Diritti del concepito senza alcuna base giuridica

Sono molte, e molto chiare, le ragioni che rendono insostenibile l’assoluta parificazione tra concepito e persona che compare nel primo articolo della legge sulla procreazione assistita, dì cui uno dei quesiti referendari chiede l’abrogazione. La parificazione non può essere fondata su una evidenza scientifica condivisa.

Chi ha seguito le discussioni di queste settimane ormai sa bene che moltissimi scienziati ritengono che di persona si possa parlare soltanto in fasi dello sviluppo embrionale successive al momento del concepimento. Manca, quindi, una base scientifica per sostenere la legittimità di quell’articolo.

La parificazione, inoltre, non ha alcun fondamento costituzionale. La Corte costituzionale, fin dal 1975, ha fissato con chiarezza due principi.

Primo: la legge non può dare «una prevalenza totale ed assoluta» ai diritti dell’embrione.

Secondo: «non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare».

Questi principi sono stati recentemente confermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Manca, quindi, una solida base giuridica che possa giustificare una norma come quella di cui si chiede l’abrogazione.

La parificazione ignora volutamente la condizione primaria che consente al prodotto del concepimento di realizzare il “progetto dì vita