A 48 anni dalla legge 194, il diritto di scegliere non può dipendere dalla Regione in cui si vive

Aborto senza ricovero

Il 22 maggio 1978 entrava in vigore la legge 194, una delle norme più importanti della storia repubblicana italiana. Per la prima volta, il nostro ordinamento disciplinava l’interruzione volontaria della gravidanza in condizioni di sicurezza, all’interno del Servizio sanitario nazionale. A distanza di 48 anni, la legge 194 resta un pilastro, ma la sua applicazione continua a essere disomogenea e, in molti casi, ostacolata da barriere organizzative e interpretazioni restrittive.

 ➡ Campania, Lazio ed Emilia-Romagna: dove l’aborto farmacologico può avvenire senza ricovero

Nelle ultime settimane, la Campania si è aggiunta al Lazio e all’Emilia-Romagna tra le Regioni che consentono alle donne di effettuare l’aborto farmacologico senza ricovero e di assumere a casa il secondo farmaco, il misoprostolo. Insieme a queste Regioni bisogna anche considerare le Province autonome di Trento e Bolzano.

Si tratta di una modalità già prevista dalle linee guida del Ministero della Salute dal 2020, che recepiscono le indicazioni scientifiche internazionali e consentono l’interruzione volontaria di gravidanza farmacologica fino a 9 settimane di gestazione in regime ambulatoriale o consultoriale.

Ciò significa che la donna può effettuare la procedura senza essere ricoverata in ospedale, assumendo il primo farmaco in consultorio o in ambulatorio, con la possibilità di scegliere di assumere il secondo farmaco, due giorni dopo, nella propria casa. Si tratta di una soluzione clinicamente sicura e meno onerosa per il sistema sanitario.

 ➡ L’aborto farmacologico, una procedura sicura e appropriata

L’aborto farmacologico è una procedura consolidata, raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e adottata da anni in numerosi Paesi europei. Il ricovero in ospedale non aumenta la sicurezza della procedura ma, al contrario, può esporre la donna a rischio di infezioni ospedaliere oltre a limitarne totalmente la libertà di scelta del metodo. Il meHa anche un importante riscontro economico perché comporta costi più elevati per il Servizio sanitario sprecando risorse sanitarie.

Il caso della Lombardia è emblematico perché rappresenta uno spreco di risorse pubbliche, senza alcun beneficio clinico. In questa Regione l’aborto farmacologico in day hospital costa più del chirurgico: 1.246 euro per l’aborto farmacologico in day hospital, mentre quella chirurgica 952 euro. 

 ➡ Una geografia dei diritti ancora troppo diseguale: la campagna Aborto senza ricovero

Oggi il diritto di scegliere come affrontare un’interruzione di gravidanza in Italia continua a dipendere dal luogo di residenza. Nella maggior parte delle Regioni italiane, infatti, l’aborto farmacologico senza ricovero non è ancora garantito. Questo significa che due donne nelle medesime condizioni possono ricevere trattamenti diversi solo perché vivono in territori differenti dello stesso Paese. Una disparità che contraddice il principio di universalità del Servizio sanitario nazionale e svuota di significato un diritto riconosciuto dalla legge.

Per superare queste disuguaglianze, l’Associazione Luca Coscioni ha lanciato la campagna Aborto senza ricovero.

L’obiettivo è semplice e concreto: garantire in tutte le Regioni italiane la piena applicazione delle linee guida ministeriali del 2020. Le donne devono poter scegliere di accedere all’aborto farmacologico entro le prime 9 settimane, devono poter effettuare la procedura in consultorio o ambulatorio e infine devono poter assumere il secondo farmaco a casa. “Ci auguriamo che tutto questo sarà presto possibile ovunque. Perché i diritti non dovrebbero dipendere dalla Regione in cui viviamo”, commentano Anna Pompili, ginecologa e Consigliera generale dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS, Mirella Parachini, ginecologa e Vice-segretaria dell’Associazione Luca Coscioni e Chiara Lalli, bioeticista e Consigliera generale dell’Associazione Luca Coscioni.

La dottoressa Pompili già in altre occasioni ha spiegato “le ostilità e le limitazioni all’accesso all’aborto farmacologico e l’incomprensibile resistenza alla deospedalizzazione di questa procedura, ammessa ormai 5 anni fa dall’aggiornamento delle linee di indirizzo ministeriali. Incomprensibile – ha continuato – perché cozza con un principio fondamentale delle politiche di salute pubblica, che è quello dell’appropriatezza delle prestazioni, al quale il governo ci richiama costantemente: a parità di sicurezza ed efficacia, e se la persona assistita lo consente, devono essere privilegiati i setting assistenziali che richiedono un minor impegno – economico e organizzativo – per il sistema sanitario.  

Eseguire la procedura in consultorio o in un poliambulatorio, consegnando alle donne il secondo farmaco da assumere a casa, e limitare i ricoveri ospedalieri ai soli casi in cui vi sia una specifica richiesta della donna o in cui vi sia la necessità di un attento monitoraggio clinico (ad esempio per la presenza di particolari patologie) dovrebbe essere la norma, esattamente come accade nella quasi totalità degli altri Paesi. Il ricovero in ospedale dovrebbe dunque essere un’eccezione: perché non aumenta la sicurezza della procedura, perché aumenta il rischio di contrarre infezioni (lo sapevamo già, ma la pandemia ce lo ha confermato), perché evita uno spreco inaccettabile di risorse pubbliche”.

 ➡ La legge 194 va applicata, ma anche aggiornata

Difendere la legge 194 non significa considerarla intoccabile, al contrario, l’esperienza clinica, l’evoluzione scientifica e il confronto con altri ordinamenti suggeriscono l’opportunità di intervenire su alcune disposizioni che oggi mostrano limiti evidenti.

Eliminare il periodo di riflessione di sette giorni

La legge prevede che, salvo urgenza, tra il rilascio del certificato e l’intervento trascorrano sette giorni. Le procedure per l’interruzione volontaria di gravidanza sono sicure; è possibile comunque avere complicazioni, la cui incidenza aumenta con l’aumentare dell’epoca gestazionale. Se la donna è convinta della sua scelta, costringerla a soprassedere sulla sua decisione per un periodo la cui durata è fissata per legge la espone solo a un rischio maggiore di complicazioni, per la salute fisica e per la salute psichica. La riflessione deve essere una possibilità, non un obbligo.

Estendere il rischio grave per la salute fisica o psichica anche oltre la soglia di vitalità fetale

Al momento, quando c’è la possibilità per il feto di vivere al di fuori dell’utero (intorno alla ventiduesima settimana) la legge permette l’aborto solo se c’è un pericolo grave per la vita della donna. Questo corrisponde a una scelta legislativa molto rigorosa e penalizzante, configurabile come un vero e proprio “obbligo di continuazione della gravidanza”, anche in presenza di gravi patologie fetali che possono mettere a rischio la salute fisica o psichica della donna. Questa impostazione può costringere donne che affrontano gravissime patologie fetali a proseguire la gravidanza contro la propria volontà, con conseguenze profondamente traumatiche.

Eliminare l’obbligo di “salvaguardare la vita del feto”

La Legge 194 impone al medico di adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto in caso di aborto dopo la soglia di vitalità. Attualmente, oltre la ventiduesima settimana non è possibile l’aborto in utero (feticidio), raccomandato da tutte le società scientifiche internazionali. Qualora il feto, dopo l’induzione dell’aborto, dovesse nascere vivo, il medico sarebbe costretto a rianimarlo, anche se gravemente malato e senza prospettive di vita a lungo termine. Si rischia dunque di partorire un figlio che, oltre al problema che ha motivato l’aborto, avrebbe tutti i problemi derivanti dalla grande prematurità. Una prospettiva inaccettabile per moltissime donne che decidono dunque di rivolgersi a strutture all’estero.

Il problema dei dati: senza trasparenza non c’è tutela

Per monitorare l’effettiva applicazione della legge 194 servono dati completi, aggiornati e accessibili. Oggi, invece, la relazione ministeriale viene pubblicata con forte ritardo e presenta dati aggregati per media regionale che non consentono di individuare le criticità territoriali: l’ultima relazione ministeriale è stata pubblicata con un ritardo di un anno e con i dati del 2023. Per questo l’Associazione Luca Coscioni chiede open data dettagliati.

L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.