Aborto, i paesi in cerca di equilibrio

La Stampa
Vladimiro Zagrebelsky

ll parlamento irlandese ha recentemente approvato una nuova legge in materia di aborto. La notizia ha dato occasione a commenti che hanno per un verso visto con favore il riconoscimento del «diritto all’aborto», oppure, in senso opposto, hanno deplorato un orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo, che sarebbe individualistico, a favore delle scelte della donna e irrispettoso dell’esigenza etica di proteggere la vita del feto. Né l’una né l’altra posizione trovano conferma nei fatti. L’Irlanda, secondo la formula che si legge nella Costituzione, riconosce e protegge il diritto alla vita del non nato, insieme al rispetto dell’eguale diritto della madre. La norma costituzionale è stata interpretata nel senso che, quando una donna incinta ha necessità di un trattamento medico che può mettere a rischio il feto, occorre fare ogni sforzo per salvare madre e figlio. E’ questa la posizione espressa nel recente dibattito, dai vescovi cattolici irlandesi, nell’opporsi alla riforma. Nella pratica spesso era sacrificata la vita o la salute della donna. Fino al 1992, la legge irlandese proibiva anche l’attività d’informazione sulle possibilità che le donne irlandesi avevano di recarsi in un altro Stato per abortirvi legalmente. Dopo una sentenza della Corte europea dei diritti umani, che aveva trovato in quel divieto la violazione del diritto d’informare e di essere informati, la Costituzione era stata emendata nel senso di ammettere che la donna potesse recarsi all’estero per abortire e ottenere le informazioni utili a tale scopo. Cosi l’anno scorso circa 4000 donne dall’Irlanda si sono recate in Inghilterra per abortire. Fenomeno che si verifica anche altrove e per cercare soluzione ad altre esigenze, sempre in materie eticamente sensibili. La nuova modifica della legislazione irlandese è conseguenza di un’altra sentenza della Corte europea del 2010. Una donna, malata di una forma di cancro, aveva motivo di temere che la gravidanza in corso potesse aggravare il suo stato di salute. In assenza di una procedura che le consentisse di ottenere una valutazione della situazione e far valere in Irlanda la necessità di proteggere la sua salute, aveva fatto ricorso alla Corte europea. La Corte, analogamente a quanto in precedenza affermato in un caso riguardante la Polonia, aveva ritenuto che l’assenza di un’efficace procedura di accertamento fosse incompatibile con la Convenzione europea dei diritti umani. Alla sentenza della Corte europea si è aggiunto pochi mesi orsono, suscitando forte dibattito, il tragico episodio della morte in un ospedale universitario irlandese di una donna incinta, cui venne negato l’aborto per il motivo che il feto era vivo. Ed ecco allora che l’Irlanda, con la recente legge, ha introdotto nel suo sistema interno una procedura, che vede l’intervento di un collegio di medici che valutano il rischio perla vita della donna, con la possibilità di ricorsi contro la valutazione del collegio. La nuova legge, adottando una lettura della Costituzione diversa da quella sopra ricordata, ammette ora che sia possibile un trattamento medico anche quando questo procura l’aborto, se c’è un concreto rischio per la vita della donna e questo può essere rimosso solo con quell’intervento medico. La stessa possibilità è riconosciuta se viene certificato che c’è concreto rischio di suicidio della donna. Nessun altro caso è preso in considerazione: non la prospettiva di gravi malattie del nascituro, non il caso di gravidanza procurata da stupro, non problemi di carattere psicologico. In questo senso, rispetto a quanto avviene generalmente in Europa, si tratta di una legislazione estremamente restrittiva, simile solo a quella in vigore in Polonia e a Malta. La Corte europea, in un’altra sentenza riguardante la legislazione irlandese, ha affermato che, in materia così delicata, legata come è a valutazioni di natura etica, gli Stati hanno un margine di apprezzamento nazionale che giustifica l’adozione di soluzioni diverse. Essa non ha mai affermato che esista un «diritto all’aborto», anzi ha negato che possa pretendersi una pura e semplice libertà di scelta da parte della donna. Secondo la Corte, la disciplina nazionale relativa all’aborto riguarda il diritto al rispetto della vita privata della donna, con la conseguenza che sono ammesse restrizioni al suo esercizio. Il diritto al rispetto della vita privata, infatti, non è un diritto assoluto, insuscettibile di limitazioni e regole. Del resto persino il diritto alla vita non è assoluto, come dimostra la previsione della legittima difesa o dello stato di necessità che rendono non punibile anche un omicidio. Ma, pur nel riconoscimento del margine di apprezzamento nazionale, ogni limitazione e regola deve essere proporzionata, ragionevole e controllabile. Da questo punto di vista, la legislazione italiana è stata giudicata equilibrata, poiché tiene conto delle varie esigenze che entrano in concorrenza. Ma, appunto, nemmeno la legge italiana prevede un «diritto all’aborto»; essa regola la difficile, drammatica contrapposizione tra la prosecuzione della gravidanza e la tutela della madre. In Europa non esiste un comune sentire, un consenso attorno alla questione della natura dell’embrione e del feto: se essi siano persona e a partire da quando, e quale peso debba attribuirsi alla loro protezione quando questa con-figga con quella della madre. La Corte europea si è sempre ben guardata dall’adottare e imporre una propria posizione in materia, consapevole del fatto che le risposte puramente biologiche non sono sufficienti né risolutive, e che pesano invece le sensibilità sociali ed etiche, che – con o senza fondamento religioso – sono presenti in Europa. Non si tratta semplicemente di riconoscere in ogni società il diritto della maggioranza – spesso difficile da accertare – di far prevalere su tutti le sue preferenze. I diritti fondamentali spettano ai singoli, anche contro l’avviso della maggioranza (la donna morta in Irlanda era un’indiana hindu, estranea alla cultura sottostante la legislazione locale). Ma un equilibrio, provvisorio, rispettoso e non arrogante, in ogni società deve essere ricercato.

L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.