Con una serie di domande e risposte ripercorriamo il Caso di Antonio, paziente tetraplegico marchigiano, che a seguito della sentenza della Corte costituzionale sul “Caso Cappato” ha chiesto alla Asl di appartenenza di vedersi riconosciute le condizioni previste dalla sentenza per accedere alla morte assistita in Italia. Ecco il caso di Antonio, seguito dal collegio legale di studio e difesa composto dagli avvocati Filomena Gallo, Massimo Clara, Angelo Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo, Francesco Di Paola e Giordano Gagliardini.

La sentenza della Corte costituzionale 242/2019

La cosiddetta “sentenza Cappato” riguardante l’incidente di costituzionalità sollevato sull’articolo 580 del codice penale nel processo a Marco Cappato per l’aiuto al suicidio fornito a Fabiano Antoniani, a tutti noto come Dj Fabo, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 580 per la parte relativa all’aiuto al suicidio, laddove non esclude la punibilità nei casi in cui è fornito a una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

Chi è Antonio

Antonio, nome di fantasia, ha 44 anni, e sin da piccolo, ha tanti interessi e passioni: le moto, la neve, lo snowboard. Sin da giovane decide di dedicarsi alla sua passione per le auto iniziando a lavorare nel settore meccanico, che lo porta a viaggiare per tutta l’Italia. Il 14 giugno 2014, durante una trasferta di lavoro in Sicilia, Antonio ha un incidente che cambia per sempre la sua vita. A causa di questo incidente si procura una frattura delle vertebre diventando tetraplegico. Operato d’urgenza, dopo una breve degenza viene poi trasferito il mese successivo, presso il Centro di Riabilitazione di Montecatone di Imola, eccellenza nel campo a livello nazionale, dove rimane per 6 mesi. Viene dimesso nel gennaio 2015 con la diagnosi di tetraplegia spastica e da quel giorno la sua quotidianità cambia per sempre. Antonio è accudito amorevolmente dalla sua famiglia e da personale specializzato e col tempo ha liberamente e ponderatamente deciso di porre fine alla sua esistenza.

Antonio ha messo da parte la somma economica necessaria per andare in Svizzera, unico paese europeo che consente ad un cittadino non residente di poter accedere al suicidio assistito; ha chiesto informazioni, ha fatto ricerche, preso contatti. Nel contempo seguendo tramite i media il processo a  Marco Cappato per l’aiuto a suicidio fornito a Fabiano Antoniani, ha preso contatti con lui ad agosto del 2020 per conoscere i suoi diritti sul fine vita in Italia. Ha appreso che oggi in Italia si può legalmente porre fine alle proprie sofferenza sia chiedendo la sospensione dei trattamenti in corso previa sedazione palliativa profonda (ex lege 219/2017)  sia con l’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 242 del 2019 che afferma che non è reato l’aiuto al suicidio se fornito ad un malato che possiede determinati requisiti verificati dal Servizio Sanitario Nazionale. Antonio, dunque, ha elaborato nel corso del tempo l’idea di porre fine alle sue sofferenze, e soprattutto ha elaborato l’idea di come preferisca congedarsi dalla vita, ovvero circondato dall’affetto dei suoi cari, nel suo Paese, minimizzando le sofferenze non solo sue, ma anche e soprattutto della sua famiglia che assisterà alla sua morte.  

Cosa ha chiesto Antonio

Antonio, sulla base delle informazioni che ha raccolto relativamente al varco di legittimità che la Corte costituzionale ha aperto con sentenza numero 242/19, ha deciso di rivolgersi all’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche formulando la richiesta di poter, previa verifica delle sue condizioni e parere del Comitato etico, così come prescritto dalla sentenza della Corte costituzionale, attivare la procedura per accedere legalmente alla morte medicalmente assistita tramite prescrizione del farmaco letale.

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Cosa ha risposto la Asl

A seguito di tale legittima richiesta, conforme al dettato costituzionale, Antonio si è visto negare il diritto alla verifica delle sue condizioni di salute e nello specifico, l’Azienda Sanitaria ha opposto un diniego omettendo qualsiasi verifica delle condizioni mediche di Antonio. 

Il Comitato Etico Regione Marche (CERM), tramite un parere, ha preso atto dell’assenza di un processo istruttorio dell’ Azienda Sanitaria Unica Regionale che accertasse la volontà del paziente (condizione essenziale prevista dalla sentenza 242/2019).

Cosa ha deciso Antonio assistito dai giuristi dell’Associazione Luca Coscioni.

A seguito della risposta della Asl, Antonio ha chiesto un aiuto legale all’Associazione Luca Coscioni per l’affermazione di un diritto sancito da una sentenza della Corte costituzionale.
Sulla base del diniego delle Asl, privo di motivazioni in quanto non supportato dalle verifiche necessarie, Antonio, tramite i difensori di fiducia ad aprile 2021 ha deciso di procedere diffidando formalmente l’ Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche affinché potesse procedere  entro breve tempo alla verifica delle condizioni dettate dalla sentenza 242/2019. 

Trascorsi oltre 30 giorni dalla diffida ad adempiere inviata da Antonio all’azienda sanitaria competente senza ricevere alcun riscontro né senza essere informato sulle ragioni dell’omissione, Antonio, nel maggio 2021, ha provveduto a presentare un esposto presso la Procura della Repubblica per omissione di atti d’ufficio ex articolo 328 del Codice penale

La diffida al Governo ex art. 120 della Costituzione.

A seguito della diffida all’Azienda Sanitaria competente e la successiva denuncia per omissione di atti d’ufficio ex art. 328 c.p., stante la perdurante inerzia delle istituzioni Antonio ha deciso di inviare una lettera di messa in mora e diffida ad adempiere ai Ministri della Giustizia e della Salute e per conoscenza al Presidente del Consiglio in quanto il Governo ha il dovere di intervenire attivando tutti i poteri previsti dalla Costituzione, incluso quello sostitutivo, attraverso il quale metta in mora gli organi competenti, o in subordine nomini un commissario che provveda a procedere alla verifica. I menzionati Ministeri, ciascuno per le rispettive competenze, sono stati dunque invitati da Antonio ad attivare tutti i poteri in capo alle proprie funzioni tra cui il potere di sostituzione del Governo ex art. 120 Cost. nelle forme previste dal comma 1 dell’art. 8 della legge  131/2003 che prevede che “il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario”.

Il procedimento giudiziario

Le diffide, gli esposti in sede penale e gli appelli pubblici non hanno sortito effetti pratici e la richiesta di Antonio continuava ad essere ignorata dalle istituzioni. Per questi motivi Antonio decide di percorrere la stessa strada già tracciata da Mario, Federico Carboni, che aveva ottenuto un’ordinanza del Tribunale di Ancona sulla base della quale l’ASUR Marche si era poi attivata e aveva effettuato le dovute verifiche mediche. Tramite il suo collegio legale, nel dicembre 2021 deposita un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., chiedendo al giudice di ordinare all’ASUR Marche di procedere con la verifica delle condizioni e delle modalità per poter procedere – previo parere del comitato etico – alla prescrizione del farmaco per porre fine alle sofferenze con l’accesso alla cosiddetta morte assistita.
Con una pronuncia resa nota il 26 gennaio 2022, il tribunale ha ordinato all’ASUR Marche di verificare se nel caso di Antonio fossero rispettate le condizioni d’accesso al suicidio assistito e di accertare se le modalità, la metodica e il farmaco prescelti fossero idonei a garantirgli la morte più rapida, indolore e dignitosa possibile. Il Tribunale marchigiano ordina all’ASUR di procedere in applicazione della sentenza Cappato/Dj Fabo della Corte costituzionale (242/2019).

Cosa è successo dopo l’ordinanza del Tribunale?

Nei giorni successivi all’ordinanza del Tribunale, l’ ASUR Marche nominava la commissione tecnica per effettuare le verifiche mediche indicate dal Tribunale così come individuate dalla sentenza costituzionale n. 242/2019. Le verifiche venivano svolte tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile. 

Da quel momento Antonio non ha più notizie relative all’esito delle verifiche e a distanza di due mesi, a maggio 2022, decide di inviare una nuova diffida all’azienda sanitaria affinché invii i pareri e le relazioni relative al suo stato di salute e alla metodica relativa al farmaco. Antonio continua ad attendere.  La relazione sulle condizioni di Antonio della Commissione Medica e il parere del comitato etico arrivano il giorno 11 luglio 2022. La procedura però risulta incompleta, manca ancora la valutazione del farmaco e delle modalità di autosomministrazione del farmaco. A seguito di diffida da parte dei legali di Antonio arriva il giorno 11.07.2022.