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Corriere Della Sera
Giovanni Bianconi

ROMA — Secondo la Corte di cassazione la legge Fini-Giovanardi sugli stupefacenti è incostituzionale. O meglio, presenta «non infondati» motivi di contrasto con la Costituzione. Dovrà essere perciò la Consulta a stabilire se non siano soltanto apparenti ma esistano davvero, e se ciò debba comportare l’abrogazione della legge. In passato altri giudici avevano posto lo stesso problema ma adesso è l’organo supremo della giurisdizione, e con un peso ben maggiore, a rivolgersi al «giudice delle leggi», affinché si pronunci su una delle normative più applicate nei tribunali d’Italia. Quelle norme che hanno profondamente modificato il sistema di valutazione e punizione della compravendita delle droghe sono state introdotte durate la conversione parlamentare di un decreto-legge che riguardava tutt’altra materia, attraverso «un maxiemendamento di spropositata ampiezza» che ha modificato l’intero impianto legislativo, senza che ce ne fossero i requisiti di «necessità e urgenza» prevista per i decreti governativi.

Questo sostiene la terza sezione penale della Cassazione con la decisione presa il 9 maggio scorso, quando ha fatto propri gli argomenti proposti dall’avvocato difensore dell’imputato V. M. condannato a 4 anni di reclusione per il possesso e il trasporto di tre chili e ottocento grammi di hashish. E nelle motivazioni della sentenza depositata ieri sono esposte le ragioni per cui la Fini-Giovanardi viene sottoposta all’attenzione della Corte costituzionale. Il decreto-legge originario che ha inglobato le nuove norme anti-droga, approvato il 30 dicembre 2005, s’intitolava «Misure urgenti dirette a garantire la sicurezza e il finanziamento per le prossime Olimpiadi invernali di Torino, la funzionalità della amministrazione dell’interno, ed il recupero di tossicodipendenti recidivi»; sul recupero dei tossicodipendenti c’erano solo due articoli, che ampliavano la possibilità di concedere misure alternative ai condannati per reati connessi alla droga.Ma nei due mesi di tempo a disposizione per convertire quel decreto in legge il Parlamento ha aggiunto 23 nuovi articoli che nulla a avevano a che fare con il «recupero dei recidivi». Nacque così la legge numero 49 del 2006, ribattezzata Fini-Giovanardi dal nome dei due ministri firmatari, con la quale veniva cancellata, fra l’altro, la differenza tra droghe «pesanti» e «leggere», innalzando le pene per queste ultime.

Tutto ciò, hanno detto i difensori dell’imputato V. M. e ora la Cassazione, viola l’articolo 77 della Costituzione che regola la possibilità del governo di legiferare per decreto, di fronte a situazioni sulla quali è necessario intervenire con urgenza. La stessa Consulta, con varie sentenze susseguitisi fino al 2012, ha stabilito che gli emendamenti del Parlamento durante la conversione del decreto, devono avere una «intrinseca coerenza» rispetto alle norme varate dal governo; se invece se ne aggiungono altre «del tutto eterogenee al contenuto o alle ragioni di necessità ed urgenza proprie del decreto», queste «devono ritenersi illegittime perché esorbitano dal potere di conversione attribuito dalla Costituzione al Parlamento». Secondo la corte suprema è quel che è avvenuto con la Fini-Giovanardi, sollevando «un serio dubbio di illegittimità costituzionale». In sostanza, usando un decreto che parlava di tutt’altro, il «procedimento di conversione» non è stato utilizzato solo per trasformare in legge definitiva i provvedimenti provvisori varati dal governo, ma è divenuto un «escamotage per far approvare un’iniziativa legislativa del tutto nuova, di fatto inemendabile, eludendo le regole ordinarie del procedimento legislativo». Che non avevano, tra l’altro, alcun requisito di necessità e urgenza visto che nella discussione in Senato si parlò esplicitamente di una «annosa vicenda» da definire. Di qui la questione di incostituzionalità che alla Cassazione appare «plausibile, seria e non manifestamente infondata, ed essendo rilevante nel giudizio (cioè la pena inflitta all’imputato, V. M., ndr), merita di essere sottoposta al naturale sindacato del giudice delle leggi». L’ultima parola, ora, alla Corte costituzionale.

L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.