I Comuni non hanno alcuna discrezionalità nell’accettazione dei Testamenti biologici dei propri residenti

Municipio

Con una importante ordinanza, il Tribunale di Napoli ha ribadito che l’Ufficiale di Stato Civile non può rifiutarsi di ricevere le DAT, come accaduto ad un cittadino campano

Il Segretario Nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo, commenta: “Per la prima volta, un tribunale interviene con una ordinanza per garantire la piena applicazione della legge che consente ai cittadini di accettare e rifiutare le terapie tramite le Disposizioni anticipate di trattamento.

Un cittadino di Napoli che si era visto rifiutare dall’Ufficiale di Stato Civile del suo Comune il ricevimento di una Disposizione Anticipata di Trattamento si è rivolto, con il patrocinio dell’Associazione Luca Coscioni, al Tribunale di Napoli e ha ottenuto l’annotazione della DAT nel Registro dei Testamenti Biologici .

La decisione che interviene dopo quasi tre anni dall’entrata in vigore della legge 219/2017 (Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento) costituisce un importante precedente perché riconosce che l’Ufficiale di Stato Civile non può rifiutare il ricevimento di una Disposizione Anticipata di Trattamento perché la materia “non è connotata da alcuna discrezionalità della Pubblica amministrazione” e “il rifiuto di adempiere” incidendo “nella sfera giuridica del destinatario” contrasterebbe con il suo diritto ad autodeterminarsi.

La norma cui all’art. 4 comma 1 della legge 219/2017 prevede infatti che “ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali, e può procedere alla nomina di un fiduciario che ne faccia le veci e la rappresenti nella relazione con il medico e con le strutture sanitarie”.

Il comma 6 del predetto articolo dispone che “le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del Comune di residenza del disponente medesimo che provvede all’annotazione in apposito registro ove istituito oppure presso le strutture sanitarie, quando ricorrono i presupposti di cui al comma 7”.

“L’assenza assoluta di campagne informative ha determinato in questi mesi anche situazioni in cui gli uffici preposti in alcuni comuni non hanno accettato il deposito delle DAT in piena violazione di legge e casi in cui gli ostacoli dovuti all’accesso agli uffici causa COVID determinano ritardi per persone che hanno necessità di un deposito immediato – dichiara Filomena Gallo, segretario Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica – .

Ci siamo rivolti ai tribunali e una prima decisione ha condannato il Comune di Napoli poiché l’Ufficiale di Stato civile non può apporre nessun rifiuto al ricevimento di una disposizione anticipata di volontà perché la materia non è connotata da nessuna discrezionalità della Pubblica Amministrazione.

Questa decisione è un precedente importante perché a distanza di tre anni dall’entrata in vigore di una legge di portata fondamentale nelle scelte di fine vita, afferma che la legge va applicata per garantire esercizio di diritti fondamentali tutelati dalla legge sulle DAT. Siamo pronti a dare seguito ad altre azioni con le persone che ci segnalano singoli aspetti di mancata applicazione delle DAT fin dal deposito, inserimento nella Banca Dati nazionale e osservanza delle DAT da parte di medici e personale medico. Il periodo di organizzazione per la piena applicazione della Legge 219/17 dopo 3 anni è ampiamente superato”.

— APPROFONDIMENTI —

Per approfondimenti a questo link la pubblicazione, con alcuni omissis, del decreto del 30 ottobre 2020 (depositato in data 3 novembre 2020), con il quale il Tribunale di Napoli “ordina all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di Napoli di ricevere l’atto di disposizione Anticipata di Trattamento (DAT) per scrittura privata e, per l’effetto, di procedere all’annotazione nel “Registro dei Testamenti Biologici” istituito presso il Comune di Napoli nonché a tutti gli adempimenti di legge.