Cure mediche: amministratore di sostegno può esprimere il consenso informato – Tribunale Reggio Emilia, decreto 24.07.2012

Altalex
Laura Biarella

Una donna, affetta da una forma avanzata di sclerosi multipla, non risulta in grado di esprimere una propria determinazione in ordine al prospettato trattamento sanitario. L’alternativa risulta quella tra le cure palliative, ovvero le procedure invasive, quali l’intubazione meccanica.

L’amministratore di sostegno della donna propone, quindi, istanza al Giudice Tutelare del Tribunale di Reggio Emilia, chiedendo di essere autorizzata ad esprimere, nell’interesse della beneficiaria, il consenso informato per le terepie palliative.
Nel provvedimento, il Giudice rammenta che l’ordinamento giuridico, in virtù del combinato disposto dell’art. 404 c.c. con l’art. 6 della convenzione di Oviedo, ratificata con legge n. 145 del 2001, consente, quando un soggetto, per infermità psichica ovvero fisica, sia incapace di prestare il proprio consenso ai trattamenti sanitari, la nomina di un amministratore di sostegno che lo assista negli atti a cui il medesimo non sia in grado di provvedere in modo autonomo.
Il potere di esprimere il consenso alle cure mediche, nell’interesse del beneficiario, argomenta il Giudice, può essere deferito all’amministratore soltanto a seguito della ricostruzione della presumibile volontà, nonché degli intendimenti del beneficiario in relazione all’intervento proposto. Siffatto principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 21748 del 2007), chiarendo che il “consenso informato” rappresenta la base del rapporto intercorrente tra il medico ed il paziente, e rappresenta “norma di legittimazione del trattamento sanitario” che, altrimenti, sarebbe illecito.

Su tali premesse, il Giudice ha provveduto a ricostruire la volontà sul punto espressa dalla donna anni prima nella pienezza delle proprie capacità, in occasione della malattia del padre, e raccolta attraverso la testimonianza delle persone a lei vicine. Da siffatte dichiarazioni è emerso che la donna si era dichiarata contraria a qualsiasi forma di accanimento terapeutico.

Pertanto, in accoglimento dell’istanza formulata, il Giudice Tutelare ha autorizzato l’amministratore di sostegno, per l’ipotesi di peggioramento ulteriore delle condizioni respiratorie della beneficiaria, con arresto respiratorio, ad esprimere, in nome e per conto della medesima, il consenso informato alle cure con sole terapie palliative, escludendo quindi altre cure invasive.