Memoria Integrativa Associazione Luca Coscioni inerente alla delibera 612/06/CONS – “Campagna Sms a prezzo di costo per i sordi”

Alla c.a. della avv. Francesca Mariani Direzione tutela dei consumatori Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Oggetto: Memoria Integrativa Associazione Luca Coscioni inerente alla delibera 612/06/CONS “Revisione delle condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico”

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L’Associazione Luca Coscioni ribadendo le osservazioni di cui al verbale del 6 Luglio 2007 inerente alla delibera in oggetto formula le seguenti considerazioni: 1) In primo luogo ricorda che in nel marzo 2006 l’Ass. Coscioni ha preparato una istanza all’Autorità per l’adozione dei provvedimenti, di cui agli artt. 13, 57, 61Del Codice delle comunicazioni, nei confronti degli utenti sordi: in particolare si segnalavano i servizi SMS, MMS e Videochiamate. L’autorità con presente procedimento, ha fornito una prima ipotesi di provvedimento relativo agli SMS per i sordi, che questa associazione Apprezza. Si ritiene però che il ravvedimento finale debba prevedere, sempre in relazione a sordi, l’estensione di analoghe misure al servizio di videochiamata. Come rilevato dalle stesse aziende telefoniche, la previsione di tariffe agevolate per i sordi nel servizio SMS sono giustificate dal fatto che essi sono costretti dalla loro disabilità ad utilizzare più SMS rispetto agli utenti udenti. Ebbene lo stesso criterio deve essere adottato per le videochiamate. I sordi per poter “parlare”, utilizzano le mani anziché le voci. Dunque è il mezzo attraverso il quale i sordi possono parlare tra di loro e con terzi mediante la LIS. Pertanto, il diritto costituzionale alla manifestazione del pensiero e quello alla comunicazione previsto nel Codice delle comunicazioni elettroniche, nel caso dei sordi è assicurato in primo luogo dalla Viedochiamata. Il principio sia nel caso degli Sms che Videochiamate è quello per cui i sordi non debbano pagare il maggior costo sostenuto rispetto agli udenti a causa della loro disabilità. Per queste ragioni, l’Autorità non può non adottare provvedimenti per agevolare il servizio di viedoechiamata. In caso contrario deciderebbe arbitrariamente di ostacolare la comunicazione “videoparlata” dei sordi rispetto a quello scritto. Lo si ripete, non vengono in luce qui i criteri dei mercati dei servizi e della loro regolamentazione, quanto invece il diritto a comunicare, fine generale posto dal Codice delle comunicazioni. 2) Sotto il profilo generale, l’Autorità ha ritenuto di rivedere l’intero sistema delle agevolazioni per i disabili, a partire dal Servizio Universale (a tale proposito si segnalano le iniziative portata avanti dall’Associazone in sede europea che si ritrovano in allegato). Scelta che condividiamo in pieno, a condizione che non si limiti l’attività al solo S.U. Si ritiene, infatti, necessario che l’Autorità adotti misure relative alle diverse categorie di disabilità ed aventi oggetto servizi ulteriori servizi ulteriori rispetto alla telefonia fissa locale. Quello che si propone, è di catalogare secondo criteri scientifici i vari ostacoli alla comunicazione, che incontrano le differenti forme di disabilità. Ad esempio, un malato si sclerosi Laterale Amiotrofica che può parlare ma non uscire di casa, ha nel servizio di video conferenza e comunque nella comunicazione visiva a distanza un elemento essenziale per la sua vita sociale e di relazione. L’utilizzo di internet a banda larga e per lui essenziale. E costoso. Chiediamo quindi alla Autorità di estendere l’ambito d’intervento, e siamo da subito disponibili a contribuire con studi e ricerche. 3) Modifiche all’articolato proposto: Rispetto alle varie categorie e utenti che beneficiano in tutto o in parte della di esenzione del canone di abbonamento del servizio telefonico, fermo restando le previsione della collaborazione con almeno una associazione, quanto alla diffusione della possibilità del beneficio si ritiene opportuno prevedere (sulla falsariga delle modalità di comunicazione di cui all’art. 3, ottavo comma), che le imprese fornitrici del servizio con cadenza almeno semestrale pubblichino nella prima pagina dei documenti di fatturazione, inseriscano in un apposito riquadro evidenziato la possibilità e le modalità per beneficiare di tali esenzioni, con una formulazione scritta che segua criteri di chiarezza semplicità e comprensibilità. Inoltre si rende opportuno, per evidenti ragioni di non discriminazione, di comprendere tra i soggetti beneficiari della esenzione parziale i disabili affetti da disabilità individuabili dall’art. 3 – comma 3 – l. 104/’92 (“disabili in situazione di gravita”). Al presente documento si allega parere presentato alla Commissione europea. Cordiali Saluti Josè De Falco Responsabile politiche per la Disabilità

L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.