Intervento di Angelo Calandrini al convegno Staminali e fecondazione assistita: evoluzione giurisprudenziale dei diritti della persona

Angelo Calandrini

“Abbiamo ascoltato la testimonianza, drammatica e dolorosa, delle coppie precorrenti nei procedimenti sfociate nelle due ordinanze gemelle del Tribunale di Roma di cui parlava Filomena e che ha rimesso la questione di legittimità costituzionale degli Articoli 1 e 4 della Legge 40 dinanzi alla Consulta.

In entrambi i casi ci troviamo di fronte a fattispecie analoghe, cioè coppie in cui uno o entrambi i coniugi risultano portatori di patologie genetiche trasmissibili alla prole e che per tale motivo hanno chiesto al centro cui si sono rivolti di potere accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e nell’ambito di questa sottoporsi a diagnosi genetica preimpianto, ma per entrambi i casi vi è stato un rifiuto motivato da un’interpretazione letterale delle norme che si riferisce, o meglio circoscrive, l’ambito di applicazione solo ai casi di sterilità e infertilità.

Avverso questo rifiuto hanno proposto ricorsi ricorrenti al Tribunale di Roma ponendo in evidenza, come già la giurisprudenza internazionale, quindi la Corte Europea dei diritti dell’uomo, si fosse pronunciata sul caso il 28 agosto del 2012, decisione poi divenuta definitiva, perché appellata dal Governo, con una sentenza successiva della Grande Chambre, sul caso Costa-Pavan contro l’Italia in cui era stato accertato che lo stato italiano nella parte in cui consentiva alle sole coppie sterili o infertili o a quelle in cui, poi, a seguito delle ultime linee guida del 2008, l’uomo fosse portatore di patologie virali sessualmente trasmissibile, l’accesso alla procreazione medicalmente assistita, aveva violato gli Articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Ciò secondo i ricorrenti aveva fatto emergere un’incoerenza del sistema normativo italiano che da una parte vietava la possibilità per queste coppie di potere accedere alla diagnosi genetica pre-impianto nonostante la presenza di patologie molto gravi, trasmissibili alla prole, e dall’altro consentiva alla donna di interrompere la gravidanza qualora venisse accertato, all’esito dei classici esami diagnostici prenatali, che il feto era affetto da gravi patologie, con una sproporzione nell’ingerenza del diritto nazionale rispetto alla vita privata e familiare dei ricorrenti. Abbiamo chiesto al Tribunale di Roma di ammettere queste coppie alla diagnosi genetica pre-impianto e l’adozione anche di ogni altro provvedimento opportuno e necessario attraverso una disapplicazione in prima battuta dell’Articolo 4 della Legge 40 per contrasto di questa norma con gli Articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e quindi anche con il novellato Articolo 6 del Trattato dell’Unione Europea, paragrafo due, che oggi recepisce i principi della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. In via subordinata abbiamo chiesto al Tribunale di Roma di sollevare la questione di legittimità costituzionale di queste norme per contrasto con l’Articolo 117, nonché gli Articoli 2, 3 e 32 della nostra Costituzione.

Le questioni sollevate fondamentalmente riguardavano queste due norme: l’Articolo 4 che circoscrive l’ambito di applicazione di queste tecniche solo ai casi di sterilità e infertilità e l’Articolo 13 che riguarda la possibilità di procedere con diagnosi genetica preimpianto che consiste nella identificazione di anomalie genetiche attraverso tecniche di biologia molecolare. Con riguardo alla possibilità di ammettere l’accesso alla diagnosi genetica preimpianto di queste coppie il Tribunale di Roma accogliendo le argomentazioni che erano state sostenute nel nostro ricorso ha ritenuto che ciò sia possibile solo attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’Articolo 13 della Legge 40, il cui primo comma, osserva il Tribunale di Roma, consente la selezione preimpianto nell’ipotesi di trasmissione al feto di una grave patologia di cui risultano portatori i genitori, non ravvisandosi, in realtà, nella legge uno esplicito divieto in tal senso e condividendo le argomentazioni sostenute dalla giurisprudenza di merito a partire dal 2007, forse anche prima, da vari tribunali d’Italia sui vari aspetti controversi della materia, tra cui appunto questo. Rilevando come vi fosse nella Legge 40 la previsione di un consenso informato da parte della coppia, la distinzione contemplata all’interno della medesima norma tra ricerca scientifica e accertamenti compiuti a fini diagnostici e terapeutici finalizzati alla tutela della salute e dello sviluppo dell’embrione che impone di ritenere il divieto circoscritto alla sola finalità di ricerca. Con Le linee guida del 2008 dopo l’annullamento da parte del Tar hanno abrogato la precedente previsione prevista dalle vecchie linee guida del 2004 secondo cui l’indagine sull’embrione doveva essere solo di tipo osservazionale. Infine la necessità di un giusto bilanciamento tra gli interessi coinvolti, cioè la tutela della salute della donna e la tutela di integrità dell’embrione che è stata riaffermata grazie alla sentenza della Corte Costituzionale nel 2009, numero 151.

Per il Tribunale di Roma, però, la diagnosi genetica preimpianto indirettamente sarebbe ammessa anche dal secondo comma dell’Articolo 13 con l’eccezione posta dal primo comma secondo cui la ricerca clinica e sperimentale su ciascuno embrione è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche e dal successivo Articolo 14, comma cinque, che impone all’operatore sanitario di informare le parti sullo stato di salute degli embrioni prodotti. La lettura congiunta di queste due disposizioni fa emergere il diritto delle parti a essere informate, finalizzato a prestare il consenso all’eventuale impianto di questi embrioni, in forza del generale principio del consenso informato valido per ogni trattamento sanitario.

Questo fondamentale diritto prevede, quindi, non soltanto il diritto alla diagnosi sugli embrioni, ma anche il diritto eventuale di rifiutare l’impianto degli embrioni risultati malati. In questo modo si tutela sia il diritto all’autodeterminazione dei soggetti coinvolti, sia il diritto alla salute della donna, risultando evidente che embrioni affetti da gravi patologie potrebbero consentire alla donna di proseguire la gravidanza in piena consapevolezza, causare purtroppo, come abbiamo visto, anche aborto spontaneo oppure indurre, sotto la pressione psicologica che esercita questo fattore, a scegliere di interrompere la gravidanza.

La legge non prevede alcuna preclusione alla selezione preimpianto poiché i divieti poi elencati dal terzo comma dello stesso Articolo 13 vengono imposti al solo fine di impedire il perseguimento di finalità eugenetiche che riguardano prevalentemente l’ambito della ricerca consentendo le finalità diagnostiche e terapeutiche contemplate dal comma due dell’Articolo 13 che abbiamo appena letto, in linea con quanto prevede anche la legge sull’aborto che permette alla donna di procedere all’interruzione volontaria della gravidanza in tutti i casi in cui il parto o la maternità comportino un serio pericolo per la salute psico-fisica della stessa anche in relazione a previsione di anomalie e malformazioni del concepito.

In questa prospettiva comprendiamo che la selezione risulta del tutto eventuale in quanto la diagnosi può essere finalizzata a ottenere necessariamente informazioni che non perseguono lo scopo di interrompere la gravidanza ma anche acconsentire alla coppia di acquisire quella necessaria preparazione psicologica in relazione ai problemi del nascituro.

Questo divieto risulterebbe di tutta evidenza illogico con questo sistema normativo ove si considerino i rischi altrettanto esistenti correlati anche alle diagnosi prenatali, le classiche amniocentesi o villocentesi, tecniche invasive ma diffuse e perfettamente legittime oggi nel nostro ordinamento.

Da ultimo la legittimità della diagnosi genetica preimpianto è stata ribadita dalla sentenza della Corte Costituzionale, la sentenza 151 del 2009, che ha stabilito un importante principio che ha messo in primo piano la tutela della salute psico-fisica della donna ritenendo la tutela dell’integrità dell’embrione, la tutela della salute dell’embrione un valore da perseguire non in senso assoluto, ma da porre in relazione agli interessi prevalenti di volta in volta oggetto dell’esame giudiziario.

Con riguardo all’alto profilo, cioè l’ambito di applicazione dell’Articolo 1 e dell’Articolo 4 della Legge 40, l’interpretazione letterale di queste disposizioni porterebbe a concludere che fuori dei casi espressamente contemplati, cioè di sterilità o di infertilità non sarebbe consentito l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. A riguardo il giudice del Tribunale di Roma nell’ordinanza che ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale ha ritenuto che queste disposizioni si pongono in contrasto con gli Articoli 2, 3 e 32 della nostra Costituzione perché violano il diritto all’autodeterminazione nelle scelte procreative, violano il principio di eguaglianza, ragionevolezza e diritto alla salute costringendo appunto le coppie fertili, portatrici di patologie geneticamente trasmissibili, come nel caso in esame, a instaurare una gravidanza per via naturale e successivamente a praticare eventualmente l’aborto.

Ritiene, altresì, queste disposizioni in contrasto con l’Articolo 117, primo comma della Costituzione anche in riferimento agli Articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Evidenzia, infatti, come accennava Filomena, come già il Tribunale di Salerno in una ordinanza del 2009 avesse consentito, superando questo limite previsto dall’Articolo 4, l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistite e quindi alla diagnosi genetica preimpianto di coppie che erano appunto portatrici sane di questa patologia.

Lo stesso Tribunale di Roma con un’ordinanza di poco precedente le due in questione, quindi settembre 2013, nuovamente sul caso Costa-Pavan in cui si chiedeva la tutela cautelare a seguito della sentenza che aveva riconosciuto la violazione dei diritti dei coniugi Costa-Pavan è stato affermato il principio per cui il diritto dei coniugi a generare un figlio non affetto da malattia genetica di cui gli stessi sono portatori rientra nell’ambito dell’operatività dell’Articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, costituendo un’espressione della vita privata e familiare.

La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha sottoposto a censura l’incoerenza di questo sistema che da un lato consente alla donna di potere praticare l’interruzione volontaria della gravidanza quando all’esito dei classici esami diagnostici prenatali venga a conoscenza di anomalie genetiche, malformazioni, creando una minaccia al proprio equilibrio psico-fisico, e dall’altro non consente in una fase assolutamente preventiva l’accesso di queste coppie con queste problematiche alla diagnosi genetica preimpianto, esponendo così le coppie a scelte dolorose e per molti versi a rischi ben maggiori rispetto alla diagnosi genetica preimpianto.

Tuttavia, nel valutare la possibilità di superare il limite imposto dalla Legge 40 per via interpretativa il giudice ritiene di non potere procedere in questo senso. Avevamo chiesto sia di procedere a un’interpretazione costituzionalmente orientata, sia di disapplicare la norma in questione. Con riguardo al primo problema il Tribunale di Roma visti gli orientamenti più recenti ritiene che le disposizioni della CEDU non possono essere assimilate al diritto comunitario non avendo questo ordinamento creato un ordinamento giuridico sovranazionale, per cui i principi della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo per quanto obbligatori per gli stati che fanno parte del Consiglio d’Europa non hanno un immediato effetto nel nostro ordinamento, anche a seguito della modifica del Trattato di Lisbona per cui l’Unione aderisce alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, poiché non è avvenuta la cosiddetta comunitarizzazione di questi principi in ambito europeo. Né ritiene il giudice rimettente, quindi il Tribunale di Roma, di potere superare per via interpretativa questo limite poiché la formulazione letterale della disposizione che limita, addirittura utilizza il verbo circoscrivere, ai soli casi di sterilità e infertilità l’ambito di applicazione, solo a questi soggetti, ad avviso del giudice non consentirebbe un superamento attraverso un’interpretazione estensiva, per cui rimette la questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale attesa la rilevanza della questione. Rilevato che si tratta in entrambi i casi di coppie fertili che sono portatrici di patologie genetiche con una probabilità del 50%, in base alle consulenze genetiche che sono state prodotte negli atti di giudizio, di trasmettere la loro patologia alla prole, rilevata la necessità di dovere applicare le tecniche previste dalla Legge 40 ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’Articolo 1 e dell’Articolo 4 della Legge 40, attesa l’irragionevolezza e l’illogicità di tale disposizioni rispetto agli Articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.

Quanto all’Articolo 2 poiché ritiene il Tribunale di Roma tra i diritti soggettivi inviolabili vi è il diritto a generare un figlio non affetto dalle patologie di cui sono portatori sani i genitori, e il diritto all’autodeterminazione nelle scelte procreative, diritti che verrebbero irrimediabilmente lesi dalla limitazione del ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte di coppie che pur non sterili o infertili rischiano concretamente di procreare figli affetti da gravi malattie genetiche trasmissibili di cui sono portatori. Questo limite risulta una violazione anche dell’Articolo 8 per i motivi che abbiamo detto perché è stato già su una tipologia quasi identica accertato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

L’esclusione della PMA alle coppie fertili portatrici di patologie genetiche risulta in contrasto con l’Articolo 3 della Costituzione, inteso come principio di ragionevolezza quale corollario del principio di uguaglianza comportando la conseguenza assolutamente paradossale e incoerente di costringere queste coppie a dovere instaurare una gravidanza per via naturale e poi dovere  ricorrere all’aborto del feto. Le norme in questioni risultano in contrasto altresì, sotto altro profilo, all’Articolo 3 intesa come necessaria coerenza interna dell’ordinamento giuridico italiano perché creano una discriminazione tra soggetti affetti da diversi patologie, la sterilità, l’infertilità piuttosto che i portatori sani di patologie genetiche trasmissibili.

Quanto al contrasto con l’Articolo 32 della Costituzione poiché tutto questo non considera adeguatamente la tutela della salute della donna che si ribadisce già stato oggetto di esame, di affermazione di principi importantissimi da parte della Corte Costituzionale con la sentenza 151 del 2009.

In conclusione, auspichiamo che un nuovo intervento della Consulta sulle norme in questione possa restituire il pieno rispetto dei diritti costituzionali alle coppie oggi qui presenti e a quelle che vivono problematiche simili libertà troppo a lungo negate in tema di scelte procreative. Grazie!”

(Testo non rivisto dall’autore)