Firenze: Testamento biologico, il consiglio approva mozione per l’istituzione del registro telematico

Comune di Firenze

Approvata dal consiglio comunale, nella seduta di questo pomeriggio, la mozione per l’«istituzione del registro telematico delle dichiarazioni anticipate dei trattamenti sanitari (testamento biologico)». (fn) Questo il testo della mozione: COMUNE DI FIRENZE Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI (TESTAMENTO BIOLOGICO) Proponenti: Claudia Livi,Gianni Amunni, Alberto Formigli, Titta Meucci, Rosa Maria Di Giorgi, Susanna Agostini. Premesso che Per "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" si intende un documento legale che permette di indicare in anticipo i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico.

E’ conosciuto anche come "testamento biologico". La persona che lo redige nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi. La "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" (con la denominazione di "Living will") è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e in molti paesi dell’Unione Europea, anno in cui la maggior parte dei paesi occidentali ha legiferato in materia. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici. In Italia, l’articolo 32 della Costituzione stabilisce che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un "diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti, l’art 13 della Costituzione afferma che " la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell’individuo nelle scelte personali che lo riguardano. Tuttavia, il problema si pone – come dimostrato dalla drammatica vicenda di Eluana Englaro – nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà di rifiutare determinate terapie. Considerato che: – la carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all’atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all’integrità della persona ( titolo 1, Dignità, art 3 Diritto all’integrità personale); la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 28 marzo 2001, sancisce all’art. 9 che " i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione"; Preso atto che: il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed 1/2 odontoiatri, dopo aver precisato all’art. 16 che " il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato…", all’art 35 sancisce che " il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente… In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti …curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona." Inoltre all’art 38 si afferma che " il medico deve attenersi,… alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi…Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato." Valutato altresì che: il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che " … appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate… che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina…". Inoltre il CNB specifica che " le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall’interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà". Considerato che: la Magistratura si è più volte espressa in questo senso, esaminando in particolare i casi Welby, Nuvoli ed Englaro, in assenza di una normativa nazionale in materia esistono, in vario modo formulate, le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nelle quali ogni cittadino interessato puo’ esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile a trattamenti terapeutici comprese l’idratazione e l’alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilita’ ad alimentarsi autonomamente; dichiarazioni che moltissimi cittadini hanno gia’ sottoscritto e depositato presso notai di fiducia. Preso atto inoltre che: secondo il recentissimo sondaggio dell’Eurispes il 74,7 degli italiani esprime parere favorevole all’introduzione del testamento biologico Considerato che in questo scenario, al Comune e al Sindaco nella sua veste di massima autorita’ sanitaria possono far capo iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario.

Tutto ciò premesso, si impegna il Sindaco e la GIUNTA COMUNALE a informare e a divulgare nella cittadinanza del diritto alle cosi’ dette "dichiarazioni anticipate di volontà" che possono essere custodite da un notaio, dal proprio medico di fiducia o direttamente dall’interessato a predisporre un registro che raccolga le comunicazioni dei propri residenti circa l’esistenza di dichiarazioni anticipate di volonta’ nei trattamenti di natura medica e a definirne il regolamento d’accesso; a prevederne criteri e modi di comunicazione nella piena salvaguardia della disciplina sulla privacy di porre a disposizione dei soggetti istituzionali delegati per legge, in particolare: All’Agenzia Regionale di Sanita’ e all’Assessorato Regionale per il Diritto alla Salute della Regione Toscana, affinché provveda ad istituire un registro provvisorio regionale, nelle more dell’entrata in vigore di una legislazione nazionale in materia. Alla ASL competente per territorio, affinché anch’essa istituisca un registro provvisorio, nelle more dell’entrata in vigore delle leggi regionali e nazionali che regoleranno la materia. Al medico di famiglia della persona che ha sottoscritto la Dichiarazione anticipata di volontà, affinché ne tenga debito conto in ogni momento del percorso medico-assistenziale della persona che ha espresso la volontà. Si delega il Segretario Comunale a trasmettere gli atti relativi al Ministero della Salute e delle Politiche Sociali, al Comitato Nazionale di Bioetica, alla Regione, alla Provincia, all’ASL competente per territorio.