“L’ordinanza del ministro Storace di sospensione della sperimentazione della RU486 si richiama espressamente alla legge 194/78 sull‚interruzione di gravidanza.
Ebbene, la legge definisce l’interruzione della gravidanza come “intervento” e distingue quest’ultimo dal “ricovero” successivo, che può anche non essere “necessario” (art. 8 e art. 12: “l’intervento e, se necessario, il ricovero”); la decisione spetta al medico, alla sua scienza e coscienza.
L’art. 10 ribadisce il concetto parlando di “eventuale degenza”, sulla cui disciplina è competente non più lo Stato ma le Regioni.
Ragionando a contrario, illuminanti sono anche le disposizioni riguardanti l’obiezione di coscienza, che può essere esercitata solamente rispetto alle “procedure e attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza” e non può essere fatta valere rispetto all'”assistenza antecedente e conseguente all’intervento”; l’intervento abortivo è un conto, l’assistenza di contorno è un’altra cosa, non regolata in modo vincolante dalla legge 194.
E’ utile ricordare che le norme suddette risalgono al 1978, quando l’unico “intervento” possibile era quello chirurgico; a maggior ragione, la non obbligatorietà del ricovero è evidente rispetto all’intervento farmacologico, molto meno invasivo del primo.
La prova lampante di quanto risulta dalla lettura della legge 194 è che in nessuno degli Stati in cui è possibile assumere la RU486 è previsto il ricovero fra l’assunzione delle due pillole
Ma forse il ministro Storace vuole adottare l’autarchia sanitaria!”.
Ebbene, la legge definisce l’interruzione della gravidanza come “intervento” e distingue quest’ultimo dal “ricovero” successivo, che può anche non essere “necessario” (art. 8 e art. 12: “l’intervento e, se necessario, il ricovero”); la decisione spetta al medico, alla sua scienza e coscienza.
L’art. 10 ribadisce il concetto parlando di “eventuale degenza”, sulla cui disciplina è competente non più lo Stato ma le Regioni.
Ragionando a contrario, illuminanti sono anche le disposizioni riguardanti l’obiezione di coscienza, che può essere esercitata solamente rispetto alle “procedure e attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza” e non può essere fatta valere rispetto all'”assistenza antecedente e conseguente all’intervento”; l’intervento abortivo è un conto, l’assistenza di contorno è un’altra cosa, non regolata in modo vincolante dalla legge 194.
E’ utile ricordare che le norme suddette risalgono al 1978, quando l’unico “intervento” possibile era quello chirurgico; a maggior ragione, la non obbligatorietà del ricovero è evidente rispetto all’intervento farmacologico, molto meno invasivo del primo.
La prova lampante di quanto risulta dalla lettura della legge 194 è che in nessuno degli Stati in cui è possibile assumere la RU486 è previsto il ricovero fra l’assunzione delle due pillole
Ma forse il ministro Storace vuole adottare l’autarchia sanitaria!”.