Proprietà intellettuale e libertà di ricerca scientifica: una relazione complessa

download (3).jpg
Amedeo Santosuosso

di Amedeo Santosuosso, Presidente, European Centre for Law, Science and New Technologies all’incontro preparatorio al Terzo Incontro del Congresso Mondiale per la libertà di ricerca scientifica


La nostra presentazione intende esporre i risultati di una ricerca su proprietà intellettuale e libertà di ricerca scientifica in campo biotecnologico – avviata con Carlo Colombo, dottorando presso l’Università degli Studi di Pavia – e suggerire nelle conclusioni una proposta pratica, che potrebbe rappresentare lo sviluppo della ricerca stessa. Ma soprattutto è nostra intenzione  affrontare i temi trattati in una prospettiva non tanto ideologica e di principio, bensì pratica, con riferimento ai diversi ordinamenti dei vari Stati. Per far questo bisogna tenere conto di un fatto che in campo giuridico rimane e rimarrà fortunatamente viva e vitale: ogni Paese parla la sua lingua e i suoi organi istituzionali, Parlamenti e corti sono orgogliosamente legati al suo uso.

Per affrontare il tema del rapporto tra Proprietà intellettuale e libertà di ricerca scientifica è bene partire da un articolo della Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 1976, che è in qualche modo il prosieguo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948. Questo articolo[1] è interessante perché contiene tutti gli ingredienti di cui ci stiamo occupando. Esso dice, infatti, che gli Stati che sottoscrivono la convenzione – in ambito ONU e pertanto sottoscritta da tutti, appunto “universale” – riconoscono il diritto di ognuno di prendere parte alla vita culturale, ma anche di godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni. Garantisce poi a ognuno la possibilità di trarre beneficio dalla protezione degli interessi morali e materiali che derivano da qualsiasi produzione scientifica, letteraria, artistica, di cui sia autore.

Lo sviluppo della scienza richiede, in ogni caso, il rispetto della libertà indispensabile per la ricerca scientifica.

Nei limiti in cui può esserlo un testo normativo, trovo il suo contenuto estremamente interessante, perché come prima cosa, anche se nel testo è inserita per ultima, vi si trova la libertà di ricerca scientifica. L’assunto di base è che se non c’è qualcuno che fa ricerca scientifica non si pone neanche il problema di trarne beneficio. Pertanto è essenziale che questo sia definito come punto fondamentale, al quale è coessenziale la libertà. Insomma pensare a una ricerca che non sia libera sarebbe un controsenso.

Accanto al diritto alla libertà di ricerca scientifica l’art. 15 riconosce un diritto fondamentale della persona: essere riconosciuto autore di quello che ha fatto. Nessuno può privare uno scienziato, ma nemmeno un letterato – in quanto questo diritto riguarda tutti i campi del sapere – che gli sia riconosciuta la paternità morale della sua opera. Nessuno si può appropriare del lavoro intellettuale di un altro ovvero del risultato del lavoro intellettuale di un altro. In questo consiste il cosiddetto “diritto d’autore”, che appartiene al gruppo dei diritti fondamentali.

Accanto a questo è riconosciuto, sempre nell’art. 15, il diritto alla protezione degli interessi materiali che derivino dalla produzione scientifica di cui si è autori. In sostanza, se godendo della libertà di ricerca scientifica si è prodotto qualcosa di determinante si è autori di quella cosa e si deve, inoltre, poterne trarre qualche beneficio economico.

Sullo sfondo vi è il diritto di ogni membro della società di godere dei benefici della ricerca scientifica. A tale proposito entra in gioco la società, perché il bilanciamento tra interessi e diritti non si gioca nel chiuso di un laboratorio oppure in una corte, che decide sulla validità o meno di un brevetto. Si tratta di problemi che hanno una densità sociale molto forte.

I contorni del tema variano molto da Paese a Paese. Per esempio, in Italia sentiamo molto fortemente il problema della libertà di ricerca scientifica posta in pericolo da proibizioni autoritative dello Stato ispirate a credenze religiose. Lo Stato italiano, con la legge 40/2004 principalmente, entra nei laboratori di ricerca e vieta di compiere alcune ricerche. Non bisogna stancarsi di denunciare quanto ciò sia grave per l’intera società e non solo per i ricercatori.  Basti ricordare che negli Stati Uniti, quando a livello politico era prevalente l’orientamento ideologico affine a quello italiano, non hanno mai vietato alcune ricerche (quelle coinvolgenti gli embrioni) ma solo il loro finanziamento pubblico, mentre i privati potevano continuare a finanziarle. Fortunatamente non tutto il mondo ha il tipo di problema che l’Italia ha: se si cambia Paese cambiano anche i termini della questione. In alcuni Paesi, ad esempio, ci si concentra su quali siano i limiti della brevettabilità in campo biotecnologico. In questo senso è emblematico il “caso Myriad”, di cui parlerà in seguito il dottor Colombo: un caso significativo e pieno di sfaccettature che a nostro avviso sono ancora da esaminare con maggiore profondità.

Tutti gli aspetti vanno considerati nel loro insieme per avere un quadro completo dei problemi che si incontrano parlando del diritto d’autore. Con particolare riguardo all’Open Access vorrei dire chiaramente che tutto deve essere aperto in termini di accesso. Da un punto di vista giuridico ciò è contrario al riconoscimento degli interessi materiali, che in parte sono guadagno e in parte sono recupero di investimenti fatti nella ricerca. Tuttavia non prevedere l’Open Access in termini di politica della scienza e in termini generali, il risultato finale non potrebbe essere che una curva di impoverimento, in quanto si tratta in fondo di una politica redistributiva, ispirata da nobili principi. Nella sua applicazione pratica consiste in una forma di collettivizzazione del risultato del lavoro di singoli che non è molto lungimirante.

Il tema che intendo affrontare principalmente è come la libertà della ricerca e i diritti di proprietà intellettuale sono collegati al riconoscimento della authorship, che è la base della proprietà intellettuale stessa. Infatti, la funzione del brevetto è essenzialmente quella di escludere altri dallo sfruttamento, ma presuppone il riconoscimento di una authorship. Insomma esso ha un nucleo interno nobile che viene prima dello sfruttamento economico.

A tale proposito è necessario distinguere tra gli interessi materiali e gli interessi immateriali: quelli immateriali sono assolutamente incomprimibili, ma quelli materiali si possono e si devono ridiscutere. Il dottor Carlo Colombo affronterà nel dettaglio in che modo la società possa trarre vantaggio della ricerca scientifica, dei suoi effetti culturali e dei suoi aspetti applicativi.

Vorrei aggiungere un commento sull’esito del caso Myriad dopo la sentenza della Corte Suprema Federale degli USA. A mio avviso quella decisione segna un passaggio, un cambiamento di background culturale. Quando sono stati concessi quei brevetti, l’isolamento di alcuni geni era un fatto relativamente nuovo, avente una caratteristica inventiva che tuttavia con il passare del tempo, e soprattutto con lo sviluppo tecnologico, è risultato ridimensionata. Può dirsi così superato quell’atteggiamento noto come “eccezionalismo genetico”, che aveva portato a ridurre i termini della questione a un solo dilemma ideologico: brevettiamo o non brevettiamo il vivente? Invece, la decisione della Suprema corte ritorna al vecchio dilemma alla base della proprietà intellettuale: nella cosa oggetto di richiesta di brevetto vi è qualcosa di nuovo o no? Qual è il tasso di innovazione apportata dall’uomo che essa contiene? Questa è la vera scommessa: liberare la questione della brevettabilità delle incrostazioni ideologiche a proposito di una sorta di sacralità del vivente.

Se queste sono le componenti in gioco in generale, è particolarmente interessante esaminare in concreto la situazione dei diversi Paesi, dove si possono trovare differenti bilanciamenti tra diritti e interessi in gioco, espressi, inoltre, in diversi linguaggi. In altre parole, se si va oltre la crosta delle questioni ideologiche e delle questioni generali, si trova una realtà magmatica e differenziata per contenuti e modi in cui sono espressi.

La nostra ricerca prevede uno sviluppo a cui abbiamo appena accennato e che però speriamo possa proseguire in questo senso: utilizza un archivio multilingue che è stato predisposto in un ambito più generale di Scienza e Diritto dall’Università di Pavia (Archivio ALST[2]). Recentemente l’Archivio ha ricevuto una nomination in un concorso internazionale sull’innovazione giuridica e la cosa ovviamente – dopo vari anni di lavoro – ci ha fatto molto piacere. Il concetto fondamentale alla base è che un ricercatore giapponese o un giurista o un patent lawyer giapponese, che voglia capire che cosa succede in Europa, negli Stati Uniti o in Asia ecc., e non è uno particolarmente esperto nelle lingue, oppure conosce solamente l’inglese, possa scrivere in giapponese nella mascherina di questo database, ad esempio, i termini biotechnology patent” e possa ottenere una lista di corrispondenze nelle diverse lingue. Ma la cosa ancora più interessante è che si ottengono informazioni sulle norme costituzionali fondamentali in gioco in un determinato Paese, se vi sono, e soprattutto la giurisprudenza sui brevetti in relazione alla libertà di ricerca scientifica. Naturalmente le decisioni, immaginando che si stia parlando di sentenze, rimangono scritte nella loro lingua. Tuttavia il database fornisce una sorta di abstract che contiene le informazioni fondamentali in inglese, dopodiché c’è il rimando alla fonte nella lingua originale. Ed è chiaro che se io sulla base delle informazioni fondamentali sono interessato a quel caso contatterò un giurista che conosce quella lingua per ottenere ulteriori informazioni. Nel momento in cui io pongo una domanda ottengo una pluralità di risposte in varie lingue che forniscono almeno un primo quadro della situazione. Per fare questo è necessario che le informazioni sui diversi paesi siano fornite da esperti degli stessi diversi Paesi, perché, ad esempio, solamente il giurista giapponese saprà cosa dice e qual è il significato della giurisprudenza giapponese. Questo archivio sta cominciando a funzionare e a metà anno 2014 speriamo di riuscire a inaugurare la sezione neuroscienze e diritto. A questo scopo è necessario che si formino piccoli gruppi cooperativi, cioè persone di riferimento nei diversi Paesi che inseriscano tali dati seguendo una procedura che saremo lieti di spiegare a chi sarà interessato a partecipare.

 

 



[1]              Art. 15

                1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo:

                a) a partecipare alla vita culturale;

                b) a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni;

                c) a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l’autore.

                2. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo:

                a) a partecipare alla vita culturale;

                b) a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni;

                c) a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l’autore.

 

 

 

L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.