
La legge Balduzzi che l’anno scorso ha delimitato le responsabilità del medico è stata oggetto di una questione di legittimità costituzionale sollevata da un giudice del Tribunale di Milano. Con ordinanza del 21 marzo 2013, il giudice ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale per violazione degli articoli 3, 24, 25, 27, 28, 32, 33 e 111 della Costituzione. In sostanza, l’articolo 3 della legge Balduzzi esprimerebbe un concetto di “non punibilità” dai confini equivoci, non definendo la colpa lieve, non identificando le linee guida, le buone prassi e le autorità che dovrebbero codificarle.
Così la norma avvilirebbe la libertà di scienza, discriminando in modo ingiustificabile tra operatori pubblici sanitari e non sanitari che si occupano dei medesimi beni giuridici. In particolare, il generico riferimento agli «esercenti la professione sanitaria» estende l’ambito di applicazione della norma e ne stravolge la ratio giustificativa, essendo applicabile anche a soggetti privi del compito di adottare scelte terapeutiche e/o diagnostiche e che pur rientrano fra gli operatori sanitari.
Nella giurisprudenza di merito ci sono differenti interpretazioni. Secondo la sentenza del 14 febbraio 2013 del Tribunale di Torino, il richiamo all’articolo 2043 del Codice civile va inteso nel senso che sia tale norma a designare i criteri per individuare la responsabilità del medico pubblico dipendente e della struttura pubblica in cui opera. Secondo il giudice, la locuzione «resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del Codice civile» significa che quando la condotta del medico pubblico dipendente è caratterizzata da colpa lieve ma è conforme alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità, egli risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Di segno contrario è la pronuncia del 14 febbraio 2013 del Tribunale di Arezzo, secondo cui la norma non comporta alcun ripensamento dell’attuale inquadramento contrattuale della responsabilità medica, ma si limita a determinare un’esimente in ambito penale (i cui contorni sono da definire), a fare salvo l’obbligo risarcitorio e a sottolineare la rilevanza delle linee guida e delle buone pratiche nell’accertare la responsabilità. Il Tribunale di Enna il 18 maggio 2013 ha affermato che il titolo di responsabilità è duplice: contrattuale per la struttura sanitaria ed extracontrattuale per il medico con colpa lieve rispettando le linee guida.
Infine, la sentenza della prima sezione civile del Tribunale di Cremona del 19 settembre 2013 – nel condannare una casa di cura per l’operato di due esercenti le professioni sanitarie di cui si era avvalsa – non rilevando che ci fosse un rapporto libero professionale, ha ritenuto che la responsabilità civile dell’esercente continui ad essere di natura contrattuale da “contatto sociale” e che «nulla è cambiato con riferimento alle strutture sanitarie, i cui profili di responsabilità rimangono quelli delineati dalle Sezioni unite, con la sentenza 577/2008».

L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.