La decisione sull’interruzione di gravidanza spetta solo alla donna.
Con questa motivazione la Corte costituzionale ha stabilito l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge 194/1978 sull’aborto sollevata dal giudice del tribunale di Spoleto. La decisione della Consulta è datata 20 giugno (si veda «Il Sole 24 Ore» del 21 giugno) ma solo ieri sono state rese note le motivazioni contenute nell’ordinanza 196/2012: secondo la Corte costituzionale il giudice tutelare del tribunale di Spoleto non era «chiamato a decidere, o a codecidere, sull’interruzione della gravidanza», che spetta solo «alla responsabilità della donna».
Il giudice di Spoleto aveva sollevato questione di costituzionalità nei riguardi della vicenda che aveva come protagonista una minorenne intenzionata a interrompere la gravidanza senza informare i genitori. Il giudice era partito da un pronunciamento della Corte di giustizia europea in materia di brevettabilità dell’embrione che definisce l’embrione quale «soggetto da tutelarsi in maniera assoluta». Questo significava, per il giudice spoletino, l’incostituzionalità dell’articolo 4 della legge sull’aborto, che consente l’interruzione di gravidanza volontaria entro i primi 90 giorni alla donna «che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito», rivolgendosi a un consultorio. Così aveva fatto la minorenne.
Secondo il giudice l’articolo 4 è in conflitto con i principi della Costituzione sulla tutela dei diritti inviolabili dell’uomo e sul diritto fondamentale alla salute dell’individuo. Per la Consulta, però, la legge assegna al giudice solo il ruolo di «verifica in ordine all’esistenza delle condizioni nelle quali la decisione della minore possa essere presa in piena libertà morale». Il principio che lascia alla donna la piena libertà di decidere sull’interruzione di gravidanza era già contenuto nella sentenza n. 196 del 1987 e nell’ordinanza 126 del 2012.