RSA e rette: il contratto che hai firmato potrebbe non valere nulla. La giurisprudenza lo dice da anni, qualcuno finge di non saperlo

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I Tribunali di merito e di legittimità si pronunciano ormai con regolarità sullo spinoso tema delle rette di ricovero di disabili e anziani non autosufficienti nelle RSA, in particolare su quelle per i malati di Alzheimer e demenze gravi. 

Un ambito in cui il diritto alla salute — sancito dall’articolo 32 della Costituzione, declinato nei LEA (artt. 29 e 30 Dpcm12 gennaio 2017), e nelle norme del nostro sistema sanitario (Dlgs 502/92 e  DPCM 14 febbraio 2001) ribadito dalla Cassazione in decine di pronunce — si scontra ogni giorno con la realtà di famiglie che firmano contratti privati e pagano rette che non dovrebbero pagare, spesso per anni, spesso senza sapere di poter fare altrimenti.

Dopo la recente pronuncia del Tribunale di Firenze, l’ultima conferma arriva dal Tribunale di Castrovillari, sentenza n. 763/2026 del 29 maggio scorso. Una paziente con Alzheimer ricoverata nel maggio 2019, la famiglia che paga tutto in forza di un contratto firmato all’ingresso, la ASL che formalizza la presa in carico solo qualche mese dopo. Il Tribunale ha condannato la struttura a restituire 49.931 euro agli eredi, dichiarando nullo il contratto retroattivamente, fin dall’origine, anche per il periodo antecedente all’autorizzazione formale.

Una persona affetta da Alzheimer grave non ha bisogni assistenziali distinguibili da quelli sanitari: lavarsi, mangiare, muoversi non sono servizi alberghieri, sono atti terapeutici inseparabili dal percorso di cura. Le prestazioni che rientrano nei LEA non possono essere trasferite sulle famiglie tramite contratto privato, e il contratto che lo fa è nullo ab origine. Non lo dice solo Firenze o Castrovillari: lo dice la Cassazione da anni, e lo ha ribadito tra il 27 e il 28 maggio scorsi con cinque nuove ordinanze sullo stesso principio depositate in quarantotto ore. 

Le strutture continuano a far firmare quei contratti e non soltanto per le quote sociali (quelle parti di retta che possono gravare, in base all’ISEE sociosanitario per residenze sul paziente, ma solo sul paziente e non anche sul familiare), ma anche per le quote sanitarie, di competenza del SSN.

Il divario tra il diritto formalmente riconosciuto e la sua effettiva accessibilità è esso stesso una violazione — strutturale, sistemica, che non nasce dall’assenza di norme ma dalla loro deliberata non applicazione da parte di soggetti che quelle norme le conoscono benissimo. Le RSA che propongono contratti privatistici alle famiglie di pazienti con demenza grave non operano in una zona grigia giuridica: operano ormai in piena luce, in senso contrario a un orientamento giurisprudenziale che non lascia spazio a interpretazioni.

Purtroppo lo fanno perché funziona: la maggior parte delle famiglie non impugna quei contratti. Paga, si indebita, talvolta vende casa, perché il carico assistenziale emotivo è già insostenibile e aggiungere una battaglia legale è spesso impossibile. Non è un problema di mercato che si autocorregge: è un problema di potere asimmetrico, anche informativo, che richiede presidio civile e politico.

 ➡ I numeri rendono l’urgenza evidente

Secondo il report The Prevalence of Dementia in Europe 2025 di Alzheimer Europe (QUI il PDF), pubblicato il 28 gennaio 2026, in Italia vivono oggi 1.436.859 persone con demenza — 491.187 uomini e 945.672 donne — con una prevalenza del 2,43% sulla popolazione, la più alta nell’intera UE. Entro il 2050, sommando le proiezioni di genere pubblicate dalla Federazione Alzheimer Italia, si arriva a oltre 2,2 milioni: un aumento del 54% in venticinque anni. Ogni persona con demenza è quasi sempre anche una famiglia che si troverà davanti a un contratto da firmare, in un paese che non ha ancora una legge organica sulla non autosufficienza nonostante se ne parli da decenni. Il problema non è destinato a ridursi: è destinato a moltiplicarsi.

 ➡ Cosa fare se ci si trova in questa situazione

Se state gestendo l’ingresso di un familiare in una RSA, leggete il contratto prima di firmarlo con attenzione alle clausole di impegno economico dei familiari, chiedete se la struttura è accreditata e/o convenzionata per le prestazioni sociosanitarie integrate e da quando decorre l’eventuale autorizzazione ASL. Se la patologia è neurodegenerativa grave, le probabilità che le prestazioni rientrino nella copertura pubblica sono molto alte. Se avete già firmato e state già pagando, non date per scontato che quei soldi siano perduti: la giurisprudenza consente di agire per il recupero delle somme versate anche retroattivamente e anche dopo la morte del paziente, come dimostra la sentenza di Firenze e oggi anche quella di Castrovillari.

 ➡ Quello che chiediamo

Come Associazione Luca Coscioni riteniamo che la tutela dei diritti non possa dipendere dalla capacità individuale di conoscerli e farli valere in giudizio. Finché la materia non sarà presa in carico nelle competenti sedi della politica e della programmazione sociosanitaria che affronti con competenza lungimiranza e principio di realtà l’enorme problema della cronicità e dell’invecchiamento della popolazione, continueremo a fare quello che possiamo: informare. Perché il diritto che non si conosce non esiste.

Avvocata del Foro di Firenze si occupa di diritto civile, sanitario , sociosanitario, di famiglia, e tematiche bioetiche sui diritti del fine vita e della salute mentale. E’ consigliera del Consiglio Generale dell’Associazione Luca Coscioni, per la quale coordina le campagne sulle terapie psichedeliche. Collabora ed è Consigliera del Direttivo di Aduc, Associazione dei Diritti degli Utenti e Consumatori con sede a Firenze www.aduc.it.