Amministratore di sostegno

Con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 il Parlamento ha introdotto nel codice civile un nuovo istituto di protezione civilistica denominato “amministrazione di sostegno”. La finalità del provvedimento consiste nella tutela, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

La normativa evidenzia che la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del diretto interessato. L’amministratore di sostegno può essere designato anche dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità.

Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo e il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

È previsto che il giudice tutelare ascolti personalmente il diretto interessato tenendo adeguatamente in conto dei bisogni e delle richieste di questi. Questo procedimento è anche relativamente veloce poiché il giudice provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Inoltre, in caso di necessità, il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti (cioè prima dei sessanta giorni) per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio.

Il processo per la nomina dell’amministratore di sostegno un procedimento esente dalle spese di registrazione degli atti e dal pagamento del cosiddetto contributo unificato. La marca da bollo è l’unica tassa da versare al momento della presentazione dell’istanza.