L’embrione e il suo mito

di Antonio Forabosco
In un’incisiva lettera (l’Unità, 21 giugno) Anna Finocchiaro ha chiesto ai «giuristi italiani il contributo scientifico e razionale delle loro competenze» circa il significato e le conseguenze della titolarità di diritti soggettivi ascritta dall’art. 1 del testo approvato dalla Camera, in materia di procreazione medicalmente assistita, che recita: «la legge assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito». Considerato che per avere norme che siano adeguate a regolare una data realtà è auspicabile una precisa conoscenza della realtà in questione, vorrei contribuire al dibattito portando le mie competenze biologiche e mediche.

Se uno studente mi domandasse che tipo di «soggetto» è il concepito cui la legge intende assicurare i diritti, nonostante io abbia insegnato embriologia alla Facoltà di Medicina per oltre trent’anni, mi troverei in seria difficoltà e non saprei dare una risposta chiara e precisa. Il mio impaccio dipenderebbe non da considerazioni di tipo giuridico o filosofico, quanto piuttosto da osservazioni di carattere scientifico e pratico, considerando che, ove questa legge venisse approvata, nella sua futura professione di medico egli si troverà ad applicarla.

Il testo di legge non precisa che cosa si deve intendere con «concepito», lasciando credere che sul piano biologico sia una nozione chiara e scontata. Probabilmente vuole indicare l’entità che si forma dopo la fecondazione, supponendo che essa sia tanto stabile da dovere essere considerato sin dalla sua formazione «un uomo come noi». Dal punto di vista biologico, però, la realtà delle cose non è affatto così chiara e scontata: l’unico punto davvero chiaro è che il «concepito» qualunque cosa si intenda indicare con tale termine non è per niente «un uomo come noi». Si tratta, infatti, di un’entità estremamente polimorfica e priva di quell’autonomia vitale che fa si che possa essere definita «organismo». Vediamo di spiegare brevemente perché.

Nel caso più frequente, il «concepito» è il risultato del processo di fecondazione, ossia di quel processo che porta alla fusione dei due gameti, maschile (spermatozoo) e femminile (oocita), dando origine ad uno «zigote» o «oocita fecondato». Molti degli oociti fecondati non giungono tuttavia alla singamia (la fusione dei due nuclei con la formazione del nuovo patrimonio genetico), e moltissimi dei «concepiti» che completano la singamia risultano avere un programma genetico con tante e tali anomalie genomiche da risultare incompatibili con la vita individuale. In questi casi di solito il processo di sviluppo si arresta da solo prima dell’impianto, e si stima che nella specie umana queste disfunzioni si verifichino in più dell’80% dei casi.

È a questi «concepiti» che la legge italiana intende attribuire i diritti propri di «ciascuno di noi», compreso il diritto alla salute? È vero che una piccola percentuale (circa il 15%) di questo tipo di «concepiti» ha la capacità di giungere a nascita. Ma anche questa minoranza dei «concepiti» nelle prime fasi è ancora tanto plastica e duttile da far si che uno di essi generi due o più individui, i gemelli monoziogoti. Può anche darsi che uno o più di questi «concepiti» si fondano, dando origine ad un unico individuo, che sotto il profilo biologico è una «chimera». Questo capita perché le cellule di questi «concepiti» sono totipotenti e possono diventare qualunque tessuto o organo: per questo non si può ancora dire che sono un «organismo» definito o un «individuo».

Né va sottovalutato che neanche il patrimonio genetico formatosi alla fecondazione è qualcosa di permanente: vi sono dei neonati che alla singamia avevano un genoma anormale, e che in seguito, nel corso dello sviluppo si è normalizzato: se neanche il genoma che si forma alla singamia rimane sempre identico e costante, non si capisce in che senso il «concepito» possa essere considerato una «realtà biologica ben definita» né tantomeno un «soggetto».

Già queste considerazioni mi pare pongano difficoltà insuperabili all’ uso del concetto di «concepito» entro una legge. Ma esse non sono le uniche. Infatti, non vedo come si possano escludere dalla nozione di «concepito» anche quelle entità derivate da «androgenesi», ossia quelle che si formano a seguito dell’entrata di uno o più spermatozoi in un oocita privo del suo contenuto cromoso mico, cosicché si forma un corredo genetico tutto di derivazione paterna. Questo tipo di «concepito» dà origine non ad una nuova persona, ma ad una «mola vescicolare», una delle patologie del trofoblasto.

Anche il «concepito» frutto di androgenesi (che è fenomeno naturale tutt’ altro che trascurabile) è titolare di diritti? Agli studenti di medicina si insegna che è bene interrompere subito lo sviluppo della «mola vescicolare»: ma questo saggio insegnamento vale ancora se il «concepito» è un soggetto con diritti? Infine, poiché la penetrazione dello spermatozoo nell’ovulo e la singamia non sono sincroni ed immediati, e poiché il primo evento della fecondazione è l’attivazione dell’uovo (il risveglio dell’oocita e l’inizio dello sviluppo) ci si deve chiedere: il «concepito» si forma all’attivazione dell’uovo o alla singamia? Questa domanda è tutt’altro che oziosa perché un oocita può essere attivato ed iniziare il suo sviluppo anche senza l’intervento del gamete maschile, per effetto di una semplice azione fisica o chimica: questo accade in quel processo chiamato partenogenesi.

Anche il «concepito» per partenogenesi (il cui patrimonio genetico è derivato esclusivamente dalla madre) normalmente non prosegue nello sviluppo, ma nel 1995 (cf. Nature Genetics) è stato descritto il caso di un individuo che presentava diversi tessuti del corpo costituiti da cellule con patrimonio di origine esclusivamente materna risultato di un oocita spontaneamente divisosi in due cellule (partenogenesi) una delle quali era stata successivamente fecondata da uno spermatozoo. Questo caso è emblematico sia perché mostra che anche nella specie umana è possibile la nascita per partenogenesi, e che forse ci sono altri «concepiti» di questo genere (anche se non sappiamo quanti siano); sia perché conferma la vacuità di cesure nette e precise nelle prime fasi del processo riproduttivo.

Infatti, la partenogenesi mostra che neanche la fecondazione appare più essenziale per la formazione di un «concepito»: non solo non ci sono sostanziali cesure biologiche tra l’«oocita maturo» e l’«oocita attivato», ma neanche ce ne sono tra l’«oocita maturo» e i primi «blastomeri», ossia le prime cellule che si formano dopo l’attivazione dell’oocita. Infatti, nel caso sopra citato da Nature Genetics, fecondato da uno spermatozoo è risultato essere uno dei due blastomeri che si sono prodotti dopo che il processo di sviluppo era iniziato per partenogenesi. Ho cercato di mostrare che dal punto di vista biologico la nozione di «concepito» include varie entità tra loro molto diverse.

I deputati che hanno approvato il testo di legge, invece, sembrano credere che il «concepito» sia una entità ben precisa e definita da essere un soggetto titolare di diritti, ossia un «uomo come noi». Ma quest’assunto è scientificamente insostenibile. Esso affonda le radici nelle seicentesche concezioni preformiste degli «animalculisti» e degli «ovisti» (secondo i quali tutti gli esseri umani erano stati creati da Dio con Adamo ed Eva e si trovavano già preformati nelle cellule gametiche di questi due nostri progenitori).

L’embriologia moderna ci ha fatto superare questa concezione: oggi sappiamo che la formazione di un nuovo individuo avviene per progressiva formazione delle parti e delle strutture costitutive del corpo. Ma è pressoché impossibile stabilire un punto di inizio preciso e netto: la partenogenesi mostra che neanche la fecondazione è necessaria, e gli altri casi descritti che la fecondazione non sempre porta ad un’entità biologica che ha la potenzialità di dare origine ad «uno di noi».

Né si può dire che tutto è già «preformato» o «già scritto» nel genoma del «concepito»: infatti, almeno per quanto riguarda le primissime fasi dello sviluppo ed in particolare per quanto riguarda la determinazione dei fondamentali assi e piani del corpo umano (quelli che dicono dove sta la testa o dove si ha il «sedere» o podice, oppure quale sarà il dorso e quale il ventre), ciò avviene sotto il controllo esclusivo del citoplasma dell’oocita e dei geni espressione del genoma materno. Se tutto fosse davvero prestabilito nel genoma, dovremmo risalire fino all’ oocita maturo per individuare l’origine del processo.

Ma davvero vogliamo considerare anche l’oocita maturo fra i soggetti titolari di diritti? Non so quali siano le conseguenze giuridiche del testo di legge approvato né spetta a me stabilirlo. Ma so che dal punto di vista biologico e medico attribuire al «concepito» i medesimi diritti dei genitori (gli altri due soggetti coinvolti dall’art.1 della legge ) è un’assurdità, perché non si riesce a capire quale entità biologica sia titolare di tali diritti. Invece di essere un’entità biologica precisa e definita, quella di «concepito» è un mito fittizio, una costruzione ideologica che viene introdotta per altri scopi. Forse il primo di questi è quello di limitare il controllo della riproduzione umana. Ma su questo tema, se mai, torneremo in una prossima