Hanno già suscitato polemiche e smentite le prime anticipazioni sulle linee guida sulla procreazione assistita, che il Ministro della salute ha dichiarato di voler emanare a seguito della pronuncia di incostituzionalità del divieto di ricorso a gameti esterni alla coppia, a fini procreativi. Pur non essendo chiarissimo ciò che quest’atto (le linee guida) “dica”, si può però provare a immaginare ciò che esso non possa “dire”. In quanto atto amministrativo (sia pur generale), le linee guida non possono infatti normare ciò che la legge non disciplina o disciplina diversamente. Alcuni esempi. Sul carattere liberale della donazione, ciò che si potrà prevedere è al massimo un rimborso spese o delle limitate agevolazioni nell’accesso ai trattamenti in caso di ovodonazione, perché si impedisca non tanto e non solo la commercializzazione dei gameti ma, piuttosto, lo sfruttamento e l’autosfruttamento dí chi, spinto dal bisogno, si sottoponga a trattamenti profondamente invasivi (soprattutto per le donne). Sulla tracciabilità dei gameti e l’identificabilità del donante, non si potrà certo delineare un bilanciamento diverso da quello, già sancito dalla norma vigente. Idoneo, cioè, a contemperare il diritto all’anonimato del donatore e il diritto del figlio non solo ad accedere ai dati sanitari rilevanti, in caso di necessità, ma anche a conoscere, a certe condizioni, l`identità di chi, almeno in parte, ne ha reso possibile la nascita. Sui limiti di età, è certo che essi non possano riguardare i riceventi se non nella misura desumibile dalla disciplina vigente, che limita l`accesso alla procreazione assistita alle coppie in età potenzialmente fertile. Ulteriori limitazioni violerebbero, infatti, quel diritto a (tentare di) procreare, espressivo – ricorda la Consulta – della “fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi”. E nella stessa sentenza sul divieto di fecondazione eterologa, si ribadisce come l`affinità genetica non costituisca un “imprescindibile requisito della famiglia”. E si argomenta come la determinazione a procreare, in quanto concernente “la sfera più intima e intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile”, anche quando sia realizzata ricorrendo alla eterologa. La preclusione del ricorso alla sola tecnica capace, in questi casi, di “favorire la vita” viola infatti, secondo la Corte, il diritto fondamentale alla genitorialità, senza potersi neppure giustificare per esigenze di tutela del nato. Queste esigenze, infatti, devono ritenersi “congruamente garantite” già oggi, a legislazione vigente. Secondo la Corte, infatti, non si apre alcun vuoto normativo, poiché a tutela del nato soccorrono, in primo luogo, gli istituti già previsti dalla legge 40 del 2004; in particolare il divieto, per il partner della madre, di disconoscere la paternità. E inoltre, il diritto all`anonimato dei donatori è garantito, ma nei limiti necessari ad assicurare al nato la possibilità di conoscere la propria identità genetica. Che non sarà, certo, tutta la sua storia, ma può comunque rappresentare, seppure parzialmente, le sue radici. Esattamente come avviene nel caso dell`adozione. Ancora. I giudici definiscono come “diretto effetto delle disposizioni in esame” la discriminazione delle coppie infertili in base al censo, in quanto ciò priverebbe quelle economicamente più deboli della possibilità di ricorrere a tecniche assai onerose (accessibili solo in altri paesi). Anche i timori di un ricorso alla fecondazione eterologa per fini eugenetici vengono fugati dalle motivazioni della Consulta. Dal momento che la tecnica in questione è limitata ai soli casi di infertilità o sterilità assoluta, non c`è dubbio che la sua applicazione risponda esclusivamente a criteri di tutela della salute dei genitori. Non si tratterebbe, dunque, di “assecondare il desiderio di autocompiacimento dei componenti di una coppia, piegando la tecnica a fini consumistici”, ma semmai di porre quella tecnica al servizio dei diritti e delle libertà. E ciò in un quadro di garanzie adeguate per tutti i soggetti coinvolti. Fin qui, dunque, quanto stabilito dai giudici costituzionali. Limpida e inequivocabile l’affermazione del diritto a usufruire delle chance offerte dal progresso scientifico, che impone alla “pura discrezionalità politica” un passo indietro di fronte a scelte che spettano all’ “autonomia e alla responsabilità del medico”, con il consenso informato del paziente. E tuttavia, sia chiaro, anche parole così nette non possono risolvere una volta per tutte questioni che rimandano a una tormentata esperienza di vita e di dolore e che, allo stesso tempo, mettono in discussione principi e opzioni morali. In presenza di ciò, il legislatore (il Parlamento e il governo) deve consentire a ciascuno di esercitare responsabilmente la libertà di scelta, superando categorie del diritto e del pensiero che altrimenti rischiano – esse sì – di renderci prigionieri di opposti individualismi. Mai come su questi temi è necessario un confronto ampio che si sottragga agli imperativi di maggioranza e che sia capace di individuare il punto di equilibrio più alto tra i valori in gioco, “nel rispetto della dignità della persona”.

L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.