Tra le leggi più controverse della passata legislatura c’è sicuramente la disciplina della fecondazione assistita, un inedito per il nostro Parlamento. La stessa maggioranza che l’approvò, una buona parte della casa delle libertà e i cattolici dell’allora opposizione, fu ampiamente trasversale (come naturale vista la delicatezza della materia). E lo stesso referendum che un anno fa si propose, invano perché non venne raggiunto il quorum, di abrogarne alcuni dei punti cardine, fece registrare la stessa spaccatura nei tradizionali schieramenti delle forze politiche.
Fecondazione omologa ed eterologa. L’accesso è consentito solo per i casi di sterilità o infertilità documentati da un atto medico. È permessa la sola omologa, cioè all’interno della coppia uomo-donna. mentre è vietato il ricorso a questo strumento per i single e gli omosessuali. E possibile, quindi, creare un embrione solo se seme e ovulo provengono dalla coppia, non necessariamente sposata, che si rivolge alle tecniche di fecondazione assistita. E invece vietata la fecondazione eterologa che prevede comunque l’intervento di un donatore esterno.
Clonazione. E vietata clonazione: le pene sono da dieci a venti anni di reclusione, multa fino a un milione di euro e l’interdizione perpetua dalla professione di medico. Non si potranno produrre più embrioni di quelli strettamente necessari a un unico e contemporaneo impianto e comunque non più di tre. Se non potranno essere trasferiti nell’utero per ragioni di salute, allora potranno essere congelati fino alla data del possibile impianto.
Tutela dell’embrione. Non è permessa la sperimentazione su embrioni umani, ma la ricerca clinica e sperimentale è consentita a condizione che le finalità siano esclusivamente terapeutiche e diagnostiche rivolte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, sempre che non siano possibili metodologie alternative.
Diritti dei concepiti. I nati in seguito all’utilizzo di tecniche di procreazione assistita hanno lo stato di figli legittimi e riconosciuti della coppia. La madre non può dichiarare la volontà di non essere nominata.
Strutture autorizzate. Gli interventi di procreazione assistita potranno essere eseguiti solo in strutture pubbliche o private autorizzate dalle Regioni e iscritte in un apposito Registro.
Consenso informato. Tocca al medico informare la coppia su metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici che possono derivare dall’ applicazione delle tecniche di fecondazione assistita. E tocca sempre al medico fornire i necessari chiarimenti in merito alle possibilità di successo. Quando poi si tratti di strutture private autorizzate dovranno essere fornite informazioni sul costo dell’ intera procedura.