Chi è Martina
Martina Oppelli ha 49 anni ed è affetta da sclerosi multipla secondaria progressiva.
I primi sintomi della malattia risalgono alla fine degli anni Novanta.
Nell’aprile 2002, a soli 28 anni, Martina riceve la diagnosi di Sclerosi multipla e viene sottoposta a terapia con megadosi di metilprednisolone.
Attualmente, la sua condizione è quella di Sclerosi Multipla evoluta con gravissima limitazione motoria con dolori e spasmi diffusi poco controllati dalla terapia che la rendono totalmente dipendente da terzi per la conduzione di ogni attività.
La richiesta alla ASL
Martina il 1 agosto 2023 a inviato alla propria ASL di competenza, l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), la richiesta di verifica delle sue condizioni per accedere alla morte assistita ai sensi della sentenza 242/2019.
Martina viene visitata dalla commissione medica multidisciplinare nell’ottobre 2023 ma non riceve la relazione elaborata a seguito delle visite.
Dopo una serie di solleciti, effettuati dalla stessa Martina e successivamente tramite i propri legali (Collegio coordinato da Filomena Gallo e composto anche da Angioletto Calandrini, Francesca Re e Alessia Cicatelli), nei mesi di novembre e dicembre 2023 e gennaio 2024, la ASUGI le comunicava di non poter accogliere la sua richiesta perché non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla sentenza n. 242/2019. In particolare, la ASUGI ritiene non soddisfatto il requisito dei trattamenti di sostegno vitale.
Martina Oppelli è però totalmente dipendente dall’assistenza di terze persone, senza il cui ausilio non potrebbe svolgere nessuna funzione vitale e quotidiana, assume massicce dosi di farmaci e utilizza la macchina della tosse, senza la quale rischierebbe il soffocamento.
Quindi il 23 febbraio 2024 Martina Oppelli, tramite i propri legali (Collegio coordinato da Filomena Gallo e composto anche da Angioletto Calandrini, Francesca Re e Alessia Cicatelli), inoltrava formale lettera di messa in mora e diffida ad adempiere alla ASUGI per la immediata rivalutazione delle sue condizioni di salute e per l’individuazione del farmaco letale e della metodica di sua autosomministrazione.
La ASUGI però riscontrava la richiesta di Martina negando la possibilità di una rivalutazione delle sue conclusioni.
Il ricorso d’urgenza
Martina Oppelli, visto l’ingiustificato e illegittimo diniego della ASUGI, ha depositato tramite i propri legali un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. davanti al Tribunale di Trieste, con cui chiede che la ASUGI venga condannata alla rivalutazione del requisito del “trattamento di sostegno vitale” e alla individuazione del farmaco letale, delle sue quantità nonché metodica di autosomministrazione al fine di poter accedere al suicidio medicalmente assistito in Italia.
In particolare, le richieste di Martina si fondano su due punti fondamentali:
- la presenza del requisito del “trattamento di sostegno vitale” individuato nella sua completa e totale dipendenza dall’assistenza di terzi. Infatti, nel caso di mancata assistenza continuativa, stante la completa impossibilità di movimento, Martina non sarebbe in grado di provvedere a nessun bisogno primario.
- Inoltre Martina assume una corposa terapia farmacologica (composta di: terapia antalgica, anticonvulsivanti, decontratturanti, fluidificanti delle vie aeree e broncodilatatori, antiaggreganti per prevenzione trombotica) in assenza della quale non potrebbe sopravvivere e quindi anche questa dovrebbe essere interpretata dalla ASUGI come “trattamento di sostegno vitale”;
- l’utilizzo della macchina per la tosse, ausilio quest’ultimo che dovrebbe essere individuato come trattamento di sostegno vitale anche laddove si accogliesse l’interpretazione più restrittiva di questo criterio;
- la decisione, diametralmente opposta, presa dalla ASUGI nel caso di “Anna” e dopo la condanna del Tribunale. Anche quel caso riguarda una persona affetta da sclerosi multipla, totalmente dipendente dall’assistenza continuativa di terzi in assenza della quale non sarebbe stata in grado di sopravvivere. Nel caso di “Anna” questa necessità era stata letta come “trattamento di sostegno vitale”; nel caso di Martina invece no.
Il 23 maggio 2024 è stata celebrata la prima udienza davanti al Tribunale di Trieste che rinviava a nuova udienza. tenutasi il 25 giugno e all’esito della quale il giudice riservava la propria decisione.
Il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 16 luglio 2024, ha accolto il ricorso di Martina Oppelli, condannando la ASUGI a rivalutare le sue condizioni al fine di verificare se sia o meno tenuta in vita da un trattamento di sostegno vitale entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data della decisione.
Nel caso in cui la ASUGI non provveda nel termine stabilito dal giudice, dovrà pagare a Martina Oppelli 500€ per ogni giorno di ritardo.
Il 13 agosto 2024, la ASUGI inviava ai legali di Martina Oppelli la relazione finale e il nuovo parere del NEPC in ottemperanza a quanto ordinato dal Tribunale di Trieste.
Nonostante un evidente peggioramento delle condizioni di salute di Martina, documentato da copiosa documentazione medica, la ASUGI ha nuovamente negato la sussistenza del requisito del “trattamento di sostegno vitale” e ciò in palese contrasto anche con la nuova interpretazione fornita dalla sentenza n. 135/2024 della Corte costituzionale di questo criterio.
Secondo questa sentenza la nozione di trattamento di sostegno vitale include procedure come l’evacuazione manuale, l’inserimento di cateteri o l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali, normalmente compiute da personale sanitario ma che possono essere apprese anche da familiari o caregiver. Se l’interruzione di questi trattamenti può prevedibilmente causare la morte del paziente in breve tempo, essi devono essere considerati vitali.
Pertanto, anche situazioni come quella di Martina Oppelli, in cui la dipendenza da tali trattamenti è evidente, rientrano in questa definizione.
Martina è infatti totalmente dipendente dall’assistenza continuativa dei suoi caregivers, assume quotidianamente dosi massicce di farmaci e utilizza la macchina per la tosse in assenza della quale rischierebbe il soffocamento.
Ma nonostante ciò, sia il NEPC che la commissione medica multidisciplinare nominata da ASUGI hanno ritenuto che Martina Oppelli non sia tenuta in vita da “trattamenti di sostegno vitale”.
Visto il diniego ingiustificato e reiterato della ASUGI, in palese contrasto anche con l’attuale sistema normativo italiano e con l’interpretazione dei “trattamenti di sostegno vitale” fornita dalla Consulta, il 29 agosto 2024 Martina Oppelli, con i propri legale, depositava un esposto presso la Procura della Repubblica di Trieste affinché valuti se la condotta della ASUGI integri o meno i reati di rifiuto di atti d’ufficio e tortura.
L’intervento in Corte costituzionale
Martina Oppelli, assistita dal proprio collegio legale di studio e difesa (composto dagli Avvocati Filomena Gallo, che lo coordina, Maria Elisa D’Amico, Francesco Di Paola, Benedetta Liberali, Massimo Clara, Angioletto Calandrini, Irene Pellizzone, Francesca Re, Rocco Berardo e Alessia Cicatelli), ha inoltre depositato un atto di intervento nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019 della Consulta, instaurato a seguito della rimessione da parte del GIP di Firenze nel caso di Massimiliano.
La Corte costituzionale, all’udienza del 19 giugno 2024, dopo aver valutato l’ammissibilità dell’intervento e l’interesse di Martina Oppelli a intervenire nel giudizio di legittimità costituzionale, dopo essersi riunita in camera di consiglio, ha dichiarato il suo intervento ammissibile.