Autentica videochat. Quesito del comune di Rimini al Ministero dell’Interno e al Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione

A seguito della iniziativa sulle autentiche in chat è stato chiesto al segretario comunale del comune di Rimini di interessarsi a riguardo.

Si è individuata la necessità di formulare un quesito da indirizzare al ministero competente.

Il quesito è stato inoltrato al "MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali" e al "Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione".
Alla pagina http://old.associazionelucacoscioni.it/comunicato/iniziativa-di-autenticazione-di-firme-videociat trovate il riassunto della iniziativa.

Dagli uffici riminesi vengono individuate due norme ritenute utili;
Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “LEGGE-QUADRO PER L’ASSISTENZA, L’INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE”;
T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

 LA RICHIESTA DEL COMUNE DI RIMINI

Prot. 37795

Rimini  09.03.2010 

Oggetto: autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste di candidati alle elezioni.

 

L’art. 14 della legge 53/1990 prevede che, in materia elettorale, sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai, anche i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali, che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

L’autenticazione deve essere effettuata con le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 (che ha abrogato la L. 4 gennaio 1968 n. 15).

La norma, come noto, prevede che “l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione ed il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante”.

Orbene, è stata sollevata la questione che tale obbligo di necessaria compresenza del sottoscrittore e del pubblico ufficiale autenticatore può limitare l’esercizio della funzione da parte di quei consiglieri  che, a causa di patologie invalidanti, non possono garantire una presenza esterna continua, in particolare in occasione di raccolta di firme per la presentazione di liste di candidati.

La questione è stata posta da un consigliere comunale, affetto da una patologia invalidante progressiva che, per tale motivo, ha difficoltà ad allontanarsi per lunghi periodi dalla propria abitazione che ha chiesto di poter esercitare comunque la funzione consentitagli dalla legge ed effettuare quindi le autenticazioni richieste in occasione delle diverse consultazioni elettorali.

In proposito si richiama la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “LEGGE-QUADRO PER L’ASSISTENZA, L’INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.” tra le cui finalità vi è quella di prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali (art. 1, co. 1, lettera b); la medesima legge ha disposto espressamente facilitazioni per l’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini disabili.

Si rileva in proposito che l’innovazione tecnologica ha reso possibile l’utilizzo di forme ulteriori di autenticazione; lo stesso T.U. 445/200 soprarichiamato, nel dettare norme in materia di firma digitale, prevede, all’art. 23, che a ciascun documento informatico può essere apposta o associata con separata evidenza informatica, una fima digitale. L’apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo.

Nel rilevare che il Ministero dell’Interno ha più volte espresso il parere che le norme di semplificazione amministrativa non si applicano al procedimento elettorale, ci si chiede tuttavia se, qualora fosse possibile predisporre l’atto di presentazione delle candidature in formato elettronico, sia consentito l’utilizzo della firma digitale per la firma delle sottoscrizioni e per la loro autenticazione.

Ove ciò non sia possibile, si chiede se possano essere utilizzati altri strumenti elettronici che consentano una presenza “in remoto” del consigliere comunale, ad esempio, attraverso l’utilizzo dei sistemi usualmente utilizzati per le video conferenze, seppur nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, pertanto senza alcun tipo di registrazione di eventuali immagini. 

Ringraziando anticipatamente per la cortese attenzione, si porgono distinti saluti. 

                                                                                    Il Responsabile U.O.

                                                                               Elettorale, Decentramento e

                                                                      struttura di supporto al Consiglio Comunale

                                                                                  Enrico Dott. Bronzetti