Istruzioni per attivare il voto domiciliare dei cittadini intrasportabili (a prescindere o meno da ogni riconoscimento ufficiale della loro invalidità) nelle votazioni del 6 – 7 giugno.

ClessidraVisti i tempi strettissimi della nuova normativa esplicitati anche dalla Circolare 28/2009 della Direzione Centrale per i servizi elettorali in relazione alla tornata elettorale del 6 – 7 giugno, che prevedono che la relativa domanda di voto a domicilio, corredata da certificazione medica ASL, debba essere presentata al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali entro la giornata di domani, 18 maggio, si suggerisce di agire come segue.

• Investire la ASL di residenza per la visita domiciliare del medico ASL entro il termine di legge, vale a dire nella mattina del 18 maggio, mediante richiesta recapitata a mano alla ASL, ovvero mediante telegramma. Entrambi queste mezzi, dovranno evidenziare che la visita richiesta subordina la possibilità o meno di esercitare il diritto costituzionale primario di voto ai cittadini intrasportabili, ora garantito specificamente dalla Legge 46/2009.

• Inoltrare, recapitandola a mano al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali entro la giornata di domani la domanda di voto a domicilio in quanto cittadino intrasportabile. La stessa andrà presentata anche se non si ottenesse la certificazione ASL, facendo riserva di presentarla non appena il medico della ASL la rilascerà, in questo caso è cautelativo allegare alla domanda al Sindaco, anche la copia del telegramma di richiesta di visita inviato alla ASL, ovvero documento equivalente da cui si evinca la data di presentazione alla ASL All’atto di consegna di quanto sopra si dovrà richiedere il rilascio di una ricevuta del Comune.
 

Scade il 18 maggio il termine per richiedere il voto domiciliare
Ecco Le modalità per gli elettori affetti da gravissime infermità spiegate in una circolare della Direzione centrale per i servizi elettorali del ministero degli interni

L’elettore deve far pervenire al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione dove si attesta la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dall’ASL. E’ quanto prevede la legge 46/2009, recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori intrasportabili al seggio elettorale in quanto affetti da gravissime infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.

Su questi aspetti la Direzione Centrale per i servizi elettorali ha diramato una circolare, la n. 28/2009, a tutti i prefetti con oggetto ‘L’estensione del diritto di voto domiciliare ad altre categorie di elettori intrasportabili’ e le disposizioni attuative in vista delle prossime elezioni di giugno.

Nella circolare viene sottolineato che la dichiarazione relativa alla tornata elettorale del 6 e 7 giugno prossimo dovrà essere presentata da subito e comunque entro il 18 maggio prossimo secondo i criteri previsti dalla norma stessa.

ECCO IL TESTO DELLA CIRCOLARE (leggi qui di seguito)

Prot. n. 26241/09/Elett. 11 maggio 2009

Ai Sigg.ri Sindaci e Commissari
dei Comuni della provincia
LORO SEDI

Ai Sigg. Segretari comunali
dei Comuni della provincia
LORO SEDI

Ai Sigg. Responsabili degli Uffici Elettorali
dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

Ai Sigg.ri Presidenti delle Commissioni
e Sottocommissioni elettorali
circondariali
LORO SEDI

Ai Sigg.ri Dirigenti Aziende Sanitarie di
Cosenza, Crotone, Castrovillari, Paola e
Rossano (per la parte di
propria competenza)
LORO SEDI

OGGETTO: Approvazione della legge n. 46 del 7 maggio 2009. Estensione del diritto al voto domiciliare ad altre categorie di elettori intrasportabili. Disposizioni attuative in vista delle prossime consultazioni europee, amministrative e referendarie.
Circolare ministeriale n. 28/2009

Si rende noto che la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 105 dell’8 maggio 2009 pubblica la legge 7 maggio 2009, n. 46 recante “Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione”. Con la predetta legge, in un’ottica di sempre maggiore agevolazione dell’esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato, viene, in estrema sintesi, esteso il diritto al voto domiciliare anche ad altre categorie di elettori intrasportabili affetti da gravissime infermità.
Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 1/06, come modificato dalla predetta legge n. 46/09, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto domiciliare anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

Ai fini dell’esercizio del voto a domicilio, l’elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora; tale dichiarazione – ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 1/06, come sostituito dall’art. 1, comma 3, della legge n. 46/09 – deve essere presentata in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione. Pertanto, si rappresenta che la dichiarazione relativa alla tornata elettorale del 6 e 7 giugno prossimo dovrà essere presentata al sindaco del comune di iscrizione nelle liste elettorali da subito e comunque entro il 18 maggio p.v..
Le dichiarazioni formulate per il primo turno di elezioni amministrative del 6 e 7 giugno p.v. devono essere considerate valide anche per l’eventuale turno di ballottaggio.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il suddetto termine del 18 maggio, si rappresenta che essa può essere presentata, in occasione dei referendum e dell’eventuale turno di ballottaggio, entro il 1° giugno prossimo.
La dichiarazione, in carta libera, deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l’indirizzo completo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico.
La dichiarazione stessa dovrà essere corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione; tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all’elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell’art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Tale certificato, inoltre, potrà attestare l’eventuale necessità del c.d. “ accompagnatore ” per l’esercizio del voto.

Attesi i suddetti termini ristrettissimi per l’applicazione della normativa in questione – si sensibilizzano i dirigenti delle Aziende sanitarie locali perché pongano in essere ogni misura organizzativa idonea affinché venga assicurato immediatamente un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici di che trattasi.
Inoltre, i dirigenti delle Aziende sanitarie locali sono invitati a richiamare l’attenzione dei funzionari medici designati sulla sanzione specificamente prevista – in caso di rilascio di certificati in assenza delle condizioni di infermità previste dalla legge – dal comma 3 bis del D.L. n. 1/06, come inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), della presente legge.
Per il resto, si richiamano le istruzioni già impartite in materia di voto domiciliare con circolare MIATSE n.14/2009 dello scorso 6 aprile, nonché il disposto tuttora vigente dell’art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 1/06 in base al quale il voto a domicilio si effettua, tra l’altro, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e delle consultazioni referendarie, mentre per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali il voto a domicilio si effettua soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
Si rammenta, inoltre, che i Sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l’altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.
Tale supporto consisterà, in primo luogo, nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, utilizzando a tali fini e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori disabili.

L’art. 2 della citata legge n. 46 del 2009 – in considerazione della composizione ridotta del seggio in occasione dei referendum (come è noto la legge prevede uno scrutatore in meno rispetto a tutti gli altri tipi di consultazioni) – per garantire la costante presenza nell’Ufficio elettorale di sezione di almeno tre componenti, ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. n. 361/57, ha previsto l’aumento di uno scrutatore in occasione dei referendum negli uffici elettorali di sezione nei quali si dovrà procedere alla raccolta del voto domiciliare; ciò, integrando opportunamente quanto già previsto dal precedente testo dell’art. 2 legge n 199/78 per gli Uffici elettorali di sezione per i referendum nei quali esistono ospedali e case di cura con meno di 100 letti (con conseguente seggio “volante”).
A questo proposito, la nomina dell’ulteriore scrutatore da assegnare all’Ufficio di sezione potrà avvenire traendone il nominativo secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, con la notifica della relativa nomina all’interessato, in ogni caso, non oltre il termine del terzo giorno precedente quello di svolgimento del referendum.
La predetta legge ha previsto, altresì, che, ove necessario, la Commissione elettorale circondariale, su proposta dell’Ufficiale elettorale, possa disporre con proprio provvedimento che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l’ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori.
Si ritiene che tali misure possano essere adottate in tutti i casi in cui siano ritenute opportune dal punto di vista tecnico – organizzativo, attesi il numero di elettori che potrebbero essere ammessi al voto a domicilio presso uno stesso Ufficio elettorale di sezione e/o la vicinanza del luogo o dei luoghi in cui operano il o i seggi speciali vicini, considerando anche la funzionalità, lo snellimento procedurale, la corretta distribuzione dei carichi di lavoro tra i diversi seggi nonchè la necessaria garanzia di regolarità delle operazioni di voto.
Si rinvia, infine, all’apposito capitolo delle “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione”, per gli ulteriori adempimenti, di competenza dei presidenti di tali uffici, relativi alla raccolta del voto degli elettori ammessi al voto domiciliare.

I sigg. Sindaci e/o Commissari daranno la massima, immediata diffusione della presente circolare, anche con diramazione di appositi comunicati stampa tesi a dare notizia dell’estensione del diritto di voto a domicilio, esplicitando sia le categorie di elettori aventi diritto, sia le modalità di fruizione, sottolineando, infine, l’estrema ristrettezza del termine per la presentazione della dichiarazione prevista dalla legge.
I Sindaci e/o Commissari della provincia sono, infine, invitati a svolgere ogni ulteriore utile attività di sensibilizzazione e raccordo nei confronti dei presidenti di seggio e degli scrutatori nominati in occasione di ogni consultazione.
Da ultimo, si pregano Sindaci e/o Commissari affinchè, non oltre il quinto giorno antecedente la votazione europea e, successivamente, entro il medesimo quinto giorno antecedente le consultazioni referendarie, venga rilevato, anche in caso negativo, da parte di ciascun comune il dato statistico relativo al numero di elettori ammessi al voto a domicilio, compilando gli allegati modelli.
I medesimi modelli potranno essere inviati ad uno dei seguenti fax: 0984 791759 – 0984 76942 – 0984 24914 – 0984 73342 – 0984 26795 – 0984 27066 – 0984 76763 – 0984 22854.
Certi, nonostante i tempi ristrettissimi, dell’impegno che l’organizzazione elettorale metterà in campo per dare, come di consueto, una positiva risposta all’esigenza di sempre maggiore agevolazione del voto delle persone in condizioni di grave infermità, si ringrazia anticipatamente e si resta in attesa di ricevere il dato richiesto.

Il Viceprefetto
(Ponte)

 

 

 

 

 

COMUNE di…………………………… Allegato alla Circolare telegrafica n.28/2009

ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA – 6/7 giugno 2009

ELETTORI AMMESSI AL VOTO DOMICILIARE

(D.L.n.1/06 convertito dalla legge n.22/06 e successivamente modificata dalla legge n. 46/2009)

Da inviare via fax: 0984 791759 – 0984 76942 – 0984 24914 – 0984 73342 – 0984 26795 – 0984 27066 – 0984 76763 – 0984 22854.
(anche se negativo)

R I L E V A Z I O N E S T A T I S T I S T I C A

 

COMUNE DI

_____________________

ELETTORI AMMESSI AL VOTO
A DOMICILIO

 

Maschi Femmine Totale

di cui: DIMORANTI STESSO COMUNE
ISCRIZIONE ELETTORALE

 

Maschi Femmine Totale

di cui: DIMORANTI COMUNE DIVERSO
DA QUELLO ISCRIZIONE ELETTORALE

 

Maschi Femmine Totale

 

IN COMPLESSO

……….. ……….. ………..

……….. ……….. ………..

……….. ……….. ………..

 

COMUNE di…………………………… Allegato alla Circolare telegrafica n.28/2009

R E F E R E N D U M ex art. 75 Cost. – 21/22 Giugno 2009

ELETTORI AMMESSI AL VOTO DOMICILIARE

(D.L.n.1/06 convertito dalla legge n.22/06 e successivamente modificata dalla legge n. 46/2009)

Da inviare via fax: 0984 791759 – 0984 76942 – 0984 24914 – 0984 73342 – 0984 26795 – 0984 27066 – 0984 76763 – 0984 22854.
(anche se negativo)

R I L E V A Z I O N E S T A T I S T I S T I C A

 

COMUNE DI

_____________________

ELETTORI AMMESSI AL VOTO
A DOMICILIO

 

Maschi Femmine Totale

di cui: DIMORANTI STESSO COMUNE
ISCRIZIONE ELETTORALE

 

Maschi Femmine Totale

di cui: DIMORANTI COMUNE DIVERSO
DA QUELLO ISCRIZIONE ELETTORALE

 

Maschi Femmine Totale

 

IN COMPLESSO

……….. ……….. ………..

……….. ……….. ………..

……….. ……….. ………..