Firenze, 23 aprile 2013 – Ancora un rinvio alla Corte Costituzionale della legge 40 sulla fecondazione assistita.
Il tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 che vieta la fecondazione eterologa.
Secondo il tribunale, che si è espresso sul ricorso di una coppia, il divieto contrasta con l’articolo 3 della Costituzione, con “una evidente violazione del principio di ragionevolezzainteso come corollario del principio di uguaglianza”.
Il richiamo esplicito è all’orientamento della Consulta secondo la quale per verificare la ragionevolezza di un trattamento differenziato deve farsi riferimento al ‘punto centrale della disciplina, nella prospettiva in cui si colloca lo stesso legislatore’.
Lo rendono noto Filomena Gallo e Gianni Baldini, rispettivamente segretario dell’Associazione Luca Coscioni e docente di Biodiritto dell’Università di Firenze, entrambi legali della coppia.
E’ la terza volta che viene sollevata la questione della fecondazione eterologa alla Consulta. “La coppia – spiega l’avvocato Gallo – si era rivolta all’Associazione Luca Coscioni, perchè pur potendo accedere alla fecondazione assistita in quanto sterili, la legge 40 vieta l’unica tecnica che potesse dare loro una gravidanza: l’eterologa”.
Per tale motivo nel caso di specie “il legislatore dichiara espressamente, all’art. 1, che l’obiettivo della legge in esame “è quello di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana” consentendo “il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, qualora non vi siano metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità”.
Commenta così il professor Gianni Baldini: “Il giudice, in sintesi, ritiene che il divieto di eterologa viola l’art. 3 sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto ne risulta un trattamento opposto di coppie con problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità, che si differenziano solo per il tipo di patologia che li provocano, dovendosi invece ritenere che, ad una situazione sostanzialmente uguale (sterilità o infertilità) possa corrispondere la uguale possibilità del ricorso alla PMA applicando la tecnica utile per superare lo specifico problema, da individuarsi in relazione alla causa patologica accertata, anche se evidentemente fra un caso e l’altro”.
Il giudice del tribunale di Firenze ha, in piena conformità col criterio interpretativo valido per le leggi nazionali al fine di sindacare la corrispondenza tra la legge 40 e i valori fondamentali della persona richiamati dalla Carta Costituzionale, confermato quanto rilevato nella stessa sentenza della Grande Camera della Corte Edu del novembre 2011.
Quest’ultima nel riformare la decisione di prima istanza contro l’Austria sul divieto di eterologa, rilevava infatti come il legislatore austriaco non avesse mai aggiornato la materia in virtù delle evoluzioni mediche e tecniche ad essa connesse, così come a suo tempo fu anche suggerito dalla Corte Costituzionale austriaca.
Nel procedimento sono intervenute a sostegno della coppia le associazioni “Luca Coscioni”, “Amica Cicogna”, “Cerco un bimbo” e “Liberi di decidere”.

L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.