Riceviamo e pubblichiamo a margine della notizia del Decreto Legge del governo sul caso Englaro, la lettera del Prof. Antonio Vallini, docente di diritto penale all’Università di Firenze, iscritto all’Associazione Luca Coscioni, inviata al Presidente della Repubblica:
Egr.Presidente
Conoscendo la Sua sensibilità istituzionale e la Sua profonda cultura costituzionale, credo non abbia bisogno di alcun promemoria per cogliere l’abnormità del decreto legge che l’attuale governo – a quanto si legge sui giornali – intenderebbe approvare per bloccare la sospensione dell’idratazione della povera sig.ra Englaro.
A parte l’evidente finalizzazione del provvedimento – che dovrebbe essere generale ed astratto – ad incidere su un caso singolo per sostituirsi ad una sentenza definitiva, in nome di una curiosa "necessità ed urgenza" che è poi la necessità e urgenza, costituzionalmente inaccettabile, di sovvertire una decisione della magistratura "che non piace", ed a tacere del gravissimo conflitto tra poteri dello Stato e rispettive competenze che un tale approccio inevitabilmente comporta, risulta evidente la violazione degli artt.13, 3 e 32 Cost..
In uno stato laico e liberale, ognuno ha diritto all’intangibilità della propria sfera corporale, ovvero il diritto a non subire intromissioni non volute sul corpo; tanto più quando quelle intromissioni siano volte ad imporre una certa visione morale o religiosa della vita o della morte (con violazione della libertà di coscienza del singolo e dei principi dello Stato pluralista e laico). Questo diritto è sancito, in particolare, per i trattamenti sanitari dall’art.32 Cost., ma più in generale dall’art.13 Cost., di cui l’art.32, 2° co., Cost. è una precisazione, come più volte affermato dalla Corte costituzionale e dalla assoluta maggioranza della dottrina. Stabilire a priori che un certo trattamento invasivo – poco importa se possa qualificarsi "sanitario" oppure no – non possa essere rifiutato, significa compromettere uno dei principi basilari del sistema, degenerando verso le logiche, costituzionalmente incompatibili, di un sistema paternalistico e non personalista.
E’ vero che i trattamenti sanitari possono essere resi obbligatori per legge (art.32, 2° co. Cost.), ma ciò può avvenire solo "nel rispetto della persona umana": secondo dottrina e giurisprudenza costituzionale, quella clausola impone vincoli assai stringenti al legislatore , primo fra tutti l’esigenza che il trattamento sia di utilità anche per la collettività (rischi per la salute altrui ecc.) e al tempo stesso non sia umiliante per chi lo subisce; tutti requisiti che sembrano completamente assenti nel caso di specie.
La disposizione, inoltre, è chiaramente ispirata da una specifica e tutt’altro che universalmente condivisa visione etico-religiosa, che intende l’indisponibilità della vita nei termini di un "dovere di protrarre a tutti i costi la durata della vita" privo di qualsiasi fondamento costituzionale, dato che la Costituzione riconosce casomai il diritto alla vita (ed il diritto è facoltà giuridicamente tutelata, non imposizione). Volendo imporre questa visione a tutti i cittadini, costretti negli aspetti più intimi della loro esistenza a conformarsi ad una morale che potrebbe non appartenergli, si viola palesemente il principio di laicità dello Stato (principio questo sì costituzionale, come riconosciuto più volte dal Giudice delle Leggi).
L’illegittimità della norma si coglie anche e soprattutto alla luce del principio di uguaglianza, giacché .- anche ammesso, e non concesso, il suddetto "dovere di vivere" – non si vede la ragione per cui dovrebbe essere vietato rifiutare quel tipo di trattamento, e non già, invece, altri trattamenti, sanitari o no, egualmente utili a prolungare la vita. Per non dire poi degli effetti paradossali sul piano pratico: se davvero dovesse vietarsi la sospensione di quei trattamenti, i medici sarebbero obbligati a produrre sempre e comunque nuove e nuovi "Eluana Englaro", anche quando in scienza e coscienza sembri loro opportuno – nel dialogo col paziente o con i suoi rappresentanti – porre fine o non iniziare neppure un trattamento inadatto a restaurare la salute e volto unicamente ad un doloroso prolungamento artificiale di una vita ormai prossima al termine o addirittura soltanto vegetativa.
Il diritto di essere lasciati morire in pace – che non è diritto di morire o di essere uccisi – è ormai acquisito, in termini pressoché pacifici, da una riflessione e da una pratica giuridica decennale, e a livello comparatistico trova conferma in qualsiasi sistema liberal-democratico; è stato ribadito da atti internazionali ed europei, primo fra tutti la Convenzione di Oviedo (che oltretutto riconosce al tutore il potere-dovere di rappresentare il proprio assistito per quel che concerne l’accettazione o il rifiuto di trattamenti). Appare sconcertante che si voglia offendere quel diritto con una scelta estemporanea, attuata per decreto legge, con riferimento ad un singolo caso ed una singola persona, sulla scorta dell’emotività politica del momento .
Con profonda e sincera stima, scusandomi per aver avuto l’ardire di ricordarLe cose per Lei sicuramente ovvie, porgo i miei più deferenti saluti.
Antonio Vallini