L’obiettore non può negare le cure dopo l’aborto

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Avvenire
Vito Salinaro

La Cassazione ribadisce un concetto già sostenuto: un medico che si dichiara obiettore di coscienza non può rifiutarsi di curare la paziente dopo che si è sottoposta ad aborto volontario in ospedale, qualora se ne manifesti la necessità. Queste parole supportano la condanna a un anno di carcere, per omissione di atti d’ufficio con interdizione dall’esercizio della professione, nei confronti di una dottoressa di un ospedale in provincia di Pordenone. La professionista condannata era di guardia la sera in cui la paziente ha abortito tramite l’uso di farmaci. E si sarebbe rifiutata di visitare e assistere la donna, nonostante le richieste di intervento dell’ostetrica che temeva un’emorragia. Nemmeno dopo i successivi ordini di servizio impartiti telefonicamente dai superiori, la dottoressa avrebbe provveduto a visitare la paziente sempre appellandosi alla sua obiezione di coscienza. Tanto che il primario si sarebbe recato personalmente in ospedale per intervenire d’urgenza. Interpretando l’articolo 9 della legge 194 sull’aborto, il medico – nel ricorso contro la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Trieste – aveva opposto che l’obiettore di coscienza è esonerato dall’intervenire in tutto il procedimento di interruzione volontaria di gravidanza, compresa la fase di espulsione del feto, fino all’espulsione della placenta. Nella sentenza depositata ieri, la sesta Sezione penale della Cassazione spiega invece che la 194 «esclude che l’obiezione possa riferirsi anche all’assistenza antecedente e conseguente all’intervento, riconoscendo al medico obiettore il diritto di rifiutare di determinare l’aborto (chirurgicamente o farmacologicamente) ma non di omettere di prestare assistenza prima o dopo» in quanto deve «assicurare la tutela della salute e della vita della donna, anche nel corso dell’intervento di interruzione di gravidanza». Quindi il diritto di obiezione di coscienza «non esonera il medico dall’intervenire durante l’intero procedimento». In sostanza, «il diritto dell’obiettore affievolisce, fino a scomparire, di fronte al diritto della donna in imminente pericolo a ricevere le cure per tutelare la propria vita». Per l’Associazione Luca Coscioni, soggetto costituente del Partito radicale, quella della Cassazione è una «giusta sentenza», che «finalmente ribadisce quanto sancito dalla legge 194». Tagliando corto, «il raccordo e bilanciamento tra le convinzioni morali del medico e il rispetto dei diritti del cittadino, della donna in questo caso, dovrebbe comportare che ogni struttura sanitarla sia nelle condizioni di garantire un servizio previsto dalla legge alla pari di ogni altro diritto sanitario», eco della battaglia radicale per ridimensionare il diritto all’obiezione. Non dà la stessa lettura della vicenda Carlo Casini, presidente del Movimento per la vita: «Il problema – dice – è capire che cosa si debba intendere per intervento di aborto. L’articolo 9 della legge 194 dispensa l’obiettore dal partecipare agli “interventi per l’interruzione della gravidanza” ma non “dall’assistenza antecedente e conseguente l’intervento”. A me pare evidente che, così come un intervento operatorio con cui si asporta una parte del corpo si conclude con la ricucitura dei tessuti del paziente e la sua dimissione dalla sala operatoria, per le stesse ragioni un intervento di aborto termina non quando muore il figlio (stritolato, soffocato o avvelenato che sia), ma quando il “prodotto del concepimento” è completamente espulso». Per Casini «vi è un indubbio rapporto causale tra l’azione direttamente uccisiva e l’espulsione del prodotto del concepimento». Naturalmente «il medico obiettore resta medico e deve assistere la donna quando è in pericolo».

L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.