Disabilità:necessaria e urgente una modifica del regolamento CE per assicurare libertà di movimento alle persone disabili

Dichiarazione di Gustavo Fraticelli, Consigliere Generale dell’Associazione Luca Coscioni

All’esito di un’interrogazione scritta presentata dai parlamentari europei, Marco Panella e Marco Cappato alla Commissione in data 6 maggio 2008, il Commissario ai Trasporti, Antonio Tajani a nome della Commissione in data 24 luglio ha risposto. L’interrogazione stessa era stata presentata per conoscere quali interventi ad specifici si sarebbero adottati per modificare il Regolamento (CE) n. 1107/2006, "relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo", in vista della imminente entrata in vigore dal 26 luglio 2008, che, all’art. 12 stabilendo,  che il "Risarcimento in caso di perdita o danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per agevolare la mobilità e dispositivi di assistenza" lo assimila a quello dei comuni bagagli,. Dal tenore della risposta si evince chiaramente che la Commissione riconosce l’incongruità e pericolosità dell’assimilazione prospettata dall’art. 12 del Reg. 1107/2006 "… delle sedia a rotelle, altre attrezzature per agevolare la mobilità e dispositivi di assistenza" con il bagaglio che si consegna all’Operatore Aereo. Incongruità perché tali apparati sono al di fuori di tutte le definizioni ufficiali di "bagaglio consegnato", vigenti nel campo dei trasporti aerei, come ad esempio della IATA, avendo tali apparati, di tutta evidenza, una correlazione indispensabile ad assicurare al proprietario delle funzioni essenziali  per lo stesso.

Pericolosa perché limita espressamente il risarcimento in caso o danneggiamento di tali apparati ad un massimale di circa 1.500 Euro per tutti i bagagli di un singolo passeggero. Tale previsione rappresenta una solida base giuridica per gli eventuali soggetti responsabili del risarcimento, i quali, viceversa, prima dell’entrata in vigore del Reg. 1107/2006, risarcivano interamente tali apparati anche in virtù delle loro funzione non assimilabile a quella del bagaglio.

 Infine non si capisce in che modo una semplice comunicazione della Commissione, come preannunciato dalla stessa nella sua risposta, possa fare derogare i soggetti, cui spetta l’obbligo del risarcimento, dalla, peraltro, chiarissima e, conveniente per i medesimi, disposizione dell’art. 12 del Reg. in questione. Pertanto si rende necessario urgentemente una modifica del citato articolo, ben prima degli inizi del 2010, termine prospettato dalla Commissione. In quanto la sua vigenza, allo stato, rappresenta un intollerabile decremento pesantemente peggiorativo dei diritti delle persone con disabilità che fruiscono del trasporto aereo.