Filomena Gallo, Vice segretario Associazione Luca Coscioni e Presidente Associazione Amica Cicogna
Le due ordinanze su cui la Corte Costituzionale si è pronunciata lo scorso 8 marzo 2010, sono precedenti alla dichiarazione d’incostituzionalità della legge 40/04 avvenuta con decisione n.151/09 del 1 aprile 2009, in cui è stato cancellato nella legge 40/04 il limite dei tre embrioni producibili, il loro contemporaneo impianto, ed è stata aperta una deroga al divieto di crioconservazione sulla base del fatto che il giudice ha considerato che eliminando il limite dei tre embrioni si possano avere un numero superiore di embrioni prodotti.
La Corte non ha ritenuto di fare ulteriori passi avanti, rispetto a quelli, importantissimi, compiuti con la 151 del 2009.
E’ bene precisare però, che la Corte Costituzionale non è MAI stata chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità dell’indagine clinica diagnostica sull’embrione.
Indagine espressamente prevista all’articolo 13 comma 2, su richiesta della coppia art. 14 comma 5, come confermato dalle sentenze
del tribunale di Cagliari del 22.09.2007
http://www.eintranet.it/public/amicacicogna/default.asp?id=121&ACT=5&content=598&mnu=121
e del Tribunale di Firenze del 17.12.2007
http://www.eintranet.it/public/amicacicogna/default.asp?id=122&ACT=5&content=646&mnu=122
che disapplicano le linee guida del 2004. Linee Guida in ultimo annullate per eccesso di potere dal Tribunale Amministrativo del Lazio con sentenza del 28.01.2009 n. 398 che conferma l’interpretazione dei Tribunali Civili nella parte in cui le Linee Guida prevedono come unica indagine l’indagine osservazionale introducendo un divieto non contenuto nella legge 40/04. Le successive Linee Guida del 2009 hanno recepito la sentenza TAR (pag. 24) e vietano la diagnosi preimpianto con finalità eugenetica come da norma.
Chi usa linguaggi tipicamente ribaltarealtà, dovrebbe attenersi alla lettura delle norme e delle decisioni, in nessuna parte delle Ordinanze di rimessione alla Corte e delle decisioni della Corte Costituzionale troviamo la richiesta di pronuncia sull’ammissibilità della diagnosi genetica preimpianto.
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