Prima che la legge 219\2017, la cosiddetta legge sul testamento biologico, diventasse realtà, abbiamo assistito a lunghe battaglie sulle scelte di fine vita, per persone che non erano più capaci di esprimere le proprie volontà, ma che nella loro vita avevano dichiarato ad amici, familiari, il proprio volere se si fossero trovati in situazioni particolari, come quella di Beppino Englaro per sua figlia Eluana. Oggi un diniego a porre fine alle proprie sofferenze a chi ha espresso la propria volontà, non è ipotizzabile, perché bisogna applicare alla lettera quanto previsto dalla legge sulle DAT e dalla giurisprudenza in materia. Nel caso di cui si discute, occorre dunque che davanti ai giudici venga ricostruita la volontà di Samantha, che lei stessa aveva in passato espresso ai genitori e ai suoi cari.
La legge 219\2017 (articolo 2 e 3) prevede che la figura dell’amministratore di sostegno, del tutore della persona malata, incapace perché in stato vegetativo, seguendo le volontà di quest’ultima, possa indicare al medico curante il rifiuto delle cure, dell’accanimento terapeutico, il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze (cure palliative per evitare il dolore).
In caso di dissenso tra l’amministratore di sostegno (o tutore) della persona malata e il medico, è il giudice ad intervenire. In assenza di un testamento biologico sottoscritto dalla persona malata e incapace di esprimersi, l’amministratore di sostegno deve ricostruire davanti al giudice competente la volontà della persona di cui fa le veci, proprio con lo scopo di ottenere l’esecuzione di quelle scelte sul proprio fine vita che ora non possono essere espresse.
Insieme ai colleghi dei Giuristi per le libertà dell’Associazione Luca Coscioni in questi anni abbiamo seguito due casi di persone malate in stato vegetativo che, come Samantha, non erano più in grado di esprimere le loro volontà. Seguendo la procedura prevista dalla legge 219/17 e della giurisprudenza costituzionale, abbiamo ricostruito la volontà dei nostri assistiti tramite le testimonianze di cari, amici e parenti, e abbiamo ottenuto dei provvedimenti da parte dei giudici tutelari, volti alla sospensione dei trattamenti sanitari, previa attivazione di cure palliative e sedazione profonda”.
Filomena Gallo è Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni. Avvocata cassazionista è esperta in diritto di famiglia, diritto internazionale e in problematiche legislative nelle biotecnologie in campo umano. Docente a contratto presso l’Università di Teramo, ha seguito la maggior parte dei procedimenti legali che hanno portato agli interventi della Corte Costituzionale con dichiarazione di incostituzionalità della legge 40/04.