Contestazioni del Coordinamento delle associazioni favorevoli al linguaggio tattile LOGES rispetto al documento presentato da UICI al Comune di Roma per sostenere il prodotto commerciale “Vettore”

Contestazioni del Coordinamento delle associazioni favorevoli al linguaggio tattile LOGES rispetto al documento presentato da UICI al Comune di Roma per sostenere il prodotto commerciale "Vettore".

Il documento dell’UICI tratta due distinti argomenti: 1) una sua pretesa di esclusività nella rappresentanza dei disabili visivi, persino di quelli iscritti ad altre associazioni; 2) gli argomenti a favore del prodotto Vettore e contro il linguaggio LOGES.
Tratteremo separatamente i due argomenti, iniziando con il secondo.

 

Argomenti tecnici addotti dall’UICI e loro confutazione.
Una esauriente sintesi del confronto fra i due sistemi, sottoscritta da nove associazioni della categoria, è contenuta nel documento "Non idoneità del sistema tattilo-plantare Vettore". Qui riportiamo tra virgolette e in corsivo il testo del documento dell’UICI e sotto forma di Nota le nostre contestazioni.
Viene affermata da parte dell’UICI l’effettuazione di una vasta sperimentazione con risultati che si affermano positivi, ma ciò è contraddetto dalle critiche pesantissime rivolte al sistema Vettore proprio dai suoi soci che lo hanno testato al di fuori delle prove pilotate dall’UICI e di cui è disponibile un’ampia documentazione scritta. E’ da rilevare, soprattutto, che le dichiarazioni negative sono state emesse da non vedenti abituati a muoversi autonomamente, che sono proprio quelli il cui giudizio ha un reale valore, a differenza di quelli che si muovono soltanto accompagnati e che quindi non sono in grado di esprimere valutazioni attendibili sui percorsi tattili.
Ci si vanta poi di numerose installazioni di Vettore, citando i nomi di 10 città, nelle quali, tranne due casi, sono stati installati solo pochissimi metri di percorso tattile, mentre sono false le citazioni di Udine e della Fiera di Roma, dove chiunque può constatare la diffusa presenza del solo linguaggio LOGES. Per contro quest’ultimo è presente in molte decine di migliaia di luoghi per uno sviluppo di centinaia di chilometri e non soltanto in Italia.
Si parla poi di verifiche condotte con l’ausilio di tecnici del CNR, come se tale importantissimo Ente avesse valutato l’efficacia del profilo di Vettore per i non vedenti e non invece la natura del PVC utilizzato per la sua fabbricazione, come risulta essere stato fatto dall’Istituto dei Polimeri del CNR di Napoli, citato nelle lettere inviate dall’UICI ai Comuni italiani.
Sono poi semplicemente risibili le critiche avanzate al linguaggio LOGES e che contestiamo qui di seguito punto per punto:
"ridondanza del numero e della tipologia di codici utilizzati che confondono l’utente non vedente anche in punti chiave del percorso;"
nota: Tutta la "ridondanza" starebbe nell’avere un codice in più: LOGES ha 6 codici diversi e Vettore ne ha 5 (come risulta dal sito del produttore); a parte il fatto che i ciechi sono privi della vista e non dell’intelletto e quindi sono ben capaci di memorizzare sei indicazioni, esse sono quelle necessarie a fornire le informazioni essenziali.
"eccessivo utilizzo del sistema in punti di scarsa o nessuna utilità per i minorati della vista che, se bene addestrati, necessitano di pochi ma precisi punti di riferimento delle zone di interesse essenziale dell’area in cui si trovano"
Nota: questa affermazione dimostra come l’UICI si debba arrampicare sugli specchi per trovare dei difetti a LOGES: come dire che un modello di lampioni non funziona bene perché i tecnici comunali ne mettono troppi! Come se installare un sistema in troppi luoghi non necessari fosse colpa del tipo di sistema e non dei tecnici comunali che eventualmente eccedono. Da notare che simili eccessi sono estremamente rari, mentre delle dieci installazioni di Vettore, almeno 3, le uniche di un certo sviluppo metrico, sono state eseguite anche lì dove erano presenti delle sicure "guide naturali" che escludono la necessità di percorsi artificiali. E queste progettazioni sono certamente avvenute con la consulenza dell’UICI.
"scarsa idoneità della percepibilità tattilo-plantare del sistema in questione per il cieco che si orienti normalmente tramite il sistema vestibolare con l’ausilio del bastone bianco."
Nota: anche in questo caso si parla in astratto, mentre non ci risulta che dei ciechi autonomi non riescano ad utilizzare LOGES. Inoltre nelle perizie scientifiche eseguite da enti pubblici indipendenti risulta proprio che i profili di LOGES presentano il rilievo necessario e sufficiente ad essere percepito.
"Esclusione del sistema dagli strumenti normativi di riferimento."
Nota: circa i riferimenti normativi se ne tratterà più avanti in maniera esauriente.
Nel documento dell’UICI si dice ancora: "Sono, quindi, pretestuose e infondate le asserzioni secondo le quali il sistema "Vettore" potrebbe costituire fonte di pericolo nella deambulazione."
Nota: Ma ciò è espressamente affermato nella perizia tecnica eseguita con strumentazione avanzatissima dall’ISPESL (attualmente INAIL).
"….. l’impianto sinusoidale del sistema "Vettore" è stato concepito appositamente per essere facilmente percepibile e riconoscibile mediante il senso cinestesico e quello tattilo-plantare da parte degli utenti non vedenti, che ne sono gli unici fruitori."
Nota: Purtroppo in molte circostanze (marciapiedi stretti, piattaforme ferroviarie e delle metropolitane, ecc.) i comuni cittadini non possono fare a meno dal calpestare i percorsi tattili: mentre sui profili di LOGES non viene loro creato nessun disturbo, come verificato in quindici anni di uso e certificato strumentalmente dall’ISPESL, sia i non vedenti che i normovedenti dopo pochi metri di percorrenza sul profilo sinusoidale di Vettore vanno incontro a instabilità e sofferenza articolare e le banchine ferroviarie sono lunghe anche oltre 200 metri.
Per contrastare le risultanze inoppugnabili della perizia dell’ISPESL, l’UICI non trova di meglio che sostenere che "il test è stato condotto da soli 13 soggetti ed unicamente su un piccolo tratto di. percorso rettilineo che non costituisce che una – e non la più rilevante – delle sezioni del sistema di indicatori tattili.”
Nota: L’osservazione relativa al numero di non vedenti impiegati nella sperimentazione scientifica dimostra come la perizia non sia stata letta interamente o attentamente: non si è trattato di una indagine statistica, in cui conta l’ampiezza del campione, bensì del tracciamento delle traiettorie vettoriali prodotte dalle articolazioni e dal centro di massa di persone non vedenti e normovedenti che camminano sui due percorsi, dalle quali, rilevate da 8 telecamere a raggi infrarossi, un software di ultima generazione ha tratto delle tabelle che dimostrano le rilevanti alterazioni prodotte in chi cammina su Vettore e quelle del tutto accettabili del percorso LOGES.

Un vero e proprio insulto alla logica è la critica basata sul fatto che l’esame del laboratorio ISPESL abbia riguardato un tratto di percorso rettilineo. Ma dove si voleva che si facesse una prova di marcia, su uno dei quadrati di 60 centimetri per 60 cm sul quale non entra neppure un passo?! Infatti solo il rettilineo ha uno sviluppo di decine o centinaia di metri, tutti gli altri codici si incontrano raramente e hanno una lunghezza di pochi centimetri.
Circa il riferimento fatto nel documento UICI al sistema elettronico "Sesamonet", anche del quale essa si è assicurata l’esclusiva, va detto che allo stato attuale esso è ancora poco utilizzabile, dato il peso e le dimensioni non idonee del bastone che deve essere impiegato per utilizzarlo. In ogni caso, se tale sistema informativo fosse così importante come si afferma, l’interesse dei ciechi avrebbe richiesto che esso fosse utilizzabile anche con il sistema LOGES, cosa che non può avvenire a causa dell’esclusiva a favore dell’UICI.
Circa la normativa europea richiamata dall’UICI, è da osservare in via preliminare che le cosiddette "norme" CEN o UNI non sono vincolanti.
In ogni caso, è da precisare che la norma CEN/TS 15209, citata dall’UICI, indica 5 diversi sistemi di percorsi tattili utilizzati in Europa, nessuno dei quali è esattamente corrispondente a Vettore, dato che la spaziatura fra le creste della sinusoide Vettore è circa il doppio di quella riportata nella norma citata come utilizzata in alcuni Paesi europei. Ed è proprio questa eccessiva spaziatura a provocare il disagio e l’instabilità denunciate dall’ISPESL.
Come è inesatta anche l’affermazione della non conformità del profilo trapezoidale di LOGES, che invece è espressamente previsto. Comunque, la norma CEN/TS, come dice la stessa sigla, è una Technical Specification, non vincolante, se non per l’Ente italiano di Unificazione (UNI), il quale comunque non può normare i percorsi tattili in mancanza di accordo fra le associazioni.

Insussistenza della pretesa di esclusività della rappresentanza dei disabili visivi da parte dell’UICI.

E’ singolare che un identico testo a firma del Presidente UICI sia contenuto nel sito del commerciante che produce e vende Vettore (www.sinusoide.it), come per legittimare la bontà del prodotto con il peso dell’asserita esclusività.
Le stesse affermazioni di esclusività di rappresentanza sono vantate anche nelle lettere che sono state scritte dall’UICI a centinaia e forse a migliaia di Comuni, sempre allo scopo di convincerli che sono obbligati a non installare più LOGES, già adottato da oltre quindici anni nelle loro strade ed edifici, ma che sono obbligati a sostituirlo con Vettore, perché così "vogliono i ciechi italiani".

Nel documento in oggetto il Presidente Daniele, pur concedendo ai ciechi il diritto di iscriversi ad altre associazioni, proclama che è "solo l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ad avere riconosciuto uno specifico ruolo di rappresentanza a livello nazionale della categoria. Non solo – si noti bene – dei propri soci, come accade per qualunque associazione, ma anche dei non vedenti che non siano iscritti ad alcuna associazione, ovvero che siano iscritti ad associazioni diverse dall’Unione."
Questa affermazione, oltre a contenere una contraddizione in termini quando riconosce che ogni associazione ha diritto di rappresentare i propri soci, è destituita di ogni fondamento giuridico, come riteniamo di poter dimostrare con i seguenti argomenti:
1. In primo luogo sulla materia si è già espresso il supremo organo consultivo della Repubblica, il Consiglio di Stato, che nel parere al Ministero degli Interni n. 226/80, Sezione I, del 14 marzo 1980, ha dichiarato che “le associazioni UIC (Unione Italiana Ciechi) e ANPV (Associazione Nazionale Privi di Vista) rappresentano soltanto i propri iscritti e che nessuno può vantare di tutelare persone non vedenti che non intendono rivolgersi ad un’associazione che non sia di loro fiducia". Il parere è citato in un articolo giornalistico e in una relazione parlamentare contenuta negli atti della Camera dei Deputati.
Credo che ciò dovrebbe risolvere da solo ogni dubbio,ma è interessante esaminare anche altri aspetti giuridici che costituiscono il fondamento del parere ed escludono una diversa interpretazione.
2. Operando nel settore dell’interpretazione storico-sistematica, si nota subito che il DPR 23 dicembre 1978, richiamato dall’UICI, è stato emanato in un tempo in cui essa era l’unica associazione generalista di disabili visivi esistente in Italia, ragion per cui il compito di rappresentanza a lei assegnato non comportava l’esclusione di nessun soggetto: (infatti, l’AICG, Associazione Italiana Ciechi di Guerra, e l’ANPV Associazione Nazionale Privi di Vista, sono databili rispettivamente al 1979 e al 1981), mentre l’Associazione Disabili Visivi, che esisteva già dal 1970, con il nome di Radio Club Ciechi d’Italia, era però un’associazione tematica e non aveva certo pretese di rappresentanza esclusiva.
3. Sotto il profilo del contenuto, appare chiaro che l’espressione "compiti" "di rappresentanza e tutela dei minorati della vista previsti dalle norme vigenti e da quelle statutarie", stia ad indicare piuttosto un dovere di tutela e di rappresentanza dei minorati della vista che necessitino dell’appoggio dell’associazione e che vi hanno diritto anche se non iscritti, piuttosto che un diritto esclusivo ai danni di altre associazioni.
4. Sotto il profilo costituzionale, va evidenziato che la prima norma invocata dal Presidente Daniele è il D.L.C.D.S. 26 settembre 1947, n. 1047, anteriore all’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana (1Gennaio 1948), e quindi suscettibile di essere considerata incostituzionale, se le si volesse attribuire il significato che fa comodo a Daniele. mentre da questo momento in poi una eventuale esclusività nella rappresentanza contrasterebbe con la libertà associativa costituzionalmente garantita dall’Art. 18, in quanto, altrimenti, le altre associazioni di categoria risulterebbero svuotate di ogni potere e contenuto.
5. Il fatto che nel 1978 lo status dell’UIC fosse riconfermato, come dice Daniele, dimostra proprio che la sua interpretazione interessata della norma non coincide con la voluntas legis, dato che a questo punto il DPR del 23 dicembre 1978, se avesse avuto l’intenzione monopolistica che Daniele gli attribuisce, sarebbe stato emanato in violazione della Costituzione.
6. La pretesa dell’esclusività riprodurrebbe una situazione simile a quella prevista in regime di corporazioni fasciste, abrogate dalla Carta costituzionale.
7. Va poi osservato che un tale potere di rappresentanza erga omnes non è attualmente previsto neppure a favore di organizzazioni potenti e rappresentative come le Federazioni sindacali, che possono rappresentare soltanto i loro iscritti, tanto che per poter fare in modo che un contratto collettivo di lavoro impegni i non iscritti, esso deve essere recepito in una legge apposita.
Poiché i sindacati, alla pari dell’UICI, sono associazioni private, non è stato neppure possibile attuare l’efficacia erga omnes una volta per tutte con una legge, la legge Vigorelli del 1959, di cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale in quando considerata un espediente per sistematizzare una situazione eccezionale. Si dovrebbe quindi ritenere che, persino nel caso in cui qualcuno potesse pensare che il DPR del 1978 avesse veramente inteso concedere all’UICI una rappresentanza esclusiva, tale DPR sarebbe parimenti incostituzionale.
8. Quanto alla citazione della legge 68/1999, essa riguarda solo il collocamento al lavoro e non contiene attribuzioni di rappresentanza generale.

Va infine osservato che, malgrado la proclamata democraticità della sua struttura, in concreto, nel sostenere il sistema Vettore, l’UICI non può neppure dire di rappresentare tutti i suoi soci, dato che è documentabile l’assoluta contrarietà di un notevole gruppo di soci e dirigenti. Questi, tuttavia, a causa di uno Statuto sociale che si dimostra nei fatti notevolmente deficitario in termini di democrazia e di rappresentanza delle minoranze, pur avendo conseguito nell’ultimo Congresso nazionale ben il 30% dei voti, non vedono la presenza nel Consiglio nazionale e tanto meno nella Direzione nazionale dell’UICI di neppure uno dei loro esponenti.

Da quanto precede si deve ritenere che le altre 8 associazioni della categoria hanno pari dignità e che se l’efficacia di un sistema dovesse dipendere dagli organismi che lo sostengono, il discorso sarebbe chiuso. Ma noi riteniamo che ciò debba dipendere dalle argomentazioni sopra sviluppate.

ADV- Associazione Disabili Visivi ONLUS Presidente Giulio Nardone
Federazione Retina Italia ONLUS Presidente Assia Andrao
ANS – Associazione Nazionale Subvedenti Presidente Carla Mondolfo
AICG – Associazione Italiana Ciechi di Guerra ONLUS Presidente Italo Frioni
A.N.Fa.Mi.V.ONLUS Ass. Nazionale Famiglie Minorati Visivi Presidente Giampaolo Bulligan
UCdE- Unione Ciechi d’Europa Presidente Raffaele Farigu
APRI – Associazione Piemontese Retinopatici e Ipovedenti Presidente Marco Bongi
FISH – Federazione Italiana Superamento Handicap ONLUS Presidente Pietro V. Barbieri