L’Associazione Luca Coscioni con la Società Italiana di Biodiritto chiedono alla Commissione Speciale per l’Esame di Atti del Governo (Camera e Senato) che il Parlamento blocchi il decreto legislativo che, con la scusa di armonizzare la legge italiana sui dati personali al regolamento europeo, impone inaccettabili limitazioni alla ricerca genetica.
Avevamo chiesto una audizione, ma la commissione ha chiuso lo spazio audizioni e ci ha dato la possibilità di inviare una nota che possono mettere agli atti.
La nota inviata, fa proprie le motivazioni espresse dalla Società Italiana di Biodiritto, avv. Andrea Monti e dal Prof. Giuseppe Testa, consigliere Generale dell’Associazione Luca Coscioni e Full Professor of Molecular Biology Department of Oncology and Hemato-Oncology, University of Milan; Director, Laboratory of Stem Cell Epigenetics, European Institute of Oncology, Milan Italy e del dott. Luca Marelli, Marie Skłodowska-Curie Fellow Life Sciences & Society Lab, Centre for Sociological Research (CeSO), KU Leuven,Belgium.
L’articolo 28 della Legge 20 novembre 2017, n. 167 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017. (17G00180) (GU n.277 del 27-11-2017) inserisce nel Codice dei dati personali questa norma:
«Art. 110-bis. (Riutilizzo dei dati per finalita’ di ricerca scientifica o per scopi statistici).
– 1. Nell’ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici può essere autorizzato dal Garante il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, a condizione che siano adottate forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati ritenute idonee a tutela degli interessati.
I principi fissati dalla norma sono:
- i dati genetici raccolti nell’ambito di un progetto di ricerca non possono essere riutilizzati in altri progetti,
- gli altri dati clinici possono essere riutilizzati solo in modo anonimo.
È evidente come questa norma metta sotto il controllo del Garante dei dati personali l’intera ricerca scientifica, ostacolando senza alcuna logica l’attività dei ricercatori che studiano le malattie genetiche.
Il Governo ha ricevuto una delega per adattare il Codice dei dati personali alle prescrizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali. Nel testo ufficialmente inviato alle Camere per l’approvazione, il Governo ha mantenuto – pur con qualche variazione – la messa sotto tutela della ricerca medico scientifica.
Il nuovo testo della norma incriminata è:
Art. 110-bis (Riutilizzo dei dati a fini di ricerca scientifica o a fini statistici)
1. Il Garante può autorizzare il riutilizzo dei dati, compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all’articolo 9 del Regolamento, ad esclusione di quelli genetici, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da parte di soggetti che svolgano principalmente tali attività quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, a condizione che siano adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, in conformità all’articolo 89 del Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati.
Tenuto conto che:
La norma italiana presuppone il consenso del paziente per finalità di ricerca scientifica, ma il GDPR non lo prevede
- La norma italiana presuppone che per finalità di ricerca scientifica sia sempre necessario il consenso (che è diverso da quello della Convenzione di Oviedo) del paziente.
- Ma questo non e’ vero perché’ il Regolamento sulla protezione dei dati personali prevede espressamente che le attività di ricerca scientifica non vengano limitate (articolo 2 comma I lettera J del GDPR).
La norma italiana discrimina ulteriormente i dati medici (riutilizzabili) da quelli genetici (mai riutilizzabili)
- La norma contiene una incomprensibile disparità di trattamento perché mentre i dati medici sono riutilizzabili previa autorizzazione del Garante, quelli genetici non lo sono mai.
Imponendo l’anonimizzazione dei dati la norma italiana danneggia la ricerca sulle malattie rare e non solo
- L’anonimizzazione, specie nella ricerca genetica, può creare problemi.
- In molti casi è sufficiente conoscere la relazione fra gli individui senza per questo gestire la loro identità personale. Ma nel caso delle malattie rare non è così perché l’identità dei pazienti è quasi certamente nota agli scienziati. Imporre l’anonimizzazione dei dati in questione è inutile, inefficiente e dannoso per chi spera nella ricerca per avere una cura.
- Ma anche la ricerca biomedica in generale è affetta negativamente da un obbligo indiscriminato di anonimizzazione perché anche in casi di malattie più diffuse, la possibilità di identificare il donatore può offrire informazioni preziose – per esempio – in relazione all’ambiente con cui ha interagito.
La norma italiana attribuisce al Garante dei dati personali il potere di decidere “cosa” sia ricerca scientifica
- Lasciare in piedi una norma del genere significa appendere una spada di Damocle sulla testa della ricerca scientifica che viene messa sotto la “tutela” del Garante dei dati personali che, non si capisce sulla base di quale competenza e di quali regole, decide della validità di una ricerca scientifica e dunque ne autorizza la prosecuzione.
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Emerge chiaro che l’articolo 110 del Codice dei dati personali impone un vincolo inutile e inefficace alla ricerca scientifica e riduce le speranze di trovare, in tempi brevi, cure per malattie gravi. C’è una precisa responsabilità politica del Governo e del Parlamento per avere proposto l’emanazione di una norma palesemente orientata a negare il diritto alla Scienza affermano Filomena Gallo e Marco Cappato, dell’Associazione Luca Coscioni.
Secondo Andrea Monti, avvocato e presidente della Società italiana di biodiritto: Il Regolamento sulla protezione dei dati personali deve servire l’umanità. Questa dichiarazione di principio contenuta nel Regolamento comunitario è una linea guida importante che le Istituzioni e le Autorità nazionali di protezione dovrebbero tenere sempre presente quando si occupano di Scienza e Ricerca. Putroppo, ancora una volta, tocca registrare una scarsissima attenzione del Parlamento su un tema – letteralmente – di vita e di morte”.
L’Associazione Luca Coscioni si unisce alle richieste della Società italiana di Biodiritto
CHIEDE:
di sostituire integralmente l’articolo 110 bis con questo testo:
Art. 110-bis (Riutilizzo dei dati a fini di ricerca medico scientifica)
I trattamenti di dati personali eseguiti nell’attività di ricerca di base, applicata e traslazionale per finalità terapeutiche e diagnostiche, incluse quelle che richiedono il trattamento di dati genetici, sono attività di rilevante interesse pubblico.
Le attività di cui al comma precedente sono consentite previo consenso dell’interessato, raccolto con modalità che non pregiudicano l’esecuzione delle stesse.
Nell’ambito delle attività di cui al comma precedente, l’utilizzo o il riutilizzo di dati personali è possibile solo previa autorizzazione di almeno uno dei comitati etici istituiti presso i titolari o contitolari stabiliti nell’Unione Europea e che partecipano ad attività di ricerca di base o applicata a tutela della salute.
Non sono adeguate, e dunque non può esserne prescritta l’adozione da parte dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, le misure per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato adottate in conformità dell’articolo 89 del Regolamento che hanno per effetto il rallentamento o il blocco dell’attività di ricerca medica, scientifica e genetica o che le rendono impossibili.
IN ALTERNATIVA:
se non fosse possibile, visti i tempi brevissimi per l’approvazione del testo, accogliere la nostra proposta, chiediamo che l’articolo 110bis del D.lgs. 196/03 sia integralmente abrogato.
Clicca QUI per visionare le “Note su Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio”- inviate alla Commissione Speciale per l’esame di atti del Governo ed alla Commissione Speciale per l’esame degli atti urgenti presentati dal Governo

L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.