Proprietà intellettuale e libertà di ricerca scientifica: una relazione complessa (SECONDA PARTE)

Carlo Colombo

di Carlo Colombo

 

Università degli Studi di Pavia

Questa presentazione intende esporre i primi risultati di una ricerca sull’interazione tra la libertà di ricerca scientifica e i diritti di proprietà intellettuale (o industriale) quale risulta dalle decisioni adottate dai giudici nazionali e dai legislatori di diversi Paesi del mondo. A tal fine, ci si concentrerà sulle applicazioni dei principi elencati dal professor Santosuosso. In particolare, si valuterà se lo spazio che il legislatore e i giudici riconoscono all’innovazione scientifica risponde in qualche modo ai bisogni dei pazienti e delle famiglie.

Per comprendere a fondo questo rapporto, occorre anzitutto chiarire quali siano i due elementi di questo bilanciamento: da un lato, la libertà di ricerca scientifica e, dall’altro, il diritto di proprietà intellettuale. La libertà di ricerca scientifica può essere riassunta come la possibilità di porsi delle domande e di applicare un metodo scientifico per individuare le risposte. Di conseguenza, è nell’interesse di tutti far sì che la ricerca scientifica sia la più ampia e disponibile per tutti.

Il diritto di proprietà intellettuale, invece, è il diritto esclusivo riconosciuto a un individuo di poter godere del frutto della propria attività inventiva e può consistere nel diritto di autore, oppure nel riconoscimento di un brevetto o di un marchio.

Godere della propria invenzione significa, in particolare, poterla commercializzare e sfruttare privando qualsiasi altro soggetto del potere di farlo e in questo modo ripagando la ricerca che è stata necessaria per giungere all’invenzione stessa.

Da quanto appena detto, appare evidente che il paradosso attuale è rappresentato dal fatto che il diritto di proprietà intellettuale protegge, ma allo stesso tempo limita la ricerca scientifica. Infatti, da un lato, il diritto di proprietà intellettuale si basa sulla ricerca scientifica, poiché per raggiungere una determinata invenzione si necessita della libertà di ricerca scientifica; dall’altro lato, però, per proteggere e sfruttare quest’ultima, bisogna di limitare tale libertà attraverso il ricorso al diritto della proprietà intellettuale. In altri termini, riconoscendo un diritto esclusivo in capo al singolo individuo, si esclude la possibilità di altri di accedere liberamente all’invenzione o al risultato commerciale della stessa.

Alcuni studiosi hanno addirittura utilizzato il termine “monopolio” con riferimento alla privativa derivante da tale diritto. In realtà, almeno per quanto riguarda i brevetti, non si può parlare dal punto di vista economico di “monopolio”, poiché il brevetto di per sé non impedisce il raggiungimento del medesimo risultato (ad es. la cura di una malattia attraverso la scoperta di una medicina) attraverso un percorso diverso da quello descritto in esso (ad es. una medicina diversa).

Dato, quindi, tale paradosso, occorre chiedersi cosa si debba privilegiare tra la libertà di ricerca scientifica e il diritto di proprietà intellettuale nel caso concreto. In riferimento a tale questione, l’idea su cui si fonda la presente ricerca è quella di capire se possa effettivamente essere individuato un limite ai diritti di proprietà intellettuale e, in caso di risposta affermativa, quale sia. Dal momento, infatti, che i diritti di proprietà intellettuale pongono limiti alla libertà di ciascuno di effettuare ricerca, circoscrivendo lo spazio realmente occupato dai primi, si può individuare il ruolo concretamente affidato alla seconda. Inoltre, una volta individuato tale spazio, diventa poi più semplice comprendere le conseguenze di questo rapporto tra le due parti e capire se lo spazio attualmente lasciato dal legislatore e dalle decisioni delle Corti in materia di proprietà intellettuale effettivamente favorisca gli scienziati e l’avanzamento tecnologico che consegue alla ricerca.

Al fine di applicare concretamente tale idea di base, la presente ricerca esamina l’indicata questione principalmente sotto il profilo della medicina biotecnologica, adottando un approccio multilinguistico. Infatti, ogni Paese utilizza soluzioni differenti per risolvere la questione, ed è pertanto necessario lavorare secondo un metodo di tipo comparatistico per individuare il limite del diritto di proprietà intellettuale. D’altro canto, proprio queste differenze di bilanciamento possono portare le imprese a stabilirsi nello Stato in cui i diritti di proprietà intellettuale vengono interpretati in maniera più ampia, rendendo quindi la questione interessante anche dal punto di vista degli impatti economici che essa ha.

Iniziando, perciò, a valutare la base costituzionale della tematica indicata, occorre rilevare che alcuni Stati non tutelano affatto il diritto di proprietà intellettuale a livello costituzionale. L’Italia, ad esempio, non ha una disposizione costituzionale che faccia riferimento direttamente al diritto d’autore o a qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Solitamente, essi vengono fatti rientrare nell’art. 41 della Costituzione, laddove si parla di “proprietà”. Tuttavia, è di immediata evidenza che vi è una differenza sostanziale tra la proprietà di un terreno e la proprietà intellettuale: questi diritti non possono essere trattati in maniera equivalente. L’esempio opposto, invece, è quello statunitense, dove vi è una disposizione costituzionale che prevede un bilanciamento tra interessi diversi e quindi la Corte Suprema può applicare direttamente la Costituzione per individuare una soluzione a tali questioni.

Per fare un esempio concreto di quanto sino ad ora affermato è utile esaminare il caso Myriad. Molti studiosi ne hanno parlato come di un intervento che ha posto fine alla brevettabilità del vivente. Tuttavia, occorre valutare attentamente cosa dice la Corte Suprema americana, per comprendere l’impatto effettivo di questa decisione.

Partendo dai fatti alla base della decisione, occorre ricordare che la questione riguarda un brevetto che copre una parte predefinita del DNA e di cui era titolare la Myriad Genetics, una start-up dell’Università di Utah. Essa, in particolare, aveva individuato due geni, la cui mutazione è indice di un’elevata propensione delle donne a contrarre il cancro al seno. A seguito di questa scoperta, perciò, Myriad Genetics chiedeva all’Ufficio dei Brevetti la registrazione di una serie di brevetti, di cui quello che viene portato all’attenzione del giudice per presunta invalidità era quello nel cui testo si individuava concretamente l’esatta posizione di quel gene all’interno del DNA. L’oggetto del brevetto controverso, in altri termini, è una determinata parte del DNA, una sequenza genica, mentre in esso non si fa alcuna menzione della composizione chimica del brevetto. Fintanto che fu ritenuto valido, perciò, le conseguenze del brevetto erano evidenti: esso consentiva a Myriad di avere un monopolio su quella parte del DNA, poiché le permetteva di sviluppare in via esclusiva il test che consentiva alle donne di comprendere la loro propensione a contrarre il cancro al seno.

In ragione di tale limitazione, l’associazione dei medici patologi molecolari americana, che promuove la libertà di ricerca a favore dei pazienti nello specifico campo della medicina molecolare, partendo dal caso di un dottore a cui era stato proibito di utilizzare un test che faceva riferimento a quella parte del DNA, introduce una causa per nullità del brevetto indicato.

Su tale questione controversa, quindi, si alternano nel tempo cinque diverse decisioni con contenuti contrastanti. A seguito dell’ultima impugnazione, la questione arriva alla Corte Suprema statunitense, la quale, al fine di decidere sulla controversia, risponde sostanzialmente a un’unica domanda fondamentale: “Un frammento di DNA è qualcosa che esiste in natura e non può pertanto essere brevettato in ragione dell’art. 101 del codice degli Stati Uniti?”.

Prima di valutare la risposta a tale domanda occorre sottolineare il ruolo importante svolto dal Governo degli Stati Uniti. Intervenendo, infatti, quale amicus curiae, esso rileva anzitutto che l’impatto che la decisione avrebbe avuto sul sistema americano della ricerca e dei brevetti sarebbe stato molto rilevante. Ciò poiché se si fosse ritenuta legittima la brevettabilità di quella parte del DNA, a cascata si sarebbero avuti evidenti conseguenze sui diritti altrui di studiarla. Inoltre, il governo sottolinea che un DNA solamente isolato come quello indicato nel brevetto, ma a cui non è stato apportato nulla che possa individuare un’attività intellettiva dello scienziato, non contiene quegli elementi necessari a distinguerlo da un evento o oggetto che occorre in natura.

Il Governo americano, quindi, ritiene che la Corte debba decidere per l’invalidità del brevetto, in quanto con esso e, in generale, con brevetti che privano la generalità delle persone dei diritti sui fenomeni naturali, si ristringerebbe del tutto la possibilità di svolgere ricerca nel territorio americano.

La Corte Suprema giunge alla medesima soluzione indicata e lo fa partendo dall’art. 101 dello US Code, che definisce cosa è brevettabile e cosa non lo è nel territorio americano. In particolare, la norma stabilisce che chiunque inventi qualcosa, al fine di ottenere un brevetto per proteggerla, deve dimostrare che essa rappresenta una composizione della materia nuova e utile.

Questa norma così come posta sembrerebbe lasciare poco spazio a una decisione contraria al brevetto Myriad. In realtà, essa ha dei limiti che, sebbene non scritti sono rilevanti: la legge della natura e i fenomeni naturali. In tal senso, infatti, la Corte Suprema afferma che, se questa norma venisse interpretata letteralmente, si restringerebbe eccessivamente la libertà di ricerca scientifica. Lo scienziato, per poter effettuare la ricerca, deve quindi poter studiare le cose che lo circondano, quali le leggi della natura, i fenomeni naturali e le idee astratte, che devono essere libere a tutti.

Come si trova, perciò, il bilanciamento tra queste due esigenze? Al fine di rispondere a tale domanda, la Corte Suprema fa riferimento a un suo precedente, che aiuta a comprendere meglio cosa si intenda per composti naturali che non sono presenti in natura. Si tratta del “caso Chakrabarty”, che riguarda un brevetto ottenuto da un ingegnere biotecnologico su un batterio in grado di “mangiare” il petrolio laddove fosse successa una catastrofe ambientale. La particolarità di tale batterio stava nel fatto che in esso erano stati introdotti quattro diversi plasmidi rispetto ai batteri esistenti in natura, al fine di consentire di mangiare il petrolio in qualsiasi condizione fisica. Ed è proprio questa peculiarità che porta la Corte Suprema a ritenere valido tale brevetto, appunto perché riguardante un elemento non esistente in natura, ma creato dall’ingegno di uno scienziato.

Applicando, quindi, tale principio al brevetto Myriad, la Corte Suprema conclude per l’invalidità di tale privativa, avendo la stessa a oggetto solamente una parte del DNA umano a cui non era stato apportato alcunché di innovativo. In altri termini, al fine di giungere a tale soluzione, i giudici supremi americani svolgono un bilanciamento tra gli interessi in gioco, affermando che i fenomeni naturali, come quello descritto nel brevetto di Myriad, rappresentano un campo da lasciare libero alla libertà di ricerca. In questo modo, quindi, la Corte definisce, attraverso i limiti individuati al diritto di ottenere un brevetto, fino a dove si possa spingere la ricerca scientifica.

La questione del rapporto tra diritti della proprietà intellettuale e ricerca scientifica, tuttavia, non può dirsi conclusa con l’indicata decisione. Una volta individuati gli interessi in gioco e i loro rispettivi bilanciamenti, rimangono ancora insoluti numerosi problemi. Anzitutto, non è ancora chiaro cosa debba intendersi per leggi della natura e fenomeni naturali. Inoltre, per collegarci alla questione dell’open data individuata in precedenza, occorre rilevare che Myriad Genetics, attraverso i propri test, ha raccolto negli anni milioni di dati genetici di persone, che trattiene come segreto industriale al fine di rielaborarli e individuare così nuove cure per il cancro. In altri termini, la questione del rapporto tra libertà di ricerca scientifica e diritti di proprietà intellettuale è a tal punto pieno di sfumature da richiedere la valutazione delle diverse prospettive che possono concretarsi per poter effettivamente comprendere come si bilanciano tali interessi.

 

 

L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.