Nonostante l’attuale normativa in materia di barriere architettoniche sia in vigore dal 1989, capita ancora troppo spesso di imbattersi in edifici, pubblici e privati, in cui persistono gravi impedimenti al comodo uso degli spazi.
Accessi, ingressi, porte, pavimenti, servizi igienici, ascensori, altezze di vari elementi non fruibili per coloro i quali presentano un handicap motorio o fisico. Spesso si dimentica di considerare che esistono anche disabilità ‘temporanee’: una gamba o un braccio ingessato, una gravidanza.
Esempi classici di barriera architettonica sono: scalini, porte strette, pendenze eccessive, spazi ridotti. Esistono poi innumerevoli casi di barriere meno evidenti, come parapetti “pieni” – che impediscono la visibilità a una persona in carrozzella o di bassa statura -, banconi da bar troppo alti, sentieri di ghiaia o a fondo dissestato. Per menzionare poi qualche elemento di ostacolo ai non vedenti : semafori privi di segnalatore acustico, oggetti che sporgono in alto e in cui si può andare a sbattere, in quanto non rilevabili col bastone bianco.
Esistono inoltre barriere “virtuali”, come siti internet non conformi agli standard di accessibilità. Le leggi in vigore prevedono – sul fronte edilizio – che tutti gli edifici, privati e pubblici, nonché gli spazi urbani, siano progettati, costruiti o restaurati in modo da renderli accessibili ed utilizzabili anche dalle persone con problemi di mobilità. Ciò non è però stato sufficiente, ad oggi, a garantire una reale accessibilità. La normativa attuale impone ad esempio una completa accessibilità degli spazi solo nelle parti comuni, mentre nelle singole unità abitative non sono stati imposti particolari criteri di progettazione; per tali motivi vi sono ancora moltissimi edifici vecchi o antichi rimasti inaccessibili alle persone con ridotta mobilità, sia nelle parti comuni che all’interno delle abitazioni, ma anche edifici di ultima costruzione che continuano a presentare ostacoli per quanti presentano un qualsiasi handicap fisico (scale, porte strette, dislivelli, gradini, rampe troppo ripide ecc.).
Attualmente, per garantire una certa autonomia ai disabili, vengono utilizzati i cosiddetti ausili: elementi quali ad esempio lo scivolo di pendenza non superiore all’8%, l’ascensore, il montascale, i bastoni, la carrozzina e molti altri accorgimenti personalizzati.
L’Associazione Luca Coscioni, nell’ambito più generale delle azioni per il riconoscimento e la realizzazione delle pari opportunità a favore delle persone con disabilità, è legittimata ad agire in giudizio in rappresentanza del disabile oggetto di discriminazioni in ragione delle proprie condizioni.
Questa funzione, riconosciuta all’Associazione con provvedimento ministeriale, è prevista dalla Legge n. 67 del 2006 contro le discriminazioni subite dalle persone con disabilità e, ove l’interessato decida di avvalersene (decisione da formalizzare con procura dell’interessato a favore dell’Associazione Luca Coscioni per agire in giudizio), è di importante ausilio per i seguenti due ordini di motivi:
· La persona disabile discriminata, si potrà avvalere della conoscenza sia della normativa sulla disabilità dell’Associazione sia, nello specifico della prassi applicativa della Legge n. 67 del 2006, in quanto è stata una tra le prime associazioni a ricorrere vittoriosamente ai tribunali, in nome e per con conto del soggetto vittima di discriminazione, in base a questa legge;
· La persona disabile discriminata è sollevata dalle incombenze burocratiche personali che comporta, necessariamente, un procedimento in Tribunale.
AGGIORNAMENTO E AZIONI IN CORSO
Aggiornamento su azioni legali disabilità alla data del XII Congresso
Aggiornamento su azioni legali disabilità alla data del 17.06.2016
Il caso Roma:
Il Comune di Roma nega il diritto dei disabili ad utilizzare il trasporto pubblico. Il Sindaco Alemanno citato in giudizio e condannato dal Tribunale civile, in data 8 marzo 2012, per condotta discriminatoria contro Gustavo Fraticelli.
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