Chi è Paola

Paola, donna 89enne di Bologna, come Romano era affetta da una grave forma di Parkinson che le impediva qualsiasi possibilità di movimento e rendeva quasi impossibile anche la comunicazione verbale.

Paola, come Elena, Romano e Massimiliano, non era tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale (intesi come: presidi, farmaci o macchinari sanitari con la funzione di rallentare il progredire della malattia e quindi l’evento morte): e cioè uno dei quattro requisiti tassativi individuati dalla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale nell’ambito del procedimento che vedeva Marco Cappato imputato per l’aiuto fornito a Dj Fabo

Paola dipendeva dall’assistenza fornita da terze persone per poter espletare tutte le attività e le funzioni di vita quotidiana.

Perché la Svizzera

Paola non era tenuta in vita da presidi sanitari, ma sopravviveva grazie all’assistenza fornita da terze persone. Tuttavia, solo negli ultimi mesi abbiamo assistito, grazie ad alcune Commissioni mediche multidisciplinari – come nel caso di “Gloria e Anna”, a pareri positivi di sussistenza dei requisiti di cui alla sentenza n. 242/2019 anche nel caso in cui il richiedente sia effettivamente mantenuto in vita dall’assistenza continua di terze persone o sia sottoposto a terapie chemioterapiche.

Quindi, visto il progressivo peggioramento delle sue condizioni, l’aumento delle sofferenze ormai intollerabili e la prospettiva di perdere anche ogni facoltà residua di poter comunicare, Paola si rivolgeva a Marco Cappato  per essere accompagnata in Svizzera.

Nel febbraio 2023, Felicetta Maltese e Virginia Fiume, entrambe attiviste iscritte all’organizzazione Soccorso Civile, hanno accompagnato Paola in Svizzera dove ha avuto accesso al suicidio medicalmente assistito l’8 febbraio.

L’autodenuncia

Il 9 febbraio 2023, presso il Comando dei Carabinieri di Bologna, Felicetta Maltese, Virginia Fiume e Marco Cappato si sono autodenunciati, esponendo i fatti relativi all’aiuto fornito a Paola.

Le prime per aver materialmente accompagnato Paola in Svizzera; Cappato, invece, in qualità di legale rappresentante dell’associazione Soccorso Civile che ha organizzato e finanziato il viaggio verso la Svizzera.

La richiesta di archiviazione

Pochi giorni dopo l’autodenuncia, il 13 febbraio, il Procuratore della Repubblica di Bologna, il PM Giuseppe Amato, chiedeva l’archiviazione delle indagini.

Il pubblico ministero, richiamando anche il processo Trentini, riteneva che la signora Paola era in realtà tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, facendovi rientrare anche i “trattamenti farmacologici la cui riduzione potrebbe determinare un peggioramento delle condizioni e portare poi alla morte”.

L’udienza davanti al GIP

Il 29 marzo 2023 si è svolta l’udienza davanti al GIP di Bologna per decidere sulla richiesta di archiviazione proposta dalla Procura della Repubblica.

Gli avvocati Filomena Gallo, Francesca Re, Francesco Di Paola e Rocco Berardo, per il collegio legale di studio e difesa (a cui partecipano anche Marilisa D’Amico, Benedetta Liberali, Irene Pellizzone, Iole Benetello, Stefano Bissaro e Massimo Clara), che assistono gli indagati Marco Cappato, Felicetta Maltese e Virginia Fiume, hanno insistito per l’accoglimento della richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica e in subordine richiesto di rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Consulta per un suo nuovo intervento relativamente al requisito del trattamento di sostegno vitale.

Nel settembre 2025 il GIP ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 580 del codice penale, contestando l’irragionevolezza del requisito del trattamento di sostegno vitale previsto dalla sentenza n. 242/2019 della stessa Corte costituzionale.

Il GIP ha rilevato che il limite del requisito del trattamento di sostegno vitale, imposto dalla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale, che ha legalizzato il “suicidio assistito” in Italia a determinate condizioni, crea una discriminazione tra pazienti, impedendo a chi soffre in modo irreversibile di esercitare pienamente il diritto all’autodeterminazione. La questione riguarda il rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, libertà personale e diritto alla vita privata, nonché dell’articolo 8 della CEDU.

Il Giudice scrive nelle motivazioni:

Il requisito dei trattamenti di sostegno vitale non contribuisce in alcun modo a misurare la capacità di intendere e di volere, la libertà e autonomia di scelta o le sofferenze fisiche o psicologiche dei soggetti malati, risultando irrilevante ai fini della dimostrazione della patologia e della sua irreversibilità.

(..) La presenza di una patologia seria e irreversibile, unitamente a sofferenze fisiche o psicologiche gravi, è già pienamente assicurata dai requisiti previsti dalla legge. Pertanto, il dubbio di costituzionalità riguarda il fatto che solo le persone malate che si trovino a dipendere da un presidio medico o trattamento farmacologico di sostegno vitale possano legittimamente usufruire dell’aiuto al suicidio, mentre agli altri infermi è precluso ricorrere a tale pratica nei tempi e modi da loro scelti, dovendo attendere il peggioramento delle condizioni patologiche.” (p.8 ord.).

La Corte costituzionale

Il 23 giugno 2026 si è svolta l’udienza di discussione pubblica davanti alla Corte costituzionale all’esito della quale la Corte ha riservato la propria decisione.

Con la sentenza n. 152 del 24 luglio 2026 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal GIP di Bologna e, in continuità con le sue precedenti pronunce sul tema (sent. 135/2024 e sent. 66/2025), conferma che il requisito del trattamento di sostegno vitale deve ritenersi soddisfatto anche quando la persona ha solamente ricevuto la prescrizione di un simile trattamento ma lo ha rifiutato.

La Corte afferma inoltre che non è preclusa al legislatore, in presenza delle necessarie garanzie contro i rischi di abuso e di abbandono della persona malata, la possibilità di consentire l’accesso anche a chi non dipende da sostegni vitali (punto 17.2 del Considerato in diritto). Non solo, chiarisce anche che nuove questioni di legittimità costituzionale non sono precluse e potranno essere nuovamente sollevate da altri giudici. (Leggi QUI il comunicato stampa rilasciato dall’Associazione Luca Coscioni dopo la pubblicazione della sentenza). Leggi QUI la scheda sulla decisione.

Il procedimento a carico di Marco Cappato, Virginia Fiume e Felicetta Maltese ora tornerà davanti al Tribunale di Bologna.

— ultimo aggiornamento: 6 agosto 2026 —