Partita aperta sulla fecondazione

di M.Clarich
U nvia libera immediato, ma non definitivo, alla diagnosi genetica preimpianto degli embrioni. Per valutare l`impatto della sentenza dei Tar del Lazio sulla fecondazione assistita (si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 e del 24 gennaio) sono necessarie alcune precisazioni giuridiche preliminari. In primo luogo, la sentenza (sezione III quater, n. 398/2008) ha un triplice contenuto: rinvia alla Corte costituzionale la legge 40/2004 là dove limita a tre il numero degli embrioni producibili; annulla le linee guida ministeriali secondo le quali le indaginipreimpianto sulla salute degli embrioni devono limitarsi alla mera osservazione; respinge tutte le altre censure proposte dall`associazione ricorrente, come, per esempio, la mancanza nelle linee guida di una definizione precisa di embrione o altri vizi procedurali. Quanto alla prima parte; biso- Corte costituzionale che potrebbe confermare o meno i dubbi espressi dal Tar Lazio. Nel frattempo il divieto legislativo,riprodotto nelle linee guida, trova applicazione e altri giudici potrebbero proporre la stessa questione alla Consulta e sospendere nel frattempo il processo. La seconda parte della sentenza ha invece effetto pratico immediato. Le linee guida, che sono obbligatorie per tutte le strutture pubbliche e private autorizzate alla fecondazione assistita, non possono essere più applicate limitatamente alle disposizioni annullate. Dunque da ieri sono consentite attività di ricerca clinica e sperimentale sugli em- VIA LIBERA PROVVISORIO Le linee guida ministeriali non sono più applicabili fino a diversa decisione del Consiglio di Stato brioni che la legge espressamente consente. La sentenza, però, non è definitiva e potrebbe essere appellata davanti al Consiglio di Stato dal ministero della Salute o dalle associazioni intervenute spontaneamente nel processo davanti al Tar per difendere le linee guida. Con provvedimento cautelare emanato nel giro di pochi giorni, i giudici di Palazzo Sspada potrebbero far rivivere i divieti delle linee guida, ove non condividessero le tesi del Tar Lazio. Qualche incertezza sulla questione giuridica può esserci, visto che il Tar Lazio, in realtà, si e già pronunciato una prima volta nel 2005 (sezione III ter, n. 3452/2005) sullo stesso ricorso ritenendo legittime le linee guida ora annullate. Le due sentenze hanno espresso, cioè, opinioni antitetiche. Quella dell`altro ieri ha rilevato un contrasto tra le linee guida, alle quali ha attribuito la natura giuridica di un vero e proprio regolamento ministeriale, e la legge 40/2004. Ha stabilito, cioè, che le prime possono porre solo «regole di alto contenuto tecnico e di natura eminentemente procedurale», non già modificare ciò che è consentito o vietato dalla legge, che costituisce una fonte di rango normativa superiore. La sentenza del 2005, poi annullata dal Consiglio di Stato per ragioni procedurali (violazione delle garanzie del contraddittorio), ha ritenuto invece che solo in apparenza le linee guida hanno una portata più restrittiva di quanto stabilito dalla legge. In attesa di questi sviluppi, il ministero non potrebbe certo riproporre la norma restrittiva annullata in sede di revisione delle linee guida. La legge 40 prevede infatti che le linee guida debbano essere aggiornate almeno ogni tre anni per tenere il passo con i progressi tecnici e scientifici. La partita è, dunque, aperta. Ancora una volta i giudici amministrativi sono chiamati a far chiarezza su questioni delicate, a valenza etica prima ancora che giuridica.