Intervento di Lavinia Di Basilio al X Congresso Coscioni

Presentazione delle osservazioni dell’Associazione Luca Coscioni depositate nell’ambito dei procedimenti Reclamo n. 87/2012 (IPPF EN vs. Italia) e Reclamo n. 91/2013 (CGIL vs. Italia) pendenti innanzi al Comitato europeo per i Diritti sociali.

 

Le osservazioni[1] per l’Associazione Luca Coscioni sono state presentate nell’ambito di due procedimenti instaurati l’uno dall’European Network della International Planned Parenthood Federation e l’altro dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro, affinché il Comitato europeo dei Diritti sociali dichiari la violazione da parte dello Stato italiano della Carta Europea dei Diritti sociali – entrata in vigore nel 1999 – in relazione all’art. 11 della Carta che riconosce e garantisce il diritto alla salute delle persone ed in relazione all’art. 1 in materia di garanzia del lavoro (poi analizzato nelle sue varie declinazioni).

Più nello specifico, l’ambito nel quale appaiono compressi tali diritti è quello dell’interruzione volontaria della gravidanza, lì dove, con il riconoscimento dell’obiezione di coscienza (art. 9 della Legge 194/78) si dispone che i medici che riconoscono le procedure sanitarie di interruzione della gravidanza come in conflitto con il proprio credo possano esimersi dal prestarle.

Tale opportunità, è stato ricordato nelle osservazioni, veniva concessa dal legislatore del 1978 che nel disciplinare la materia della interruzione volontaria della gravidanza passava da una totale negazione – la cui trasgressione assumeva rilevanza a livello penale – ad una permissività seppur a determinate condizioni. Con la realizzazione di tale rivoluzione copernicana il legislatore teneva conto anche degli interessi di coloro che avevano iniziato la professione medico sanitaria in una situazione di totale assenza di una procedura di aborto volontario.

Tuttavia, oggi, a distanza di trentacinque anni dall’entrata in vigore di questa normativa si assiste ad un preoccupante dato: il ricorso massiccio a tale clausola di esonero, che in alcune realtà (Sud e Isole) si trasforma in una schiacciante maggioranza (con una forbice che va dal 90% al 100% di medici obiettori), nega nella pratica l’accesso alle donne a tale trattamento sanitario.

Si ricorda, infatti, che l’interruzione volontaria della gravidanza risulta essere stata disciplinata nell’ambito della materia della procreazione cosciente e responsabile, nella quale il canone della salute della donna è in linea con il concetto riconosciuto a livello internazionale che declina tale diritto come “Benessere psico-fisico” e non in chiave meramente negativa come assenza di patologie e disfunzioni.

L’intervento dell’Associazione Luca Coscioni, dunque, è apparso doveroso nell’ambito di questi due reclami dal momento che l’Associazione si occupa della promozione della ricerca scientifica e del miglioramento della interazione di questa con i diritti delle persone. Ma ancor di più è sembrato necessario dare voce alle molte donne che hanno denunciato – nella stragrande maggioranza dei casi in forma anonima, dato il contenuto e la sensibilità delle informazioni rilasciate – il disservizio sanitario, avendo subito l’umiliazione di sentire loro negato l’accesso alle procedure di interruzione della gravidanza per carenza di personale medico non obiettore, o di essere state lasciate sole nel momento della espulsione del feto – evidenziando una realtà molto grave che sembra possa essere comparabile a delle forme di tortura potendosi ben immaginare quanto complesse siano tali situazioni.

Appare perciò evidente che vi sia una violazione dei diritti alla salute e all’autodeterminazione della donna in relazione ai canoni di garanzia definiti dalla Carta europea dei Diritti sociali (ma ovviamente anche da altre carte a vocazione costituzionale), ed una ulteriore violazione, questa volta messa in evidenza dal reclamo presentato dalla CGIL, in materia di tutela dei diritti dei lavoratori. Anche in quest’ambito, infatti, negli anni, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto registrare un ulteriore dato preoccupante che evidenzia l’isolamento a cui sono condannati i pochi medici non obiettori che sono costretti alla quasi totalità delle procedure abortive e che prolungano il loro orario di lavoro per garantire l’accesso ad un servizio di interruzione volontaria della gravidanza nelle strutture pubbliche.

Sempre più donne, infatti, ricorrono a strutture sanitarie private, in maniera clandestina o recandosi all’estero – oppure rivolgendosi a strutture pubbliche di altre Regioni, circostanza che, in ogni caso, a parere di chi scrive, ha degli aggravi economici[2] – marcando una distanza tra coloro che ne hanno la possibilità economica e coloro che non ce l’hanno. Peraltro, non appare superfluo ricordare che la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea – ora richiamata dall’art. 6 del Nuovo Trattato dell’Unione Europea e perciò resa vincolante al pari dei Trattati europei – fornisce uno dei più ampi cataloghi di non discriminazione e all’art. 21 richiama anche quello dovuto da “patrimonio”.

Ciò che si è inteso rilevare nelle osservazioni è la preoccupante realtà che evidenzia, nella pratica, la negazione di un servizio sanitario disciplinato con una normativa del 1978. È chiaro, dunque, che sia necessario ristabilire un metodo costituzionale che operi nel senso di un bilanciamento dei diritti, ma sia soprattutto garanzia di un servizio sanitario nazionale.

A tal ragione il Tar Puglia con la sentenza n. 3477 del 2010 non analizza un potenziale bando di concorso per medici non obiettori che si occupino delle procedure di interruzioni volontaria della gravidanza come illegittimo e viziato perché discriminatorio. È evidente, infatti, che lo Stato e le Regioni debbano garantire la realizzazione dei servizi sanitari disciplinati con disposizioni legislative.

Concludo con un ultimo punto che esprime un paradosso, anche a livello giuridico, che credo possa focalizzare il nodo problematico. La clausola di obiezione di coscienza è analizzata nella maggior parte dei casi come riferibile a soggetti che si riconoscono nella fede cristiano-cattolica. Eppure, anche a garanzia di una libertà confessionale così come garantita dagli artt. 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, sarebbe opportuno interpretare la clausola di obiezione di coscienza come applicabile ad un medico credente, qualunque sia la sua fede confessionale, o anche se ateo. Mettiamo il caso che questo medico sia un testimone di Geova, egli potrebbe appellarsi ad una potenziale obiezione di coscienza al fine di non attivare una procedura di trasfusione del sangue.

Infatti, qualora vi sia un parlamento sensibile alla causa dei testimoni di Geova e voglia riconoscere una obiezione di coscienza nella pratica della trasfusione del sangue o si proceda con un riconoscimento dell’obiezione di coscienza in via analogica o con l’applicazione di tale diritto poiché costituzionalmente garantito e, dunque, direttamente applicabile in via giudiziaria – questioni che evidentemente richiederebbero degli approfondimenti e sono troppo complesse per riassumerle in questa sede –, sarebbe inadeguato concedere tale facoltà con il solo riconoscimento sul piano astratto senza prevedere un livello minimo di medici non obiettori che possano garantire tale procedura essenziale nella attività di un servizio sanitario. Difatti, qualora si arrivasse, per paradosso, ad un’alta percentuale di medici obiettori di coscienza perché testimoni di Geova si realizzerebbe il blocco della pratica essenziale della trasfusione di sangue.

Tale paragone è stato formulato per analizzare l’interruzione della gravidanza come una delle tante procedure del servizio sanitario nazionale (come potrebbe essere interpretata con facilità quella della trasfusione del sangue).

Detto paradosso, perciò, spiega quanto il semplice riconoscimento astratto della clausola di obiezione di coscienza non garantisca il livello minimo di funzionamento del servizio sanitario se spinto ad un’alta percentuale di coloro che vi ricorrono.

Concludo, dunque, ribadendo che le materie che riguardano la tutela giuridica del corpo nei vari aspetti devono essere disciplinate, ove assolutamente necessario, con una lungimiranza che tenga conto del canone concreto e non del solo indice astratto.



[1] Ringrazio Filomena Gallo e l’Associazione Luca Coscioni per avermi dato l’opportunità di presentare il lavoro redatto insieme all’Avv. Gallo e all’Avv. Francesca Re.

 

[2] Ringrazio l’intervento critico di Silvio Viale su questo punto.

L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.