Dichiarazione di Josè de Falco*
In queste settimane il Ministro Sacconi e la Sottosegretario Roccella hanno ripetuto fino alla noia come l’atto di indirizzo ministeriale “anti Englaro” fosse necessitato dalla Convenzione Onu sui disabili; abbiamo segnalato più volte l’inconsistenza di tale tesi e la palese contraddittorietà degli esiti di quel ragionamento che finiva con il discriminare proprio quella persona disabile che la Convenzione intende proteggere.
Oggi quanto da tempo sostenuto dall’associazione Luca Coscioni, viene chiarissimamente ribadito dalla sentenza del Tar di Milano che, nell’annullare l’atto della regione Lombardia, affronta anche questa acrobatica interpretazione ministeriale. Qui ne riportiamo il passaggio in oggetto:
“5.2 […] Il principio di non discriminazione del disabile di cui alla CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONA CON DISABILITÀ , richiamata nella nota medesima, oltre ad essere un principio facilmente desumibile dalla esegesi della Carta Costituzionale Italiana, non contraddice affatto il diritto al rifiuto di cure da parte dell’incapace giacché, al contrario, se si seguisse l’impostazione ministeriale, ovvero se al disabile (incapace) non fosse riconosciuto tale diritto, proprio allora egli sarebbe ingiustamente discriminato nell’esercizio di una libertà costituzionale.”
Confidiamo che il ministro ed il sottosegretario facciano tesoro di quanto asserito dalla Corte e smettano di citare senza alcun fondamento un atto giuridico di capitale importanza come quello della Convenzione Onu sui diritti dei disabili.
* membro di giunta dell’Associazione Luca Coscioni, responsabile politiche per la disabilità