Gulliver Ancona e Associazione Coscioni insieme!…Cambiare la legge sul testamento biologico

Il Gulliver di Ancona (sinistra universitaria) ha fatto una sua proposta di emendamento della legge sul testamento biologico da portare alla Camera in collaborazione con il nucleo promotore di Ancona!! Il Gulliver ha agito in tutte le Università di Ancona raccogliendo più di 500 firme di consenso a questa proposta, la quale è nata dall’idea di Alessandro Betonica (Gulliver) che ha collaborando direttamente con professori della facoltà di Medicina.

Ecco l’emendamento!

 

Art. 3 -(Contenuti e limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento)

4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti.

 

(L’Art. 3 comma 4 del Disegno di legge N. 1368 è così sostituito:

In linea con i principi sanciti dagli art. 2, 13, 32 della Costituzione Repubblicana e ribadendo che lo stato tutela la vita come bene indisponibile e la salute pubblica per il beneficio della collettività, nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia ad ogni forma di trattamento.

 

6. In armonia con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, l’alimentazione e l’idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

 

(L’Art. 3 comma 6 del Disegno di legge N. 1368 è così sostituito:

In armonia con la convenzione delle Nazioni sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 ed in linea con i principi sanciti dal Consiglio d’Europa sulla protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, facendo riferimento alla legge di ratifica del 28 marzo 2001 n°145, a nutrizione, l’idratazione e la respirazione artificiale, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere considerate presidi terapeutici, indicati come forme di sostegno vitale. Ai sensi del comma 4 del presente articolo, possono essere incluse nella dichiarazione anticipata di trattamento.)

 

Art. 4 – (Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento)

 

 

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2.

 

 

(L’Art. 4 comma 3 del Disegno di legge N. 1368 è così sostituito:

Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2.

E’ fatto obbligo ai depositari del registro di cui al art.9 comma 1 , il sollecito del rinnovo dei depositari di dichiarazione anticipata di trattamento almeno tre mesi prima della scadenza..)