di Filomena Gallo
Segretario, Associazione Luca Coscioni
Ascoltando ogni singolo intervento in questa sede, emerge ancora più forte la differenza che vi è all’interno degli Stati nazionali nell’affrontare le varie tutele, in questo caso diritto alla salute e libertà di ricerca scientifica. In tale contesto il ruolo delle Corti sovranazionali è quanto mai fondamentale nella protezione del diritto alla salute e alla libertà di ricerca scientifica. Infatti, se si vuole creare uno spazio comune in cui siano garantiti questi diritti, c’è bisogno anche di norme che ne favoriscano la comunitarizzazione. Nel contempo permane la facoltà riservata ai singoli Stati di far fede a norme nazionali che prevedano un adeguamento graduale.
Nel campo della scienza abbiamo sempre sollevato una questione di base determinata dal fatto che purtroppo scienza e norme non camminano di pari passo. Le norme sono sempre un passo indietro rispetto all’evoluzione della scienza e tutto ciò va a danno dei diritti delle persone: le stesse persone che beneficiano in tutti i settori dell’evoluzione della scienza, ma che il più delle volte vedono calpestati i propri diritti.
In questi casi il ruolo delle Corti sovranazionali diventa fondamentale. Gli Stati nazionali secondo una concezione classica hanno una prerogativa rispetto alla tutela dei diritti, ma nel tempo si è assistito a una graduale nascita di un livello sovranazionale e internazionale degli strumenti posti a garanzia di tali diritti.
Tuttavia nell’attuale contesto politico e normativo non sono definite in termini molto precisi le delimitazioni tra la giurisdizione interna e il cosiddetto “spazio giuridico europeo”. La pluralità di livelli di tutela presenta sicuramente vantaggi, ma anche svantaggi: se da un lato vediamo che la protezione effettiva e completa dei diritti violati può essere ribadita e affermata in vari gradi di tutela a livello internazionale e sovranazionale, dall’altro però le difficoltà, affinché poi questa protezione sia effettivamente riconosciuta nel diritto interno, ha tempi dilatati, che ricadono un’altra volta sulla persona che ha titolarità dei diritti e che si è rivolta a tutele superiori.
Vediamo che ci sono più gradi di ordinamento: quello nazionale, quello comunitario, sovranazionale. Nel dettaglio per lo Stato la sua Costituzione, quello dell’Unione Europea e dei Trattati istitutivi e della Carta di Nizza, quello del Consiglio d’Europa e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali. Facciamo quindi riferimento alla Corte costituzionale, alla Corte di Giustizia delle Comunità europee (nonché al Tribunale di primo grado) e alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo: tre ordinamenti e tre Corti che operano non solo su livelli diversi con un grado di integrazione – e talvolta, come vedremo, di interferenza – ma in base a differenti modalità e strumenti di tutela, ma anche con un’effettività di grado diverso di applicazione dei diritti. Tutto ciò perchè ogni ordinamento rappresenta un sistema autonomo di valori giuridici e di beni tutelati, per cui i diritti riconosciuti e garantiti in ciascuno di questi sistemi non sempre e non necessariamente coincidono con quelli riconosciuti e tutelati in altri.
Tale ovvia considerazione è della massima importanza per comprendere appieno il funzionamento e i limiti di un sistema multilevel di protezione dei diritti dato che esso è continuamente percorso da una duplice tensione: da un lato quella all’armonizzazione delle discipline e delle tutele, dall’altro quella al mantenimento delle specificità proprie di ogni sottosistema.
Durante questa mattinata mi avete visto spesso allontanarmi dalla Presidenza, in quanto sono stata contattata da alcuni giornalisti per una notizia apparsa sui media italiani in riferimento a una tecnica di fecondazione medicalmente assistita con utero surrogato effettuato in uno stato straniero da parte di coppia italiana che poi è rientrata in Italia con il bambino nato con quella tecnica. Viene applicata una tecnica medica sanitaria disciplinata in un altro Stato; nasce un bambino; la coppia italiana poi rientra in Italia: a quel punto c’è un conflitto tra norme, perché quella coppia italiana nel momento in cui rientra in Italia deve effettuare una dichiarazione allo Stato civile. Le nostre norme interne non prevedono la fattispecie de quo, si rischia l’alterazione dello Stato civile. Pertanto, si potrebbe configurare un reato, punito in Italia con una pena fino a quindici anni di detenzione. Il bambino in questo caso è stato tolto alla coppia e rischia di andare in affidamento.
Questo è un tipico caso di conflitto tra norme. La coppia non ha commesso un illecito perché si è rivolta a un Paese dove la tecnica era prevista, normata, tutelata, però rientrando nel proprio Paese commette un illecito penale legato alla trascrizione. Questo per una legge nel nostro Paese che però tutela sia il nato che la coppia perché all’articolo 9 della legge 40/04 viene sancito che chi attua all’estero tecniche vietate dal nostro Paese al rientro in Italia è di fatto genitore legittimo del bambino, non può disconoscerlo e il nato non acquisisce alcun rapporto giuridico con chi ha prestato utero o donato i gameti.
La politica dovrebbe fornire una soluzione adeguando le norme all’evoluzione della scienza. Quando i codici italiani sono stati redatti non prevedevano che la tecnologia consentisse di procreare a una donna che nasce senza utero, ma che ha la possibilità di essere feconda perché ovula, ha dei gameti, ma non ha l’involucro all’interno del suo corpo dove poter portare avanti una gravidanza. Sarebbe bello avere tutte le risposte: è giusto o non è giusto impedire a questa donna di realizzare insieme al proprio compagno l’idea di famiglia, di genitorialità? Quale diritto prevale? Quali tutele? L’evoluzione del diritto deve tenere presente l’evoluzione della scienza che vede la medicina come chance per affermare diritti individuali.
Vorrei portarvi ora l’esempio di azioni di Corti internazionali in sistemi giuridici diversi partendo dalla legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita, che in Italia è un po’ la “ciliegina sulla torta” nel tentativo del legislatore di sottrazione di diritti tramite una norma che al contrario dovrebbe tutelare il diritto alla salute e la libertà di ricerca scientifica. Invece questa norma sottrae diritti, perché quando fu emanata, nel 2004 – nonostante la comunità scientifica fu unanime nel condannarla e anche i giuristi più importanti presero una posizione netta – si tenne un referendum per tentare di abrogarla e a quel punto scesero in campo, come ai tempi di Galileo, forze che spostarono il piano della questione, trasformandola in un dibattito tra scienza e religione. Sul banco degli imputati vi erano i medici e i ricercatori, mentre all’altro lato si esprimevano posizioni ideologiche, creando una grossa confusione. Come risultato il quorum non fu raggiunto: non si capiva su che cosa si era chiamati ad esprimere un parere. Oggi, a distanza di tempo molti affermano che non avevano capito che fosse così importante andare ad esprimere un parere su quella norma. Successivamente su questa norma sono intervenuti per 25 volte i tribunali, con un Parlamento immobile, che ha preferito non intervenire. A intervenire non sono stati solo i tribunali italiani, ma anche quelli internazionali, mi riferisco alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
Con un’alleanza tra destinatari della norma, quindi associazioni di pazienti, ricercatori, medici del settore e giuristi, siamo riusciti ad agire tramite i tribunali, non chiedendo la facoltà di accedere a tecniche sanitarie, ma ribadendo un diritto fondamentale, scritto nella nostra Carta costituzionale, che prevede il diritto alla salute e il diritto a potere avere una famiglia, a sviluppare la propria personalità, e un principio di uguaglianza per tutti i cittadini nell’affermare i propri diritti. Tuttavia anche la libertà di ricerca scientifica viene lesa da questa norma, perché essa prevede che gli embrioni non idonei per una gravidanza non possano essere utilizzati per la ricerca scientifica, nel contempo non viene stabilito come utilizzarli.
La norma vieta la distruzione degli embrioni, privilegiando di fatto un solo tipo di ricerca, quella sulle cellule adulte, altro tipo di cellule. Tramite i tribunali abbiamo cancellato una parte della legge 40/04, siamo riusciti ad avere una corretta interpretazione della parte restante e siamo dovuti ricorrere anche a Corti sovranazionali nel momento in cui sono state prese decisioni che avevano valore per i singoli casi, tipo l’accesso alle cure.
Questa legge in sostanza individua chi può accedere alla fecondazione assistita: alle coppie che sono infertili o sterili, cioè che non hanno gameti, viene consentito di accedere alla fecondazione assistita, ma è vietata loro l’unica tecnica di fecondazione medicalmente assistita in vitro che potrebbe dare loro una chance di gravidanza. È vietata la tecnica che prevede la donazione dei gameti. Nella legge è stabilito chi sono coloro che possono accedere a un trattamento sanitario, anzi all’art. 1 è scritto “è consentito”: un paradosso, in quanto in materia sanitaria non è “consentita” la cura, è “prevista” la cura per le coppie infertili.
Qui si apre un altro capitolo: chi è infertile? C’è un atto amministrativo che integra la legge 40, ossia le cosiddette linee guida, dove viene chiarito il concetto di “infertilità”, ma non ha portata nel rispetto delle indicazioni scientifiche internazionali.
Le linee guida con l’interpretazione che effettuano del concetto di infertilità escludono dall’accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita le coppie che, pure essendo fertili, sono a rischio di trasmettere patologie genetiche o virali ai propri figli. I tribunali civili, trattando i singoli casi, hanno deciso nel tempo che bisognava dare un’interpretazione costituzionalmente orientata alla norma perché, se questa fascia di pazienti fosse stata tagliata fuori dall’accesso a queste tecniche, la norma sarebbe stata incostituzionale. Tuttavia una decisione per un caso singolo non ha portata generale. La Corte Costituzionale non è mai intervenuta. D’altronde c’era anche un conflitto tra norma amministrativa e norma di Stato, che viene interpretata male dalla norma amministrativa.
A questo punto entra in campo il primo procedimento innanzi alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, dove una coppia fertile, portatrice di fibrosi cistica, con l’avv. Nicolò Paoletti presentò ricorso alla Corte EDU perché riteneva che i propri diritti fossero stati violati in quanto non era stata rispettata la Convenzione europea per i diritti fondamentali dell’uomo, violando in particolare gli articoli 8 e 14. Nel dettaglio tali articoli prevedono :
– articolo 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare:
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
– articolo 14 Divieto di discriminazione:
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.
La Corte EDU ha una funzione fondamentale nell’applicazione dei principi della Carta EDU. Le sentenze sono fonte principale nel nostro ordinamento, in quanto la Corte ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione della Carta europea dei diritti dell’uomo da parte di tutti gli Stati membri i quali non possono legiferare in modo contrario.
Durante il procedimento, lo Stato italiano si costituì difendendo la legge n. 40; fu presentato un amicus curiae in difesa della legge 40 dal Movimento per la Vita e cinquantadue parlamentari, italiani ed europei. Il presidente della Corte EDU ammise anche il deposito di amicus curiae dell’ Associazione Luca Coscioni insieme a Cerco un Bimbo, L’altra Cicogna, Amica Cicogna, tutte associazioni di pazienti che chiedono la tutela dei diritti delle persone che per avere un figlio hanno bisogno di accedere alla fecondazione assistita. Con l’aiuto dell’On. Nicolò Rinaldi furono coinvolti anche i parlamentari europei e con l’aiuto dei parlamentari radicali i membri del Parlamento italiano. Ci presentammo con il sostegno di sessanta parlamentari, i quali aderirono alle nostre motivazioni, in cui evidenziavamo che in un contesto europeo, dove si prevede la tutela della salute, la legge 40 è fuori contesto. Essa vieta la tutela della salute nel momento in cui non consente di accedere alla diagnosi pre-impianto a una coppia prevenendo così il ricorso all’aborto in un momento successivo. Infatti non accedendo alla fecondazione assistita queste coppie possono avere gravidanze spontanee, ma alla 12° settimana, a seguito di prelievo dei villi coriali, se la patologia è presente nell’esame effettuato, devono decidere se interrompere la gravidanza.
Il 29 agosto 2012, i giudici della Corte europea dei Diritti dell’Uomo all’unanimità hanno condannato lo Stato italiano perché la legge 40, vietando alle coppie fertili portatrici di patologie genetiche l’accesso alle tecniche di fecondazione in vitro con diagnosi preimpianto, viola l’articolo 8 della Carta europea dei Diritti dell’Uomo. La Corte ritiene, infatti, che l’ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare è stata sproporzionata. Pertanto, l’articolo 8 della Convenzione è stato violato nel caso di specie. Questo è ciò che la Corte ha stabilito.
La decisione tiene conto della precedente Ordinanza del Tribunale Salerno 9 gennaio 2010 che ordina l’esecuzione della PGD (diagnosi genetica preimpianto) e il trasferimento in utero degli embrioni che non presentino mutazioni genetiche per coppia non sterile in senso tecnico. Il G.I. Antonio Scarpa nel 2010 ha così motivato la sentenza: “Il diritto a procreare, e lo stesso diritto alla salute dei soggetti coinvolti, verrebbero irrimediabilmente lesi da una interpretazione delle norme in esame che impedissero il ricorso alle tecniche di PMA da parte di coppie, pur non infertili o sterili, che però rischiano concretamente di procreare figli affetti da gravi malattie, a causa di patologie geneticamente trasmissibili; solo la PMA attraverso la diagnosi preimpianto, e quindi l’impianto solo degli embrioni sani, mediante una lettura “costituzionalmente” orientata dell’art. 13 L. cit., consentono di scongiurare tale simile rischio”. Il Giudice Scarpa ha emesso una decisione chiara e rispettosa dei diritti dei soggetti coinvolti nel riconoscere ed affermare “il diritto della donna al figlio”, diritto soggettivo, da ascriversi tra quelli inviolabili “della donna” ai sensi dell’art. 2 della Costituzione. Conseguentemente, anche le scelte consapevoli relative alla procreazione vanno inserite tra i diritti fondamentali costituzionalmente tutelati. Di più, il diritto di autodeterminazione nelle scelte procreative fa parte dei diritti fondamentali e personalissimi di entrambi i genitori congiuntamente, in maniera da garantire la pariteticità della tutela alla libera ed informata autodeterminazione di procreare nel rispetto del diritto alla salute.
Il Governo italiano in data 28 novembre deposita reclamo presso la Grande Camera contro la sentenza della Corte EDU. L’unica motivazione di reclamo è il mancato ricorso alle vie interne prima di adire alla Corte EDU. Tale eccezione era già stata sollevata in prima istanza, pertanto risulta già superata dalla stessa sentenza contro cui si presenta reclamo.
I cinque giudici della Grande Camera EDU che valutano l’ammissibilità del reclamo dinanzi alla Grande Camera EDU, in data 11 febbraio bocciano il reclamo presentato dal Governo italiano. La sentenza Corte EDU è definitiva in data 11 febbraio con rigetto del reclamo del Governo. La legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita dovrà essere adeguata alla Carta EDU, prevedendo l’accesso alla procreazione medicalmente assistita anche per la coppia fertile portatrice di patologie genetiche. Il Parlamento avrebbe potuto intervenire sul testo di legge per l’adeguamento, in assenza dopo circa cinque mesi è stata attivata la giurisdizione interna.
Il Parlamento avrebbe dovuto intervenire sulla norma nazionale che vieta l’accesso per questa categoria di coppie a un trattamento sanitario, ma così non è stato. La coppia si è dovuta rivolgere al Giudice interno tramite il Tribunale di Roma, a seguito di diniego all’accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita da parte di un centro di fecondazione assistita pubblico. Tra l’altro la struttura pubblica a cui la coppia si era rivolta evidenzia che in Italia purtroppo – benché la diagnosi pre-impianto sia consentita dalla legge 40 stessa, la quale prevede addirittura all’art. 14, comma 5 che la coppia possa chiedere di conoscere lo stato di salute dell’embrione – le strutture pubbliche italiane non sono attrezzate per eseguire questo tipo di indagine. Ne scaturisce che le stesse, non potendo fornire l’indagine che la coppia potrebbe richiedere, violerebbero l’art. 6 della L. 40/04 la quale prescrive, nel consenso informato, che siano fornite informazioni per ogni passo della procedura ai pazienti.
I coniugi Costa e Pavan si rivolgono al Tribunale di Roma, il quale il 26 settembre, esegue la sentenza della Corte EDU e chiarisce la portata effettiva della pronuncia della Corte EDU che si basa su precedenti pronunce in sede nazionale sul diritto alla salute (tribunale di Salerno e Firenze).
Il G.I. afferma: “(…) la portata precettiva delle sentenze CEDU, sancita dall’art. 46 della Convenzione (“Le Alte parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie delle quali sono parti”), al pari delle norme materiali convenzionali, esclude che il giudice interno, il quale ha la concreta disponibilità di incidere sulla fattispecie concreta, possa “ignorare e svuotare di contenuto il decisum definitivo della Corte europea anche se si tratta di condanna dello Stato a titolo di equa soddisfazione per la quale non vi è bisogno di alcun exequatur e di fronte alla quale lo Stato condannato non ha altra scelta se non quella di pagare (Cass.30.9.2011 n.19985)”.
Il G.I. sottolinea l’immediata rilevanza nel nostro ordinamento delle norme della convenzione europea come sancito dall’art. 46 e del conseguente obbligo per il giudice italiano di applicare direttamente la norma pattizia; che la decisione della Corte EDU ha nell’ambito interno valore assimilabile al giudicato formale. Questo in linea con quanto deciso dalle sezioni unite della Cassazione nel 2005 secondo cui la natura immediatamente precettiva delle norme convenzionali a seguito della ratifica dello strumento di diritto internazionale comporta la natura sovraordinata delle norme della Convenzione sancendo l’obbligo per il giudice di disapplicare la norma interna con la norma pattizia, dotata di immediata percettività nel caso concreto.
L’immediata applicazione della sentenza de quo da parte del G.I. del Tribunale Civile di Roma non solo realizza il senso di una decisione di portata generale ma apre la strada alla formazione di un diritto sovranazionale che non deve necessariamente passare dall’intervento delle corti costituzionali interne degli Stati membri. Contribuendo in tal modo a formare un diritto uniforme sovranazionale.
Questo è un esempio di una norma che è finita innanzi alla Corte EDU e del ruolo della Corte nell’affermare principi fondamentali riconosciuti a tutti i cittadini con una decisione che è stata recepita però tramite il giudice comune italiano e non tramite l’intervento della Corte Costituzionale italiano oppure tramite il Parlamento.
Facendo un parallelo, sempre sulla stessa tematica di accesso alle cure, proprio durante uno dei nostri congressi dell’Associazione Luca Coscioni dal Costa Rica ci fu un intervento della dottoressa Delia Ribas, un medico della riproduzione assistita, che insieme al nostro consigliere generale, il dottor Luca Gianaroli, già Presidente dell’European Society of Human Reproduction and Embriology (ESHRE), aveva agito a supporto di un numero preciso di coppie che chiedevano di accedere alla fecondazione in vitro nel proprio Paese e in Costa Rica, appunto, dove però questo diritto non può essere affermato perché la tutela dei gameti e degli embrioni è stabilita già nella Carta Costituzionale, quindi la fecondazione in vitro è vietata per legge. L’intervento della dottoressa Ribas sollevò questa problematica e ci portò a conoscenza di un iter giuridico che era stato incardinato e di una giurisdizione attivata da parte delle vittime di questo divieto. In questo caso anche l’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, insieme al Partito Radicale, presentò un amicus curiae nel procedimento, che è finito dinanzi alla Corte interamericana dei Diritti umani.
La Corte interamericana dei Diritti umani nel novembre 2012 con decisione resa nota il 21 dicembre ha infine condannato lo Stato del Costa Rica, nodi centrali: l’embrione non è persona; l’infertilità è una malattia; i diritti riproduttivi sono tra i diritti umani meritevoli di tutela. Nel dettaglio, la Corte interamericana dei diritti umani, con decisione del 28 novembre, ha dichiarato che sono stati lesi i diritti alla vita familiare, riproduttivi e all’integrità fisica e i diritti dei cittadini del Costa Rica, affermando che il diritto alla vita privata è strettamente collegato a:
1. il diritto alla famiglia, che include l’obbligo di favorire nel modo più ampio lo sviluppo e il rafforzamento del nucleo familiare;
2. l’ autonomia riproduttiva;
3. l’accesso ai servizi di salute riproduttiva che comprendono il diritto ad accedere alla tecnologia medica necessaria.
Ha concluso che:
– la decisione sull’essere o meno madre o padre fa parte del diritto alla vita privata e include, nel caso in esame, la decisione di essere madre o padre nel senso genetico o biologico;
– il fatto che le vittime avessero dovuto interrompere i trattamenti medici o espatriare verso altri Paesi per poter accedere alla fecondazione in vitro ha costituito un’interferenza nella loro vita privata e familiare, poiché hanno dovuto modificare le proprie possibilità di accesso alla stessa.
Inoltre, la Corte ha considerato che le vittime che hanno dovuto viaggiare verso altri Paesi si sono in tal modo esposte a un onere sproporzionato che non si manifesta quando si può accedere alla fecondazione in vitro nel proprio Paese. La Corte ha ordinato al Costa Rica:
1. adottare le azioni appropriate perché con la maggiore celerità possibile sia rimossa la proibizione di praticare la fecondazione in vitro;
2. regolare gli aspetti necessari alla implementazione della fecondazione in vitro, stabilendo sistemi di monitoraggio e controllo di qualità;
3. includere gradualmente la fecondazione assistita nei programmi del Servizio Sanitario Nazionale (Caja Costarricense de Seguro Social) su base non discriminatoria;
4. concedere gratuitamente il trattamento psicologico alle vittime che ne facciano richiesta;
5. pubblicare su un periodico di ampia tiratura nazionale e tenere disponibile sul web la sentenza;
6. implementare programmi e corsi di formazione permanente sui diritti umani, diritti riproduttivi e non discriminazione rivolti ai funzionari di giustizia;
7. risarcire i danni materiali e immateriali alle vittime.
Effetti: sono 25 gli Stati che hanno ratificato la Convenzione e 35 la Carta, ma la Corte in virtù del potere consultivo che ha, esercita la sua influenza su tutti gli Stati.
La decisione nei confronti del Costa Rica determina un precedente importante nell’evoluzione del diritto internazionale in materia di diritti umani. Nelle motivazioni della sentenza si tiene conto delle decisioni delle Corti europee sulla non brevettabilità della ricerca su embrioni (Corte Giustizia), accesso alle cure caso Costa Pavan (Corte EDU). La Corte in riferimento alla prima decisione citata, distingue tra uso commerciale di embrioni e uso per la ricerca, lecita e consentita, nonché afferma il diritto di accesso alle cure in riferimento alla seconda decisione summenzionata.
Alla vigilia di questa riunione, che si sta tenendo qui a Bruxelles, a distanza di quasi di un anno dall’emanazione di questa sentenza, ho contattato la dottoressa Ribas per avere notizie sull’esecuzione della decisione della Corte interamericana dei diritti umani, ho appreso che un primo passo è stato fatto, dopo un periodo di latenza nell’esecuzione della sentenza: è proprio notizia di questi ultimi giorni che è all’esame del Parlamento costaricano una nuova legge sulla procreazione medicalmente assistita, che prevede la fecondazione in vitro, il divieto di commercializzazione dei gameti, la competenza esclusiva del Ministero della Salute sulla disciplina che deve essere aggiornata periodicamente in materia di tecniche di fecondazione medicalmente assistita e il servizio a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre prevede il divieto di clonazione. Un altro effetto immediato si è avuto nel giugno del 2013, con l’emanazione in Argentina di una legge sulla procreazione medicalmente assistita che riporta tutte le motivazioni della sentenza nel proprio dettato, riconoscendo questo diritto in modo universale ai propri cittadini e prevedendo l’accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita anche per le persone single, per le persone dello stesso sesso e prevedendo che i trattamenti siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Concludo dicendovi che vi ho portato ad esempio una norma italiana che presenta sostanziali differenze rispetto a norme presenti negli altri Stati fino ad arrivare in Costa Rica e l’importanza dell’intervento delle Corti sovranazionali nello stabilire una base per il riconoscimento di nuovi diritti che sono legati all’evoluzione della ricerca scientifica. All’epoca della redazione dei nostri codici la fecondazione medicalmente assistita non esisteva. Ancora oggi si ritiene figlio legittimo quello nato non prima di centottanta giorni dopo la celebrazione e non dopo i 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio. Il codice non prevede la possibilità di conservare gli embrioni e i gameti o la possibilità di utero in prestito, né il legislatore è intervenuto in tal senso.
In questo contesto il ruolo delle Corti sovranazionali è fondamentale ed è rilevante. In questo momento, anche come strumento di azione in vista del prossimo Congresso Mondiale che si terrà ad aprile a Roma, si potrebbe prevedere il coinvolgimento di rappresentanti dei vari Stati affinché quel processo di comunitarizzazione delle norme e il tentativo di uniformare perlomeno il rispetto dei diritti fondamentali sia più veloce, in modo che l’intervento, per quanto adeguato e importante, delle Corti internazionali e sovranazionali preveda tempi meno dilatati di applicazione delle decisioni, in quanto i tempi per la salute sono più brevi. Chi ha bisogno di accedere a determinate tecniche e vedere il riconoscimento di determinate tutele non ha questi tempi. Bisogna fare in modo che i diritti delle persone siano immediatamente esigibili.

L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.