Dubbio di legittimità sul divieto di revoca del consenso informato e donazione degli embrioni alla ricerca

Con Ordinanza  (leggi testo) del 7 dicembre 2012 emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile promosso da C. S. A. e P. G. contro Centro di fecondazione assistita «Demetra» S.r.l. e Presidenza del Consiglio dei ministri (scheda). Procreazione medicalmente assistita – Sperimentazione sugli embrioni umani – Divieto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale sull’embrione che non risulti finalizzata alla tutela della salute e allo sviluppo dello stesso – Carattere assoluto e inderogabile – Conseguente operativita’ anche rispetto agli embrioni residuati da PMA non piu’ impiegabili per fini procreativi (in quanto malati o non biopsiabili) e destinati all’autodistruzione – Irragionevole difetto di bilanciamento della tutela dell’embrione con l’interesse costituzionalmente rilevante alla ricerca scientifica bio-medica – Contrasto con la promozione dello sviluppo della ricerca scientifica e con la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettivita’ – Contrasto con la Convenzione di Oviedo sulle biotecnologie. – Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 13 (commi 1, 2 e 3). – Costituzione, artt. 9, 32 e 33, primo comma; Convenzione di Oviedo sulle biotecnologie, artt. 1, 5 e 18. Procreazione medicalmente assistita – Consenso informato al trattamento – Irrevocabilita’ dopo la fecondazione dell’ovulo – Contrasto con il diritto irretrattabile della persona al consenso informato e con la liberta’ di autodeterminazione nel trattamento sanitario – Irrazionale diversificazione della PMA da tutte le altre ipotesi di trattamento terapeutico, in deroga al principio della necessita’ del consenso del paziente prima e durante il trattamento – Richiamo alla sentenza n. 151 del 2009 della Corte costituzionale. – Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 6, comma 3, ultimo capoverso. – Costituzione, artt. 2, 13 e 32. Procreazione medicalmente assistita – Consenso informato al trattamento e sperimentazione sugli embrioni umani – Disciplina – Impossibilita’ per i generanti di destinare alla ricerca scientifica gli embrioni residuati da PMA non piu’ impiegabili per fini procreativi (in quanto malati o non biopsiabili), revocando il consenso al trattamento prestato prima della fecondazione dell’ovulo – Illogicita’ e irragionevolezza. – Legge 19 febbraio 2004, n. 40, artt. 13, commi 1, 2 e 3, e 6, comma 3, ultimo capoverso. – Costituzione, artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33, primo comma. (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.29 del 17-7-2013)   

Corte costituzionale, novembre 2015: Non è reato la Selezione gli embrioni nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili.

L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.