La Corte ricorda, comunque, di aver affermato “sin dalla sentenza n. 59 del 1958 che il proprio potere ”di dichiarare l”illegittimità costituzionale delle leggi non
può trovare ostacolo nella carenza legislativa che, in ordine a dati rapporti, possa derivarne; mentre spetta alla saggezza del legislatore di eliminarla nel modo più sollecito ed opportuno”” e di aver ribadito che “”posta di fronte a un vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa – tanto più se attinente a diritti
fondamentali – la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio”.
Una lezione al legislatore italiano che nel 2004 ha voluto vietare a tante coppie di avere una famiglia.
