Aborto, la legge 194 è salva

Sole 24 Ore Sanità

A 34 anni appena compiuti, la legge 194/1978 ha superato un altro esame: la Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio il 20 giugno, l’ha nuovamente "promossa" dichiarando manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’articolo 4 sollevata dal giudice tutelare del tribunale di Spoleto. L’ordinanza con le motivazioni sarà pubblicata nelle prossime settimane – il relatore è quel Mario Rosario Morelli che, quando era magistrato di Cassazione, firmò la sentenza che nel 2008 mise la parola fine alla vicenda di Eluana Englaro – ma intanto l’effetto del verdetto è chiaro: la facoltà delle donne di interrompere la gravidanza è intatta.

Era il 3 gennaio scorso quando il giudice tutelare spoletino firma l’ordinanza n. 60/2012, con la quale – chiamato ad autorizzare, come vuole l’articolo 12 della legge, la decisione di abortire comunicata da una minorenne al consultorio pochi giorni prima – invece di dare il via libera sceglie di interpellare la Consulta. II fattore nuovo che, a suo dire, delegittima l’intero impianto della 194 è la sentenza della Corte di giustizia Ue del 18 ottobre 2011, causa C-34/10 (si veda II Sole-24 Ore Sanità del 25-31 ottobre 2011), che definisce l’embrione umano come «qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione». Una definizione ampia che serve ai giudici del Lussemburgo per stabilire che la direttiva 98/44/Ce sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche esclude ogni possibilità di ottenere un brevetto quando il rispetto dovuto alla dignità e all’integrità umana pub esserne pregiudicato. Il giudice tutelare di Spoleto ne trae la sua conclusione, che va oltre l’ambito commerciale: l’embrione – si legge nell’ordinanza – va «considerato un soggetto di primario valore giuridico da tutelare in modo assoluto». E ancora: «Vietare la "distruzione" dell"’embrione umano" equivale ad affermare il disvalore assoluto in ogni caso, ai sensi dei principi fondanti il diritto dell’Unione europea, della perdita dell’embrione umano per consapevole intervento dell’uomo». Agli occhi del giudice l’illegittimità della legge 194 è lampante, tanto che ritiene "necessario e imprescindibile" sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 – il cuore della legge, che prevede la possibilità per le donne di abortire nei primi 90 giorni – con particolare riferimento all’articolo 2 (perché l’embrione è uomo in fieri" e i suoi diritti inviolabili non sarebbero tutelati) e all’articolo 32 (perché il suo diritto alla salute e alla vita sarebbe negato). La scorsa settimana è arrivato però lo stop della Consulta: la questione è inammissibile. Delusi i movimenti pro-life, orgogliose le donne che si erano mobilitate anche sui social network (l’hashtag #save194 ha spopolato su Twitter): la legge resiste almeno agli attacchi diretti (meno a quelli indiretti, come il massiccio ricorso all’obiezione di coscienza). Per il magistrato Amedeo Santosuosso, «il bilanciamento tra il diritto dell’embrione e quello della madre era stato già chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale del 1975, che apri la strada all’aborto in Italia». Una pronuncia, la n. 27 del 1975, richiamata anche dall’awocato Filomena Gallo, segretario dell’associazione Luca Coscioni, per la quale però la debolezza più grave dell’intervento del giudice di Spoleto è un’altra: «È andato oltre i suoi poteri: doveva dare un’autorizzazione, invece ha sollevato un dubbio di costituzionalità conseguenza di una forzatura giuridica». «La decisione assunta dalla Consulta è di natura processuale, e non di merito – ha spiegato Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte – e riguarda in via preliminare quale sia, in casi di questo tipo, il ruolo del giudice tutelare che non partecipa alla volontà abortiva della minorenne, ma deve solo verificarne la adeguata maturità». Utile, in proposito, rileggere l’ordinanza n. 293/1993 della Consulta: il provvedimento del giudice tutelare consiste in una "autorizzazione a decidere" e «rimane esterno alla procedura di riscontro, nel concreto, dei parametri previsti dal legislatore per potersi procedere all’interruzione della gravidanza» (sent. n. 196 del 1987), e ciò perché «l’accertamento e la valutazione» di quei parametri sono compiuti «dal consultorio, dalla struttura socio-sanitaria o dal medico di fiducia, cui la minore si è rivolta»