Ignoranti no, grazie.

Il Foglio
Luigi Manconi, Federica Resta

Hanno già suscitato polemiche e smentite le prime anticipazioni sulle linee guida  sulla procreazione  assistita, che il Ministro della salute ha dichiarato di voler emanare a  seguito della pronuncia di  incostituzionalità del divieto di ricorso a  gameti esterni alla coppia, a fini  procreativi. Pur non essendo chiarissimo  ciò che quest’atto (le linee guida) “dica”, si può però provare a immaginare ciò che  esso non possa “dire”. In quanto atto  amministrativo (sia pur generale), le  linee guida non possono infatti normare  ciò che la legge non disciplina o  disciplina diversamente. Alcuni esempi. Sul carattere liberale della donazione,  ciò che si potrà prevedere è al massimo  un rimborso spese o delle limitate  agevolazioni nell’accesso ai trattamenti  in caso di ovodonazione, perché si  impedisca non tanto e non solo la  commercializzazione dei gameti ma,  piuttosto, lo sfruttamento e  l’autosfruttamento dí chi, spinto dal  bisogno, si sottoponga a trattamenti  profondamente invasivi (soprattutto per  le donne). Sulla tracciabilità dei gameti e  l’identificabilità del donante, non si potrà  certo delineare un bilanciamento diverso  da quello, già sancito dalla norma  vigente. Idoneo, cioè, a contemperare il  diritto all’anonimato del donatore e il  diritto del figlio non solo ad accedere ai  dati sanitari rilevanti, in caso di necessità, ma anche a conoscere, a certe  condizioni, l`identità di chi, almeno in  parte, ne ha reso possibile la nascita. Sui  limiti di età, è certo che essi non possano  riguardare i riceventi se non nella  misura desumibile dalla disciplina  vigente, che limita l`accesso alla  procreazione assistita alle coppie in età  potenzialmente fertile. Ulteriori  limitazioni violerebbero, infatti, quel  diritto a (tentare di) procreare, espressivo – ricorda la Consulta – della  “fondamentale e generale libertà di  autodeterminarsi”. E nella stessa  sentenza sul divieto di fecondazione  eterologa, si ribadisce come l`affinità  genetica non costituisca un  “imprescindibile requisito della  famiglia”. E si argomenta come la  determinazione a procreare, in quanto  concernente “la sfera più intima e  intangibile della persona umana, non può  che essere incoercibile”, anche quando  sia realizzata ricorrendo alla eterologa.  La preclusione del ricorso alla sola  tecnica capace, in questi casi, di  “favorire la vita” viola infatti, secondo la  Corte, il diritto fondamentale alla  genitorialità, senza potersi neppure  giustificare per esigenze di tutela del  nato. Queste esigenze, infatti, devono  ritenersi “congruamente garantite” già  oggi, a legislazione vigente. Secondo la  Corte, infatti, non si apre alcun vuoto  normativo, poiché a tutela del nato  soccorrono, in primo luogo, gli istituti già  previsti dalla legge 40 del 2004; in  particolare il divieto, per il partner della  madre, di disconoscere la paternità. E  inoltre, il diritto all`anonimato dei  donatori è garantito, ma nei limiti  necessari ad assicurare al nato la  possibilità di conoscere la propria  identità genetica. Che non sarà, certo, tutta la sua storia, ma può comunque rappresentare, seppure parzialmente, le  sue radici. Esattamente come avviene nel  caso dell`adozione. Ancora. I giudici  definiscono come “diretto effetto delle  disposizioni in esame” la discriminazione delle coppie infertili in base al censo, in  quanto ciò priverebbe quelle  economicamente più deboli della  possibilità di ricorrere a tecniche assai  onerose (accessibili solo in altri paesi).  Anche i timori di un ricorso alla  fecondazione eterologa per fini  eugenetici vengono fugati dalle  motivazioni della Consulta. Dal momento  che la tecnica in questione è limitata ai  soli casi di infertilità o sterilità assoluta,  non c`è dubbio che la sua applicazione  risponda esclusivamente a criteri di  tutela della salute dei genitori. Non si  tratterebbe, dunque, di “assecondare il  desiderio di autocompiacimento dei  componenti di una coppia, piegando la  tecnica a fini consumistici”, ma semmai  di porre quella tecnica al servizio dei  diritti e delle libertà. E ciò in un quadro  di garanzie adeguate per tutti i soggetti  coinvolti. Fin qui, dunque, quanto  stabilito dai giudici costituzionali. Limpida e inequivocabile l’affermazione  del diritto a usufruire delle chance  offerte dal progresso scientifico, che  impone alla “pura discrezionalità  politica” un passo indietro di fronte a  scelte che spettano all’ “autonomia e alla  responsabilità del medico”, con il  consenso informato del paziente. E  tuttavia, sia chiaro, anche parole così  nette non possono risolvere una volta per  tutte questioni che rimandano a una  tormentata esperienza di vita e di dolore  e che, allo stesso tempo, mettono in  discussione principi e opzioni morali. In  presenza di ciò, il legislatore (il  Parlamento e il governo) deve consentire  a ciascuno di esercitare  responsabilmente la libertà di scelta, superando categorie del diritto e del  pensiero che altrimenti rischiano – esse  sì – di renderci prigionieri di opposti  individualismi. Mai come su questi temi è  necessario un confronto ampio che si  sottragga agli imperativi di maggioranza  e che sia capace di individuare il punto  di equilibrio più alto tra i valori in gioco,  “nel rispetto della dignità della persona”.   

L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.