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Dal 2004 ad oggi, sono state depositate proposte e disegni di legge promosse dagli esperti dell’Associazione Luca Coscioni per la modifica della legge 40/04.
Disegni di legge
— XVI legislatura —
➡ Disposizioni in materia di fecondazione assistita e ricerca correlata
Disegno di legge d’iniziativa dei senatori Emma Bonino, Marco Perduca e Donatella Poretti comunicato alla presidenza il 31 luglio 2008.
➡ Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita e di ricerca correlata
Disegno di legge depositato dagli onorevoli Maria Antonietta Farina Coscioni, Marco Beltrandi, Rita Bernardini, Matteo Mecacci, Maurizio Turco e Elisabetta Zamparutti. Atto C1624 del 6 agosto 2008.
— XVII legislatura —
➡ Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita
Disegno di legge d’iniziativa del senatore Luigi Manconi, presentato il 9 settembre 2014.
➡ Disciplina della donazione di gameti ed embrioni per fini riproduttivi o per la ricerca scientifica
Disegno di legge d’iniziativa del senatore Luigi Manconi, presentato il 9 settembre 2014.
➡ Disposizioni concernenti la conservazione di gameti umani e di tessuto gonadale
Disegno di legge d’iniziativa del senatore Francesco Palermo, presentato il 26 febbraio 2015.
➡ Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita e di conservazione di gameti umani e di tessuto gonadale
Disegno di legge d’iniziativa del senatore Francesco Palermo, presentato il 26 febbraio 2015.
➡ Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita
Disegno di legge depositato dall’onorevole Michela Marzano, presentata il 25 giugno 2013.
➡ Disposizioni sulla donazione di gameti e di embrioni per fini riproduttivi o di ricerca scientifica
Disegno di legge depositato dall’onorevole Michela Marzano, presentata il 31 luglio 2014.
Relazioni al Parlamento
L’articolo 15 della Legge 40/04 prevede che:” 1. L’Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell’articolo 11, comma 5, sull’attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull’attuazione della presente legge”.