Il 10 marzo 2004 segna l’entrata in vigore della legge 19 febbraio 2004, n. 40, ‘Norme in materia di procreazione medicalmente assistita’.

Dopo dieci anni di dibattito parlamentare la libertà riproduttiva, fino ad allora considerata parte inalienabile dei diritti della persona, viene regolamentata  e sottoposta a restrizioni.

➡ Fecondazione assistita in Italia: Il vuoto normativo prima della Legge 40

Prima dell’entrata in vigore della legge 40/2004, la materia concernente la Procreazione medicalmente assistita (Pma) era disciplinata di fatto da:

1.       ordinanze dei ministri della Salute;
2.       codice deontologico dei medici;
3.       taluni interventi dei giudici.  (QUI gli approfondimenti di Filomena Gallo per Biochimica clinica)

Nel 2004, all’indomani dell’entrata in vigore della Legge 40, Radicali e Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica proposero, per questa norma – condannata dal mondo scientifico e giuridico come lesiva del diritto alla salute e del principio di uguaglianza – un referendum abrogativo totale. Alcuni partiti di sinistra proposero invece quesiti parziali sulla norma.

Il referendum si concluse con il 25 % degli italiani che condannarono la legge ma senza che il quorum venisse raggiunto, a causa dell’ostruzionismo del Vaticano e di una disinformazione della stampa.

 QUI i quesiti refendari

Ad oggi i tribunali, sia italiani che europei, hanno confermato che il Parlamento, in quell’occasione, legiferò non tenendo conto della realtà effettiva delle cose.

 ➡  La legge 40 all’esame dei Tribunali

La prima volta che la norma è arrivata all’esame di un giudice fu nel 2004 a Catania con richiesta di applicazione della diagnosi preimpianto. Domanda rigettata.

Sulla stessa questione è intervenuto dopo il Tribunale di Cagliari, chiedendo alla Corte Costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità delle disposizioni o dell’interpretazione di esse secondo le Linee Guida ministeriali, sulla base delle quali i genitori dovevano accettare le pratiche di fecondazione senza sapere se esse potevano dar luogo alla nascita di un figlio sano o malato. La Corte non si pronuncia per ragioni formali e non entra nel merito del quesito posto.

Successivamente, sempre il Tribunale di Cagliari il 24 settembre 2007, con ricorso ex art 700 “Ammissibilità Diagnosi preimpianto”, disapplica le Linee Guida applicative della legge numero 40/04 che prevedono come tecnica di diagnosi preimpianto solo l’indagine di osservazione dell’embrione. Le Linee Guida, atto di rango normativo inferiore alla Legge 40/04, non possono contenere divieti non previsti nella norma. Il giudice ordina pertanto l’esecuzione dell’indagine preimpianto.

Tale applicazione della norma è stata confermata dal Tribunale Firenze, il 17 dicembre 2007: “Ammissibilità indagine preimpianto”.

Tuttavia, nessuna delle decisioni in merito, sopra elencate, poteva dirsi di portata generale.

Il 21 Gennaio 2008 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio annulla le Linee Guida nella parte relativa alle “Misure di Tutela dell’embrione”, dove si istituiva che ogni indagine sull’embrione dovesse essere solo di tipo osservazionale.

Sollecitata da diversi tribunali, interviene anche la Corte Costituzionale che, con decisione 151, emessa il 1 aprile 2009, dichiara l’illegittimità di una parte importante della legge 40. 

Tre i punti su cui si pronunciano i giudici della Consulta:

  1. affermano che è costituzionalmente illegittimo (e deve quindi essere cancellato dal nostro ordinamento) l’art. 14 della legge 40, nella parte in cui impone un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre embrioni.
  2. intervengono sul divieto di crioconservazione poiché, con una sentenza d’incostituzionalità, si apre una deroga al divieto di crioconservazione degli embrioni.
  3. asseriscono, di fatto, che i diritti del concepito sono in subordine rispetto a quelli della donna.

Dopo questa importantissima sentenza seguono due ordinanze di Tribunali:

  1. la prima, emessa dal Tribunale di Bologna, ha consentito ad una coppia non sterile in modo assoluto, già con figli concepiti naturalmente, di ricorrere alla PMA e di eseguire una diagnosi genetica preimpianto per avere un figlio sano.

2. La seconda viene emessa dal Tribunale di Salerno il 9 gennaio 2010, per cui “solo la Pma attraverso la diagnosi preimpianto, e quindi l’impianto solo degli embrioni sani, mediante una lettura “costituzionalmente” orientata dell’art. 13 L.cit., consentono di scongiurare tale simile rischio”.

→ Ordinanza del Tribunale di Salerno

→ Leggi il comunicato

→ GUARDA: La testimonianza di genitori con malattie genetiche ←

Dopo il 2009:

  • A novembre 2012 il Tribunale di Cagliari ordina al laboratorio di citogenica dell’ospedale Microcitemico di Cagliari di eseguire l’indagine diagnostica preimpianto o di utilizzare strutture esterne,  a seguito della fecondazione in vitro della coppia infertile ricorrente. →  I dettagli qui
  • 7 dicembre 2012: il GI Pompei solleva il dubbio di legittimità sul divieto di revoca del consenso informato e donazione degli embrioni alla ricerca.  → Approfondisci
  • 18.02.16 Convegno: L’Italia davanti al giudizio di costituzionalità sul divieto di ricerca sugli embrioni.

– Guarda il video del Convegno: clicca qui

– Guarda la video-testimonianza: la storia di Martina

– Firma la Petizione per la libertà di ricerca sulle staminali embrionali

  • 22 Marzo 2016: Dubbio di legittimità costituzione sul divieto di utilizzo per la ricerca scientifica degli embrioni non idonei per una gravidanza. Udienza pubblica in Corte Costituzionale:

– Sentenza n. 84 del 2016,

– comunicato Gallo/ Baldini,

– comunicato Gallo/ Cappato,

– Rassegna

  • Nel gennaio e febbraio 2014 i G.I. Albano e Bianchini del Tribunale di Roma hanno sollevato dubbio di legittimità costituzionale sul divieto della legge 40 all’accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita per le coppie fertili. Per la prima volta tale divieto arriva all’esame della Corte Costituzionale.

→  Per approfondire la decisione del 14: qui

→ per approfondire decisione del 28 febbraio: qui

14 Maggio 2015: LA CORTE COSTITUZIONALE HA RITENUTO IL DIVIETO INCOSTITUZIONALE 

LEGGI:  il comunicato della Corte Costituzionale  – il nostro comunicatole motivazioni della Corte, il nostro commento e la scheda tecnica – pubblicazione sentenza GU

  • 8 aprile 2014: la Corte Costituzionale si riunisce per discutere del divieto di fecondazione eterologa →  AUDIO UDIENZA CORTE COSTITUZIONALE
  • 9 aprile 2014: la Corte Costituzionale cancella il divieto di fecondazione eterologa. → Leggi la SENTENZA 162/2014

– APPROFONDIMENTO

– PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

  • 18 giugno 2014: udienza dinanzi alla Corte Edu del divieto di revoca consenso informato e divieto embrioni alla ricerca
  • 18 agosto 2014: il Tribunale di Bologna ordina al centro di PMA Sismer di effettuare l’eterologa, accogliendo il ricorso di una coppia assistita dagli avvocati Filomena Gallo e Gianni Baldini, e smentendo le dichiarazioni del Ministro

– Ordinanza

– comunicato Gallo/Baldini

– comunicato Gallo/Cappato

  • 15 maggio 2015: La Corte costituzionale, nella camera di consiglio del 14 maggio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194, accertate da apposite strutture pubbliche.

– Sentenza,

– Dichiarazione collegio legale

– Comunicato

  • 11 novembre 2015: La Corte costituzionale:

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3, lettera b), e 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela della maternità e sulla interruzione della gravidanza) e accertate da apposite strutture pubbliche;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 1 e 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevata − in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione ed all’art. 117, primo comma Cost., in relazione all’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 − dal Tribunale ordinario di Napoli, con l’ordinanza in epigrafe.

– Sentenza

– Comunicato

– Dichiarazione congiunta scheda sentenza)

Cosa resta della legge 40/2004: Leggi qui il resoconto!

Il dettaglio dell’indice delle pronunce sulla legge 40

DOSSIER DEL GRUPPO BIODIRITTO

Leggi il rapporto CENSIS (Maggio 2016) : DIVENTARE GENITORI OGGI: IL PUNTO DI VISTA DELLE COPPIE IN PMA – Indagine sulla fertilità/infertilità in Italia”