinica molto spesso la soluzione idrosalina attraverso 1a quale avviene la nutrizione e l’idratazione forzata in realtà non è affatto distinta dai principi attivi farmacologici somministrati al paziente in coma per stabilizzarne le condizioni e dunque è discutibile respingere la distinzione tra principi nutritivi e trattamenti terapeutici. Ma si tratta di un’obiezione speciosa: che nella flebo si proceda per soluzioni uniche non significa affatto che fini e sostanze somministrate siano diverse per composizione e per fine. Diversa è invece l’obiezione di chi ritiene che a tutti gli effetti il testamento biologico possa essere esteso sino a forme di vera e propria eutanasia attiva, e dunque in quel caso pienamente comprendente anche il termine da porsi all’alimentazione. Noi siamo e restiamo contrari non per la convinzione – che lasciamo alla fede di ciascuno e che comunque rispettiamo – che la vita si identifichi con il soffio divino in ogni sua manifestazione umana. Ma per la frontiera – per noi invalicabile tra libera manifestazione del diritto a vivere con dignità, e desiderio inaccoglibile di togliersi la vita. Essa è un bene in sé che la collettività è tenuta non a imporre in ogni modo a chi ne gode o ne soffre dopo averla avuta in sorte ma quanto meno per tentare di impedire che venga meno per disperazione o debolezza di chi non avrebbe più, in seguito, occasione di ripensare la propria scelta.