“Ancora una volta la frontiera della ricerca scientifica sugli embrioni non è risolta in maniera, non dico serena, ma competente dal Parlamento, ma sarà risolta in un modo o nell’altro in un’aula di giustizia.
L’ordinanza del Tribunale di Firenze che ha sollevato la questione d’illegittimità costituzionale sull’irragionevolezza e sproporzione dell’impossibilità, prevista dalla Legge 40, di consentire ai ricercatori di estrarre staminali da blastocisti, quindi da embrioni, nascein un congresso della Coscioni a margine di un intervento al Radisson della professoressa Cattaneo qualche anno fa. Dove nel dialogo necessario fra diritto e medicina perché le questioni bioetiche non possono che essere questo, acquisii il knowhow che stamattina è sinteticamente riproposto, dall’allora dottoressa Cattaneo, rispetto a come potere strutturare nuovamente, quindi dopo i tre embrioni, dopo l’eterologa, il diritto delle coppie fertili di accedere alla diagnosi preimpianto e quant’altro.
Questa nuova frontiera è assolutamente significativa non soltanto nel suo valore individuale di tutela dei diritti delle persone, ma anche nel suo valore collettivo. Qui stiamo parlando di un interesse costituzionalmente rilevante ex Articolo 42 della Costituzione e non solo ex Articolo 9, e cioè non solo la libertà di ricerca scientifica, ma la sua finalizzazione alla tutela della salute collettiva, perché questo è una staminale di derivazione embrionale che può consentire a uno scienziato di curare il Parkinson, di curare l’Alzheimer e quant’altro.
Nasce da lì la cosa e come si colloca? Si colloca in un quadro normativo, si colloca con un caso concreto, quindi gente in carne e ossa che si presta. Si colloca con il confronto d’interessi costituzionalmente rilevanti e si colloca nella proposta al giudice di un bilanciamento fra questi interessi costituzionalmente rilevanti.
Il quadro normativo è presto detto. L’Articolo 18 della Convenzione di Oviedo dice che la legge laddove consenta la ricerca sugli embrioni lo debba fare con le opportune cautele e dice anche che non si può creare embrioni per la ricerca scientifica salvo poi in un protocollo aggiuntivo consentire pure quello di farlo. L’Inghilterra lo fa da tanti anni.
Il quadro normativo si compone, poi, di articoli della nostra Carta Costituzionale e della Carta Costituzionale europea. Articolo 9, la ricerca scientifica è promossa e sviluppata dalla Repubblica, Articolo 33, Articolo 13 della Carta Europea dei diritti fondamentali, dove si afferma analogamente la stessa cosa. Infine le sentenze della Corte Costituzionale laddove in tempi non sospetti, era il 1975, parlando di concepito e usando, non so quanto consapevolmente, la parola embrione, ci avvisò che comunque pur essendo questo materiale umano e quindi sicuramente meritevole di tutela, non vi può essere equivalenza laddove vi sia un contrasto fra gli interessi della persona, la madre, la sua salute e la sua vita, e gli interessi di chi persona deve diventare. Il Presidente Tesauro stamattina da cattolico ci ha avvisato anche di questo.
Infine è arrivata la Legge 40 che all’Articolo 13 ci racconta tutta un’altra storia. La legge mai definisce e per deduzione logica dobbiamo ipotizzare sia l’ovocita fecondato ma gli scienziati ci raccontano un’altra storia, perché già l’ovocita fecondato è qualcosa che prima della blastocisti che forse ancora non era embrione, ma il discorso sarebbe lungo, la Legge 40 ci dice che vi è una tutela assoluta e quindi nessuna ricerca può essere fatta se non nell’interesse dell’embrione stesso. Cosa peraltro ancora impossibile perché una ricerca, una cura dell’embrione, di alcune patologie dell’embrione non credo sia ancora un traguardo raggiunto dalla scienza.
Rispetto a questo quadro normativo si pone un caso concreto che per ironia della sorte, per chi crede al caso oppure per il destino, la coppia che nel 2009 insieme con altre coppie arrivò alla Corte Costituzionale e ottenne quel superamento dei tre embrioni e l’obbligo del contemporaneo impianto, la stessa coppia qualche anno dopo non raggiungendo un risultato utile purtroppo nonostante il numero di embrioni utilizzabile, produsse dieci embrioni da utilizzare nel procedimento procreativo. Di quei dieci embrioni quattro non potevano essere sottoposto a biopsia, cinque erano malati e uno solo era trasferibile. L’intervento purtroppo non ebbe successo. La coppia chiese al centro che quei cinque embrioni malati potessero essere destinati alla ricerca scientifica, magari per la ricerca della cura o comunque delle terapie relative alla loro patologia specifica, loro sono portatori di Esostosi multipla ereditaria. Rispetto a questo il centro pose due obiezioni: non è possibile destinare gli embrioni alla ricerca scientifica, la Legge 40, lo vieta. Bisogna anche discutere se tu possa chiedere di produrre altri embrioni sani e non utilizzare quelli che già hai perché in teoria la Legge 40 all’Articolo 6 prevede pure che il consenso non possa essere revocato dopo la fecondazione dell’ovocita. È vero che non prevede sanzioni in merito qualora lo fosse, comunque la Legge 40 così si esprime.
Rispetto a questo e a questa coppia che si era rivolta a un’associazione di pazienti, l’associazione Madre Provetta, la quale chiede al giudice di potere superare questo divieto posto dalla Legge 40. Qui si passa al terzo punto, gli interessi costituzionalmente rilevanti che vengono in gioco, che si devono confrontare in questo ambito. Perché il Tribunale è riuscito a sollevare la questione di legittimità costituzionale? Perché ha colto quella che era la proposta dei ricorrenti e non è caduto nella trappola, in cui spesso tutto il dibattito cade, della contrapposizione ontologica, direi, filosofica aprioristica tra valore dell’embrione e valore della ricerca o comunque della salute o comunque valori concorrenziali a quello di embrione inteso come soggetto portatore di un interesse alla salute, alla vita, allo sviluppo.
Non c’è caduto il Tribunale di Firenze che ha accolto un’altra proiezione che utilmente quel giorno al Radisson la dottoressa Cattaneo evidenziò. Occorre partire da un’analisi della specifica condizione in cui l’embrione si trova perché un conto è che si produca un embrione a fini di ricerca, il che a mio avviso non è così blasfemo, in Inghilterra, Stati Uniti, tanti paesi al mondo lo fanno, rispetto naturalmente alla definizione da dare prima a embrioni e un conto è che utilizzi un embrione che non ha più una sua destinazione perché è abbandonato, perché è malato, perché non sarà più impiegato in nessun in procedimento procreativo e quindi perché non è più in grado di produrre l’utilità programmata per il perseguimento della quale era stato creato. Un conto è utilizzare quello per un impiego che è comunque socialmente utile e vorrei dire costituzionalmente rilevante, perché qui c’è un altro interesse costituzionale che deve essere bilanciato, l’interesse alla ricerca scientifica rafforzato dalla sua proiezione a tutela della salute collettiva.
Partendo da questo e facendo tesoro di due parole chiave in questa battaglia: ragionevolezza e proporzionalità, che il Tribunale di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale alla Corte. La quale sarà chiamata a breve, ma è in corso un’analoga vicenda presso la Corte Europea dei diritti dell’uomo e giustamente la Corte Costituzionale notiziata di ciò ha sospeso la valutazione del giudizio in attesa della pronuncia del Giudice di Strasburgo, anche per evitare un possibile conflitto di giudicati.
In conclusione, perché la tecnica del bilanciamento a nostro avviso dovrà condurre necessariamente a una seria valutazione del superamento di questo divieto? Questo per ragioni molto semplici. La Legge 40 aveva eliminato il problema degli embrioni soprannumerari, lo aveva eliminato in radice perché prevedeva la produzione al massimo di tre embrioni e l’obbligo del contemporaneo impianto, quindi in teoria non ne sarebbe avanzato più nessuno. La Legge 40 inoltre prevedeva il divieto di crioconservazione degli embrioni e laddove fossero stati crioconservati per ragioni sanitarie, dovevano essere immediatamente trasferiti e non si poneva il problema. La Legge 40 ancora prevedeva il divieto di donazione a terzi di quegli embrioni, cioè il divieto di eterologa, quindi non si poneva il problema di un embrione che non fosse trasferito nel procedimento procreativo per il quale era stato creato, ma per un altro procedimento creativo non era possibile. Infine prevedeva il divieto in origine alla diagnosi pre-impianto e cioè alla possibilità di fare quello screening genetico sull’embrione per verificare se era portatore di una patologia genetica analogamente a quello che si fa sul feto che è un embrione a uno stadio molto più elevato di sviluppo e quindi aveva eliminato in radice il problema.
Com’è noto uno dopo l’altro questi divieti sono venuti meno e quindi oggi il problema si propone in termini di, come diceva stamane il Presidente, ragionevolezza perché è venuto meno il presupposto logico per cui tutto questo non si poteva fare e quindi si pone una fattispecie che va comunque governata, disciplinata, definita secondo quei parametri, non secondo le contrapposizioni ideologiche e quindi ragionevolezza e proporzionalità.
Ragionevolezza, ma se si considera la specifica dell’embrione e cioè il fatto che stiamo parlando perché l’ordinanza questo aveva a oggetto, solo degli embrioni soprannumerari, malati, abbandonati, quindi se si considerano ragionevoli se abbiano queste caratteristiche significa che non saranno impiegati più in nessun procedimento procreativo e hanno come unica prospettiva quella di morire congelati, sostanzialmente, per auto estinzione, è chiaro che è irragionevole, ed è poco dignitoso per l’embrione stesso essere trattato così rispetto a un impiego invece socialmente utile. Se è un eroe, la donna che preferisce partorire e morire, è eroico anche l’embrione che si sacrifica per la ricerca rispetto al fatto di morire congelato, scusate la battuta.
È irragionevole, inoltre, perché c’è un altro diritto costituzionale da bilanciare che in questo caso non è considerato, e cioè quel diritto alla ricerca scientifica rafforzato dalla tutela della salute collettiva che nella logica del bilanciamento fra interessi costituzionali se dall’altra parte la prospettiva è quella della morte per auto estinzione vorrei dire risulta sicuramente prevalente. È irragionevole perché gli embrioni italiani hanno l’anima, quelli stranieri evidentemente no, perché su quelli è possibile estrarre staminali embrionali, e sui nostri no.
Poi è sproporzionato perché la tutela dello sviluppo della vita e della salute dell’embrione anche rispetto allo stesso embrione è sproporzionato che sia tutelata fino a questo punto.
La soluzione? La soluzione ce la indicava forse l’ambasciatrice di Francia, ma sono soluzioni contenute anche in leggi europee. Una legge di un paese al quale mai forse si penserebbe, il Portogallo, lì si prevede una tutela graduata che forse potrebbe essere, tenuto conto del contesto, una soluzione applicabile in Italia, cioè si prevede che quell’embrione se non è impiegato nel procedimento procreativo perché malato, soprannumerario, o abbandonato si verifichi a distanza di un anno se qualcuno lo vuole e quindi se qualcuno lo vuole adottare con la cosiddetta doppia eterologa perché potrebbe essere utile per un processo procreativo altrui. Se ciò non avviene e con il consenso della coppia esaurita anche questa ulteriore possibilità, rimanendo solo l’ultima, cioè la morte per auto estinzione, quell’embrione con il consenso della coppia potrebbe essere messo a disposizione di chi fa ricerca scientifica a tutela della salute collettiva. Grazie.”
(Testo non rivisto dall’autore)

L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.