Richiesta di archiviazione del fascicolo aperto per Felicetta Maltese, Virginia Fiume e Marco Cappato

Aiuto al suicidio: la Procura di Bologna applica ed estende la sentenza della Consulta su Dj Fabo e la sentenza della Corte di Massa su Davide Trentini

Dichiara Filomena Gallo, avvocato difensore di Marco Cappato e coordinatrice del collegio legale di studio e difesa sulle disobbedienze civili: “Il procuratore Giuseppe Amato ha effettuato una interpretazione, costituzionalmente orientata, alla luce del giudicato costituzionale con la sentenza Cappato/Antoniani e della giurisprudenza sul caso Davide Trentini, giungendo così alla richiesta di archiviazione del fascicolo a carico di  Felicetta Maltese, Virginia Fiume e Marco Cappato per il reato di cui agli articoli 110 e 580 c.p.. Nel contempo, scrive nella richiesta che “diversamente, essendo la questione empiricamente rilevante, dovrebbe porsi una questione di costituzionalità dell’art. 580 c.p., per contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, laddove si ritenesse ancora di rilievo penale la condotta di aiuto al suicidio intendendo la condizione dell’essere ‘tenuto in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale’ come impeditiva dal ricomprendervi anche la somministrazione di farmaci non immediatamente ‘salva vita’”. 

Dichiara Marco Cappato, rappresentante legale dell’Associazione Soccorso Civile e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni: “Attendiamo quali saranno le decisioni del giudice per le indagini preliminari. Se la linea delle Procura fosse accolta, si creerebbe un precedente importante per il diritto alla libertà di scelta di quelle persone che non sono strettamente ‘tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale’ (come previsto dalla Corte costituzionale per accedere all’aiuto medico alla morte volontaria) ma che sarebbe discriminatorio escludere dal diritto di essere aiutati alla morte volontaria in presenza di patologie irreversibili e sofferenze insopportabili. Se dunque questa decisione fosse confermata, si tratterebbe di un risultato fondamentale ottenuto dalle azioni di disobbedienza civile di Felicetta Maltese, Virginia Fiume, Chiara Lalli e me, oltre che a quella dei 17 iscritti a Soccorso civile, nel quadro della lotta dell’Associazione Luca Coscioni da Piero Welby a oggi. Attendiamo con fiducia e speranza la decisione definitiva.”

Nel dettaglio, il procuratore Giuseppe Amato ha chiesto l’archiviazione del procedimento, ai sensi dell’articolo 408 del codice penale, per il fascicolo aperto per i reati di cui agli articoli 110, 580 del codice penale a seguito dell’autodenuncia dello scorso 9 febbraio presentata in Bologna da Felicetta Maltese, Virginia Fiume e Marco Cappato sull’aiuto al suicidio assistito, in Svizzera, di Paola, una signora di Bologna 89enne malata di Parkinson. La richiesta è stata motivata con una interpretazione estensiva del parametro della sottoposizione della persona interessata a trattamenti di sostegno vitale estendendo anche a situazioni ulteriori rispetto al collegamento della persona con un macchinario che ne assicuri la persistenza delle funzioni vitali.

La richiesta è sostanzialmente motivata con riferimento alle decisioni giurisprudenziali in materia, idonee a fondare un ragionevole “diritto vivente”, che hanno esclusa la sussistenza del reato di cui all’articolo 580 del codice penale in vicende dal contenuto sostanzialmente assimilabile a quella di interesse e in particolare la decisione della Corte costituzionale sul caso Cappato e la successiva dei giudici della Corte di Assise di Massa, nel caso di Davide Trentini aiutato da Mina Welby e Marco Cappato, e successivamente della Corte di Assise e Corte di Appello di Genova che ha confermato la decisione di primo grado. Quella decisione ha chiarito che il riferimento alla presenza del requisito di sostegno vitale, previsto dalla sentenza Cappato della Consulta, è da intendersi un qualsiasi tipo di trattamento sanitario, sia esso realizzato con terapie farmaceutiche o con l’assistenza di personale medico o paramedico o con l’ausilio di macchinari medici. Sono compresi anche la nutrizione e l’idratazione artificiali che, se interrotti, portano alla morte anche non immediata. I giudici, attenti alla libertà di autodeterminazione del malato, in quel caso hanno emanato una decisione che è pienamente conforme alla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 e che ha creato una nuova causa di giustificazione in presenza della quale l’agevolazione del suicidio non è punibile (vedi la sentenza a pagina 24).